Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0359

Causa C-359/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 30 luglio 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

GU C 366 del 24.11.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 30 luglio 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

(Causa C-359/12)

2012/C 366/39

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Michael Timmel

Parte interveniente a sostegno del ricorrente: Lore Tinhofer

Convenuta: Aviso Zeta AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004») (1) debba essere interpretato nel senso che informazioni la cui inclusione è in linea di principio indispensabile, ignote al momento dell’approvazione del prospetto di base ma già conosciute al momento della pubblicazione di un supplemento al prospetto, devono essere incluse in quest’ultimo.

2)

Se la deroga di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), in base alla quale taluni elementi di informazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, possono essere omessi, sia applicabile anche ove le suddette informazioni (la cui inclusione è indispensabile) fossero note prima della data di emissione ma dopo la pubblicazione del prospetto di base, in cui esse non erano contenute.

3)

Se possa parlarsi di regolare pubblicazione qualora sia stato pubblicato solo un prospetto di base senza le informazioni indispensabili a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), specificamente (nel caso di strumenti finanziari di valore nominale unitario inferiore a EUR 50 000) a norma dell’allegato 5, e qualora non siano state pubblicate le condizioni definitive.

4)

Se il requisito di cui all’articolo 29, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), secondo cui il prospetto o il prospetto di base devono essere facilmente accessibili sul sito web dove sono divulgati, sia soddisfatto,

a)

qualora per accedere a, scaricare e stampare contenuti sia necessaria la registrazione sul sito web, al quale è poi possibile accedere, che presuppone l’accettazione di una clausola di esclusione della responsabilità e la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica, o

b)

qualora a tal fine sia necessario versare un corrispettivo o

c)

qualora l’accesso gratuito alle parti del prospetto sia limitato a 2 documenti al mese, ma per ottenere tutte le informazioni indispensabili di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004») sia necessario scaricare almeno 3 documenti.

5)

Se la norma di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (la «direttiva 2003/71») (2) debba essere interpretata nel senso che il prospetto di base deve essere messo a disposizione nella sede legale dell’emittente e dell’intermediario finanziario.


(1)  GU L 149, pag. 1.

(2)  GU L 345, pag. 64.


Top