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Document 62011TN0601

    Causa T-601/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Dansk Automat Brancheforening/Commissione

    GU C 25 del 28.1.2012, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 25/63


    Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Dansk Automat Brancheforening/Commissione

    (Causa T-601/11)

    (2012/C 25/121)

    Lingua processuale: il danese

    Parti

    Ricorrente: Dansk Automat Brancheforening (Fredericia, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti K. Dyekjær, T. Høge, J. Flodgaard)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione, del 20 settembre 2011, caso n. C 35/2010 (ex N 302/2010) sulle misure che la Danimarca intende introdurre in forma di prelievi sui giochi d’azzardo on line nella legge danese sui prelievi sui giochi d’azzardo;

    dichiarare la nullità dell’articolo 1 della decisione della Commissione, del 20 settembre 2011, caso n. C 35/2010 (ex N 302/2010) sulle misure che la Danimarca intende introdurre in forma di prelievi sui giochi d’azzardo on line nella legge danese sui prelievi sui giochi d’azzardo, nella parte in cui dichiara che la misura è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1)

    Primo motivo: la decisione impugnata è viziata da una carenza di motivazione in quanto gli elementi utilizzati per constatare la compatibilità della misura in questione, che prevede prelievi sui giochi on line inferiori di quelli applicati ai giochi organizzati da società basate in Danimarca, con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sono estranei ai criteri di tale disposizione.

    2)

    Secondo motivo: la decisione impugnata è stata adottata in violazione di una garanzia processuale essenziale, in quanto al ricorrente non è stata data la possibilità di esprimersi sull’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

    3)

    Terzo motivo: applicazione scorretta della legge. Il ricorrente afferma che la decisione della Commissione è evidentemente scorretta, in quanto l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non contiene alcun fondamento per dichiarare la misura in questione compatibile con il Trattato e poiché la Commissione ha ecceduto i poteri discrezionali attribuitigli da tale disposizione.

    4)

    Quarto motivo: vi è un abuso di potere in quanto la decisione impugnata non è effettivamente basata sugli obiettivi della disposizione invocata.

    5)

    Quinto motivo: violazione del principio di proporzionalità poiché non è provato che la decisione non vada oltre quanto necessario.


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