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Document 62014TN0351

    Causa T-351/14: Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — Construlink/UAMI — Wit-Software (GATEWIT)

    GU C 261 del 11.8.2014, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 261/30


    Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — Construlink/UAMI — Wit-Software (GATEWIT)

    (Causa T-351/14)

    2014/C 261/54

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Construlink — Tenologias de Informação, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. M. Lopes Rocha)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Coimbra, Portogallo)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 marzo 2014, caso R 1059/2013-1;

    considerare in tutto e per tutto ammissibile la domanda di marchio n. 10 128 262 GATEWIT;

    ordinare all’UAMI e all’opponente di sopportare le spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio verbale «GATEWIT» per servizi rientranti nella classe 42 — domanda di marchio comunitario n. 10 128 262.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Il marchio figurativo che contiene gli elementi verbali «wit software» per beni e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 42, nonché la registrazione nazionale della denominazione sociale «Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA».

    Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata respinta.

    Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di opposizione è stata annullata e la richiesta di registrazione del marchio respinta.

    Motivi dedotti:

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/009;

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.


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