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Document 62013TN0621
Case T-621/13: Action brought on 22 November 2013 — Pell Amar Cosmetics v OHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)
Causa T-621/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)
Causa T-621/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)
GU C 31 del 1.2.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/14 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)
(Causa T-621/13)
2014/C 31/25
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il rumeno
Parti
Ricorrente: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Romania) (rappresentante: E. Grecu, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alva Management GmbH (Icking, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno nel procedimento R 388/2013-4; e |
— |
condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore bianco e nero contenente l’elemento denominativo «Pell amar dr. Ionescu — Calinesti» — domanda di registrazione di un marchio comunitario n. 10 109 981
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria n. 6 645 071, la registrazione nazionale tedesca n. 1 161 287, nonché le registrazioni internazionali n. 588 232 e n. 657 169 del marchio denominativo «PERLAMAR»
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra il marchio comunitario di cui trattasi e quello su cui si fonda l’opposizione.