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Document 62011CN0554
Case C-554/11 P: Appeal brought on 2 November 2011 by Internationaler Hilfsfonds eV against the order of the General Court (Fourth Chamber) made on 21 September 2011 in Case T-141/05 RENV Internationaler Hilfsfonds eV v European Commission
Causa C-554/11 P: Impugnazione proposta il 2 novembre 2011 dalla Internationalen Hilfsfonds eV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2011 , causa T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea
Causa C-554/11 P: Impugnazione proposta il 2 novembre 2011 dalla Internationalen Hilfsfonds eV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2011 , causa T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea
GU C 25 del 28.1.2012, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 25/32 |
Impugnazione proposta il 2 novembre 2011 dalla Internationalen Hilfsfonds eV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2011, causa T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea
(Causa C-554/11 P)
(2012/C 25/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
a) |
annullare l’ordinanza del 21 settembre 2011 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché effettui una nuova valutazione dopo la pronuncia della sentenza relativa alla causa T-300/10; in subordine, statuire direttamente sulla causa; |
b) |
condannare la commissione al pagamento delle spese occasionate dall’incidente di procedura, a cui si riferisce l’ordinanza impugnata, nonché alle spese del presente procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è proposta avverso l’ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2011, causa T-141/05 RENV, con cui quest’ultimo ha dichiarato che non vi era più luogo a provvedere sul procedimento promosso dalla ricorrente nel presente procedimento di impugnazione nonché in primo grado contro una decisione della Commissione nel 2005. Il ricorso iniziale è stato proposto in relazione al diniego della Commissione di concedere alla ricorrente un pieno accesso agli atti relativi al contratto LIEN 97-2011.
Con l’impugnazione la ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale rilevando un’errata applicazione delle regole procedurali, in particolare l’assenza di coordinamento dei procedimenti relativi alle cause T-36/10 e T-141/05 RENV, a causa del quale la ricorrente ritiene che i suoi interessi abbiano subito un pregiudizio. Il Tribunale avrebbe inoltre emesso un’erronea condanna alle spese a suo sfavore.