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Document 62014CN0136

    Causa C-136/14: Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

    GU C 175 del 10.6.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 175/27


    Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-136/14)

    2014/C 175/34

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e L. Visaggio, agenti)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (1)

    condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il Parlamento europeo chiede l’annullamento della direttiva 2013/64/UE adottata dal Consiglio sulla base giuridica dell’articolo 349 TFUE.

    Secondo il Parlamento la scelta della base giuridica operata dal Consiglio è erronea, in quanto le misure oggetto della direttiva impugnata rientrano nelle attribuzioni dell’Unione a titolo di diverse politiche comuni. Tali misure avrebbero dovuto pertanto essere emanate sul fondamento di basi giuridiche settoriali relative alle materie dell’ambiente, dell’agricoltura, della politica sociale e della salute pubblica, vale a dire sugli articoli 43, paragrafo 2, 114, 153, paragrafo 2, 168 e 192, paragrafo 1, TFUE e non sulla base dell’articolo 349 TFUE.

    Per il Parlamento, misure che non hanno l’obiettivo di rispondere a vincoli di carattere economico o sociale cui deve far fronte una regione ultraperiferica tramite una deroga alla piena applicazione del diritto dell’Unione nella regione interessata, non possono essere validamente fondate sulla base giuridica dell’articolo 349 TFUE. Pertanto, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione di tale articolo misure tendenti unicamente a rinviare nel tempo l'applicazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione a una regione ultraperiferica.


    (1)  GU L 353, pag. 8


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