Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0621

Causa T-621/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

GU C 31 del 1.2.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/14


Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Pell Amar Cosmetics/UAMI — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Causa T-621/13)

2014/C 31/25

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il rumeno

Parti

Ricorrente: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Romania) (rappresentante: E. Grecu, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alva Management GmbH (Icking, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno nel procedimento R 388/2013-4; e

condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo di colore bianco e nero contenente l’elemento denominativo «Pell amar dr. Ionescu — Calinesti» — domanda di registrazione di un marchio comunitario n. 10 109 981

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria n. 6 645 071, la registrazione nazionale tedesca n. 1 161 287, nonché le registrazioni internazionali n. 588 232 e n. 657 169 del marchio denominativo «PERLAMAR»

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra il marchio comunitario di cui trattasi e quello su cui si fonda l’opposizione.


Top