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Document 62010CA0562

Causa C-562/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Ricorso per inadempimento — Articolo 56 TFUE — Normativa tedesca in materia di assicurazione per non autosufficienza — Prestazioni in natura di cure a domicilio escluse in caso di soggiorno in un altro Stato membro — Livello inferiore delle prestazioni in denaro esportabili — Mancato rimborso delle spese derivanti dal noleggio di materiale sanitario in altri Stati membri)

GU C 287 del 22.9.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-562/10) (1)

(Ricorso per inadempimento - Articolo 56 TFUE - Normativa tedesca in materia di assicurazione per non autosufficienza - Prestazioni in natura di cure a domicilio escluse in caso di soggiorno in un altro Stato membro - Livello inferiore delle prestazioni in denaro esportabili - Mancato rimborso delle spese derivanti dal noleggio di materiale sanitario in altri Stati membri)

2012/C 287/08

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F.W. Bulst e I. Rogalski, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J.Möller, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 56 TFUE — Normativa nazionale in materia di assicurazione per l’assistenza continuativa che, in occasione di un soggiorno temporaneo dell’assicurato in un altro Stato membro, limita a sei settimane il diritto all’assegno di assistenza, esclude il rimborso delle spese occasionate dal noleggio di materiale sanitario e prevede che alle prestazioni di assistenza in natura erogate nello Stato membro di soggiorno non si applichi un tasso di rimborso pari a quello previsto per le prestazioni erogate in Germania

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


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