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Document 62013CA0352

    Causa C-352/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund — Germania) — Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 6, paragrafo 1 — Ricorso proposto contro più convenuti domiciliati in Stati membri diversi e che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno e la produzione di informazioni — Competenza del giudice adito rispetto ad una pluralità di convenuti — Rinuncia agli atti nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Articolo 5, punto 3 — Clausole attributive di competenza — Articolo 23 — Effettiva attuazione del divieto di intese)

    GU C 236 del 20.7.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 236/3


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund — Germania) — Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA

    (Causa C-352/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Articolo 6, paragrafo 1 - Ricorso proposto contro più convenuti domiciliati in Stati membri diversi e che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno e la produzione di informazioni - Competenza del giudice adito rispetto ad una pluralità di convenuti - Rinuncia agli atti nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito - Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Articolo 5, punto 3 - Clausole attributive di competenza - Articolo 23 - Effettiva attuazione del divieto di intese))

    (2015/C 236/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Dortmund

    Parti

    Ricorrente: Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

    Convenuti: Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti stabilita da tale disposizione può applicarsi riguardo a un’azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell’ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un’infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione accertata da una decisione della Commissione europea, e ciò anche nel caso in cui l’attore abbia rinunciato all’esercizio dell’azione nei confronti dell’unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di una collusione tra l’attore e detto convenuto allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione alla data di proposizione di detta azione.

    2)

    L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno a motivo di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, accertata dalla Commissione europea, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso è avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può, in forza di detto articolo 5, punto 3, scegliere di proporre la sua azione vuoi dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l’intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l’evento causale del danno asserito, vuoi dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale.

    3)

    L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso consente, nel caso di azioni di risarcimento a motivo di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, di tener conto delle clausole attributive di competenza contenute in contratti di fornitura, anche qualora ciò abbia per effetto di derogare alle norme sulla competenza internazionale previste agli articoli 5, punto 3, e/o 6, punto 1, di detto regolamento, a condizione che tali clausole si riferiscano alle controversie relative alla responsabilità derivante da un’infrazione al diritto della concorrenza.


    (1)  GU C 298 del 12.10.2013.


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