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Document 62009TN0197
Case T-197/09: Action brought on 20 May 2009 — Slovenia v Commission
Causa T-197/09: Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — Slovenia/Commissione
Causa T-197/09: Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — Slovenia/Commissione
GU C 180 del 1.8.2009, p. 54–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/54 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — Slovenia/Commissione
(Causa T-197/09)
2009/C 180/101
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: Ž. Cilenšek Bončina, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 19 marzo 2009, C(2009) 1945 (1), che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte che esclude talune spese effettuate dalla Slovenia; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento; |
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condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica di Slovenia in tale procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, date le carenze in controlli essenziali e l’irregolarità del procedimento nonché degli strumenti di controllo, talune spese della Repubblica di Slovenia dal finanziamento della Comunità ponendo in essere una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per i pagamenti diretti, ai fini della quale essa si è basata sulla revisione del controllo nazionale effettuato dai suoi servizi, nello Stato membro in questione, nel marzo 2005.
La ricorrente considera in particolare nelle sue conclusioni che la Commissione:
— |
in ragione di un’errata constatazione del contesto fattuale, ha applicato erroneamente l’art. 15 del regolamento (CE) della Commissione n. 2419/2001 (2), rispettivamente l’art. 23 del regolamento (CE) della Commissione n. 796/2004 (3), in quanto ha proceduto troppo tardi alla revisione; ha scelto per essa una regione non tipica per la quale sono stati controllati campi manifestamente piccoli; in occasione della revisione stessa, non ha tenuto conto dello standard internazionale 530 nonché ha infondatamente censurato l’impiego della ruota di misurazione da parte della ricorrente; |
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ha violato il principio del divieto della disparità di trattamento tra Stati membri poiché ha condotto la revisione del controllo nazionale negli altri Stati membri su una base più ampia e quindi con un campione più rappresentativo; |
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ha applicato una decisione, e cioè la correzione finanziaria del 5 %, che a causa del rischio limitato per il Fondo, in considerazione delle risorse assegnate, è manifestamente sproporzionata in rapporto alla gravità ed all’ampiezza della violazione constatata; |
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ha agito in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza poiché i suoi servizi non hanno contestato la regolarità delle indicazioni che prevedevano l’impiego della ruota di misurazione e, sino all’autunno 2005, non hanno attirato l’attenzione della ricorrente sulla problematica. |
(1) GU L 75 del 21 marzo 2009, pag. 15.
(2) Regolamento (CE)della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327 del 12 dicembre 2001, pag. 11).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 18 del 30 aprile 2004, pag. 18).