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Document 62011CN0639

    Causa C-639/11: Ricorso presentato il 13 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

    GU C 73 del 10.3.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 73/16


    Ricorso presentato il 13 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

    (Causa C-639/11)

    2012/C 73/29

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, G. Zavvos e K. Herrmann, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Polonia

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare che, facendo dipendere l’immatricolazione in Polonia di autoveicoli con guida collocata a destra, nuovi o vecchi, immatricolati in altri Stati membri dallo spostamento a sinistra dell’intero sistema di guida, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’articolo 2 bis della direttiva 70/311/CEE, concernente l’omologazione-tipo dei dispositivi di sterzo (1) e dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva quadro 2007/46/CE, riguardante l’omologazione di tipo CE dei veicoli a motore (2) nonché dell’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

    condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia la violazione del disposto dell’articolo 2 bis della direttiva dettagliata 70/311/CEE, dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva quadro 2007/46/CE nonché dell’articolo 34 TFUE.

    Nella Repubblica di Polonia la circolazione stradale è a destra. La normativa polacca esige per l’immatricolazione dell’autoveicolo in Polonia l’attestazione che il veicolo ha superato gli esami tecnici. Pertanto, in base ai regolamenti del Ministro per l’infrastruttura (3), il risultato dell’esame tecnico per gli autoveicoli con guida situata a destra è considerato non positivo già a monte (cioè lo stato tecnico non viene ritenuto conforme ai requisiti tecnici). Ne consegue che gli autoveicoli con guida a destra omologati in Stati membri con circolazione stradale a sinistra quali la Gran Bretagna, l’Irlanda, Malta e Cipro, non possono essere immatricolati in Polonia. Le autorità polacche non prendono in considerazione neppure la circostanza che siffatti autoveicoli siano stati immatricolati in precedenza in altri Stati membri con circolazione stradale a destra.

    Ad avviso della Commissione l’impossibilità di immatricolare in Polonia autoveicoli (nuovi e usati), importati in Polonia da uno Stato membro con circolazione stradale a sinistra, soprattutto da parte di cittadini che fruiscono del diritto dell’Unione alla libera circolazione, non può giustificarsi con una superiore esigenza di interesse pubblico, configurato quale garanzia di sicurezza della circolazione stradale.

    Qualora fosse possibile l’uso senza limitazioni di veicoli non immatricolati in Polonia col dispositivo di sterzo a destra, il divieto di immatricolazione non sarebbe, secondo l’opinione della Commissione, un mezzo adeguato e comunque proporzionale rispetto al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato.

    Ad avviso della Commissione, proprio il corretto impiego prolungato di un siffatto veicolo nella circolazione stradale a destra conduce all’acquisto di un’abitudine di guida e non pone, sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale, alcuna rilevante minaccia, se lo si raffronti allo spostamento occasionale/temporaneo con un veicolo siffatto. Inoltre sono accessibili altri mezzi meno sensibili sotto forma, ad esempio, dell’installazione di uno specchietto supplementare, che permettono ai veicoli con guida a destra il sorpasso nella circolazione stradale.


    (1)  Direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 133, pag. 10).

    (2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263, pag. 1).

    (3)  Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento del 31 dicembre 2002, punto 5.1, dell’Allegato I del regolamento del Ministro per l’infrastruttura del 16 dicembre 2003 nonché punto 6.1, dell’Allegato I del regolamento del Ministro per l’infrastruttura del 18 settembre 2009 che sostituisce ed abroga il regolamento del 16 dicembre 2003.


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