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Document 62011CN0554

Causa C-554/11 P: Impugnazione proposta il 2 novembre 2011 dalla Internationalen Hilfsfonds eV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2011 , causa T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea

GU C 25 del 28.1.2012, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/32


Impugnazione proposta il 2 novembre 2011 dalla Internationalen Hilfsfonds eV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2011, causa T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea

(Causa C-554/11 P)

(2012/C 25/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

a)

annullare l’ordinanza del 21 settembre 2011 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché effettui una nuova valutazione dopo la pronuncia della sentenza relativa alla causa T-300/10;

in subordine, statuire direttamente sulla causa;

b)

condannare la commissione al pagamento delle spese occasionate dall’incidente di procedura, a cui si riferisce l’ordinanza impugnata, nonché alle spese del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è proposta avverso l’ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2011, causa T-141/05 RENV, con cui quest’ultimo ha dichiarato che non vi era più luogo a provvedere sul procedimento promosso dalla ricorrente nel presente procedimento di impugnazione nonché in primo grado contro una decisione della Commissione nel 2005. Il ricorso iniziale è stato proposto in relazione al diniego della Commissione di concedere alla ricorrente un pieno accesso agli atti relativi al contratto LIEN 97-2011.

Con l’impugnazione la ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale rilevando un’errata applicazione delle regole procedurali, in particolare l’assenza di coordinamento dei procedimenti relativi alle cause T-36/10 e T-141/05 RENV, a causa del quale la ricorrente ritiene che i suoi interessi abbiano subito un pregiudizio. Il Tribunale avrebbe inoltre emesso un’erronea condanna alle spese a suo sfavore.


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