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Document 62011CN0494

Causa C-494/11 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2011 da Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011 , causa T-141/07, Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG/Commissione europea

GU C 347 del 26.11.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/18


Impugnazione proposta il 23 settembre 2011 da Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, causa T-141/07, Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG/Commissione europea

(Causa C-494/11 P)

2011/C 347/27

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Otis Luxembourg Sàrl, già General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG (rappresentanti: avv. A. Winckler, J. Temple Lang, solicitor, C.J. Cook, advocate, avv. D. Gerard)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

in base agli elementi a sua disposizione, annullare parzialmente la decisione impugnata e ridurre l'importo delle ammende in essa fissato o, qualora lo giudichi opportuno, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame dei fatti rilevanti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, le ricorrenti contestano le conclusioni del Tribunale secondo cui la Commissione ha legittimamente imputato all'Otis SA la responsabilità delle infrazioni commesse dalla GTO a Lussemburgo. Tale motivo è suddiviso in quattro parti. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto sostanziale per avere applicato erroneamente il criterio giuridico sancito dalla Corte nella causa C-97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, nonché la nozione di impresa unica. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe ecceduto le sue competenze basandosi su elementi di fatto che la Commissione non aveva preso in considerazione nella decisione impugnata e che non figuravano nel fascicolo della Commissione. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe qualificato in modo inesatto la natura e la portata dei legami giuridici tra la GTO e l’Otis SA e avrebbe snaturato i fatti. In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe motivato sufficientemente il rigetto del motivo vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di parità di trattamento delle società madri della GTO e della MEE.

Con il secondo motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto accettando la determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda inflitta per l’infrazione tedesca. Tale motivo è suddiviso in due parti. In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende ritenendo che la Commissione non fosse tenuta a tenere conto delle dimensioni del mercato rilevante per determinare l’importo iniziale dell’ammenda. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe motivato sufficientemente i suoi accertamenti sulla determinazione delle dimensioni del mercato rilevante e la suddivisione in categorie dei partecipanti.

Con il terzo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale avrebbe commesso vari errori di diritto ed ecceduto le sue competenze rifiutando di accordare all’Otis il beneficio dell’«immunità parziale» in applicazione dell’ultimo paragrafo del punto 23, lett. b), della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. Tale motivo è suddiviso in due parti. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe applicato i criteri corretti per la concessione dell’«immunità parziale», avrebbe ecceduto le sue competenze sostituendo la propria valutazione delle prove presentate dall’Otis a quella della Commissione e avrebbe violato le norme in materia di prove. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’obbligo di motivazione gravante sulla Commissione.


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