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Document 62013CN0486

Causa C-486/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n °2 de Marchena (Spagna) il 10 settembre 2013 — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez

GU C 352 del 30.11.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 352/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spagna) il 10 settembre 2013 — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez

(Causa C-486/13)

2013/C 352/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

Parti

Ricorrente: Caixabank SA

Resistente: Antonio Galán Rodríguez

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, e al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti secondo i principi di equivalenza e di effettività, un giudice nazionale, qualora accerti l’esistenza in un contratto di mutuo ipotecario di una clausola abusiva relativa agli interessi di mora, debba dichiarare tale clausola nulla e non vincolante o, al contrario, debba moderarne l’impatto concedendo all’esecutante o mutuante la possibilità di ricalcolare gli interessi.

2)

Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, comporti solo una chiara limitazione della tutela degli interessi del consumatore, in quanto impone implicitamente al giudice di moderare l’impatto di una clausola relativa agli interessi di mora che sia qualificata come abusiva, ricalcolando gli interessi pattuiti e mantenendo una stipulazione che presentava un carattere abusivo anziché dichiararla nulla e non vincolante per il consumatore.

3)

Se la seconda disposizione transitoria della legge del 14 maggio 2013, n. 1, contravvenga alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto osta all’applicazione dei principi di equivalenza e di effettività in materia di tutela dei consumatori ed impedisce l’applicazione della sanzione della nullità e dell’esclusione dell’efficacia vincolante alle clausole relative agli interessi di mora qualificate come abusive, previste da contratti di mutuo ipotecario conclusi anteriormente all’entrata in vigore della legge del 14 maggio 2013, n. 1.


(1)  GU L 95, pag. 29.


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