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Document 62014FB0133

Causa F-133/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1° agosto 2016 — Poniskaitis/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi — Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso manifestamente infondato)

GU C 364 del 3.10.2016, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/53


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 1o agosto 2016 — Poniskaitis/Commissione

(Causa F-133/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione acquisiti a titolo di altri regimi - Decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII allo Statuto - Articolo 81 del regolamento di procedura - Ricorso manifestamente infondato))

(2016/C 364/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jonas Poniskaitis (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis, R. Metz e D. Verbeke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente, G. Gattinara, agente)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente verso il regime pensionistico dell’Unione, decisione recante applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 16 del 19.01.2015, pag. 50.


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