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Document 62011TA0275

    Causa T-275/11: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — TF1/Commissione ( «Aiuti di Stato — Servizio pubblico di radiodiffusione — Aiuto previsto dalle autorità francesi a favore di France Télévisions — Sovvenzione di bilancio annuale — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Articolo 106, paragrafo 2, TFUE — Vincolo di destinazione necessario tra un tributo e una misura di aiuto» )

    GU C 352 del 30.11.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 352/13


    Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013 — TF1/Commissione

    (Causa T-275/11) (1)

    (Aiuti di Stato - Servizio pubblico di radiodiffusione - Aiuto previsto dalle autorità francesi a favore di France Télévisions - Sovvenzione di bilancio annuale - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Vincolo di destinazione necessario tra un tributo e una misura di aiuto)

    2013/C 352/23

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hordies e C. Smits, quindi J.-P. Hordiez e J. Vogel, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, quindi S. Centeno Huerta, quindi N. Díaz Abad, Abogado del Estado); Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e J. Gstalter, quindi D. Colas e J. Rossi, agenti); e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avocats)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2011/140/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C-27/09 (ex N 34/B/09), Sovvenzione di bilancio per France Télévisions cui la Repubblica francese intende dare esecuzione a favore di France Télévisions (GU 2011, L 59, pag. 44).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Télévision française 1 (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea e da France Télévisions.

    3)

    Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese.


    (1)  GU C 232 dell’6.8.2011.


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