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Document 62014TN0340

Causa T-340/14: Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Klyuyev/Consiglio

GU C 261 del 11.8.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/27


Ricorso proposto il 15 maggio 2014 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-340/14)

2014/C 261/51

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: R. Gherson, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, nei limiti in cui si applicano al ricorrente:

la decisione del Consiglio 2014/119/PESC del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina; e

il regolamento del Consiglio (UE) n. 208/2014 del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce in giudizio sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 29 TUE non costituiva un fondamento normativo pertinente per la decisione impugnata in quanto la denuncia depositata a carico del ricorrente non lo ha identificato in qualità di individuo che abbia arrecato pregiudizio allo Stato di diritto o ai diritti dell’uomo in Ucraina ai sensi degli articoli 21, paragrafo 2, TUE e 23 TUE. Il ricorrente afferma che, dal momento che la decisione impugnata era invalida, il Consiglio non poteva basarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE per emanare il regolamento impugnato. All’epoca in cui le misure restrittive sono state inflitte, secondo il ricorrente non sussisteva alcun capo d’accusa o denuncia a suo carico secondo cui le sue attività minacciavano di pregiudicare lo Stato di diritto o violavano i diritti dell’uomo in Ucraina.

2.

Secondo motivo, con cui si lamenta che il Consiglio ha violato i diritti della difesa del ricorrente nonché il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, poiché le basi su cui è fondato l’inserimento del ricorrente nell’elenco equivalgono ad una pubblica proclamazione di colpevolezza precedente a qualsiasi decisione giudiziaria della questione e poiché al ricorrente non è stata comunicata alcuna specifica informazione in merito alle ragioni indicate negli atti impugnati che giustificano il suo inserimento nell’elenco delle persone, entità e organismi colpiti dalle misure restrittive, e ciò nonostante egli abbia rivolto al Consiglio una richiesta di informazioni.

3.

Terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il Consiglio ha omesso di fornirgli una motivazione sufficiente del suo inserimento nell’elenco. Il ricorrente asserisce che non è stato informato di alcun dettaglio in merito alla natura del comportamento addebitatogli che ha condotto al suo inserimento nell’elenco. Egli afferma inoltre che non gli è stato trasmesso alcun dettaglio quanto all’entità responsabile del procedimento penale che sarebbe aperto a suo carico né quanto alla data in cui tale procedimento è stato avviato nei suoi confronti.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, in modo ingiustificato e sproporzionato, i diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla reputazione, poiché le misure restrittive non sono state disposte con legge e sono state inflitte senza garanzie adeguate che consentissero al ricorrente di sottoporre in maniera efficace il proprio caso all’attenzione del Consiglio.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio si è basato su fatti materialmente inesatti ed è incorso in un manifesto errore di valutazione. Il ricorrente asserisce che, secondo le informazioni a sua disposizione, nei suoi confronti non è stato avviato alcun procedimento penale o alcuna indagine per sviamento di fondi pubblici dello Stato ucraino o per un trasferimento illegittimo di tali fondi fuori dall’Ucraina.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non si è assicurato della rilevanza e della validità delle prove sottese all’inserimento del ricorrente nell’elenco, in quanto non ha considerato se la persona che svolge attualmente la funzione di Procuratore generale d’Ucraina possieda l’autorità ai sensi della Costituzione Ucraina di avviare indagini a carico del ricorrente e non ha preso in considerazione la circostanza che un’indagine a carico del ricorrente in Austria è stata archiviata per insufficienza di prove idonee a corroborare le accuse di sviamento di fondi dello Stato nei suoi confronti.


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