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Document 62010CA0587

Causa C-587/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen (Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena — Diniego dell’esenzione per mancata indicazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente)

GU C 366 del 24.11.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen

(Causa C-587/10) (1)

(Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena - Diniego dell’esenzione per mancata indicazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente)

2012/C 366/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Convenuto: Finanzamt Plauen

con l’intervento di: Bundesministerium der Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Cessione di beni — Assoggettamento ad imposta delle operazioni a catena — Acquisto di merci da parte di un’impresa stabilita in uno Stato membro da un’altra impresa, con sede in uno Stato terzo e priva del numero d’identificazione IVA, la quale si rifornisce presso un’impresa stabilita in un altro Stato membro, mentre le merci sono spedite direttamente dal fornitore all’impresa acquirente — Caso in cui il fornitore comunica il numero d’identificazione IVA dell’acquirente

Dispositivo

L’articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 98/80/CE, del Consiglio, del 12 ottobre 1998, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro subordini l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente, purché, tuttavia, il diniego dell’esenzione non sia opposto unicamente a motivo del fatto che detto obbligo non è stato rispettato, qualora il fornitore non possa, in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare tale numero d’identificazione e fornisca invece indicazioni idonee a dimostrare sufficientemente che l’acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


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