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Document 62014CN0124

Causa C-124/14: Ricorso presentato il 17 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

GU C 175 del 10.6.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/22


Ricorso presentato il 17 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-124/14)

2014/C 175/27

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che la Repubblica italiana, escludendo il personale «dirigente» (ossia i medici) del Servizio sanitario nazionale dal diritto ad una durata media massima dell’orario di lavoro di 48 ore settimanali, nonché tutto il personale sanitario dello stesso Servizio dal diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero senza assicurare ad esso un equivalente periodo di riposo compensativo, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli articoli 3, 6 e 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE (1);

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli articoli 3 e 6 della direttiva 2003/88/CE impongono agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché, da un lato, ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive e, dall'altro, la durata media dell'orario di lavoro, per ogni periodo di 7 giorni, non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Deroghe a tali disposizioni, pur non essendo del tutto escluse, sono tuttavia sottoposte a precise condizioni.

Nel dare attuazione alla direttiva 2003/88, il legislatore italiano avrebbe violato tali disposizioni escludendo tutti «dirigenti» medici del Servizio sanitario nazionale dal campo di applicazione delle norme relative alla durata media massima settimanale dell'orario di lavoro e tutto il personale sanitario di tale servizio dalle regole relative al riposo giornaliero.

In particolare, la Commissione osserva che, in primo luogo, in Italia tutti i medici che lavorano nel Servizio sanitario nazionale sono ufficialmente classificati come «dirigenti» dalla legislazione e dai contratti collettivi nazionali relativi a tale servizio, senza necessariamente beneficiare di prerogative dirigenziali o di autonomia in merito al proprio orario di lavoro. In secondo luogo, le autorità italiane non sarebbero state in grado di dimostrare che, pur essendo escluso dal diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale beneficierebbe comunque, immediatamente dopo la fine del periodo di lavoro, di un adeguato periodo di riposo compensativo continuativo.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9)


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