Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CB0372

Causa C-372/11 P: Ordinanza della Corte del 12 luglio 2012 — Power-One Italy SpA/Commissione europea [Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale — Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE — Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto «Pneuma» ) — Decisione della Commissione di porre fine al progetto e di recuperare l’anticipo versato — Risarcimento del presunto danno subito]

GU C 366 del 24.11.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/19


Ordinanza della Corte del 12 luglio 2012 — Power-One Italy SpA/Commissione europea

(Causa C-372/11 P) (1)

(Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE - Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto «Pneuma») - Decisione della Commissione di porre fine al progetto e di recuperare l’anticipo versato - Risarcimento del presunto danno subito)

2012/C 366/31

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Power-One Italy SpA (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Giussani, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 maggio 2011, Power-One Italy/Commissione (T-489/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente in conseguenza della decisione della Commissione di chiusura del progetto Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595), per il cofinanziamento dello sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia ad uso della telefonia mobile — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Power-One Italy SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


Top