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Document 62009TN0033
Case T-33/09: Action brought on 26 January 2009 — Portuguese Republic v Commission of the European Communities
Causa T-33/09: Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Repubblica portoghese/Commissione
Causa T-33/09: Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Repubblica portoghese/Commissione
GU C 82 del 4.4.2009, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/30 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Repubblica portoghese/Commissione
(Causa T-33/09)
(2009/C 82/53)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J.A. de Oliveira, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale, annullare la decisione 25 novembre 2008, C(2008) 7419, con la quale la Commissione ha chiesto alla Repubblica portoghese di pagare la sanzione pecuniaria obbligatoria, cui quest'ultima è stata condannata con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-70/06, con effetti a partire dal 10 gennaio 2008; |
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in subordine, annullare la menzionata decisione, nella parte in cui i suoi effetti si estendono al di là della data del 29 gennaio 2008; |
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condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese o, qualora la Corte di giustizia si limiti a ridurre l'importo della sanzione pecuniaria, condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 230 CEE, adducendo la violazione da parte della Commissione del Trattato CEE e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione.
Infatti, esigendo dalla ricorrente il pagamento corrispondente alla sanzione pecuniaria obbligatoria giornaliera cui fu condannata dalla Corte di giustizia nella causa C-70/06, quanto al periodo tra il 10 gennaio e il 17 luglio 2008, quando la ricorrente aveva già integralmente adempiuto l'obbligo di recepire la direttiva 89/665 (1), la Commissione ha violato il Trattato CEE o le norme giuridiche relative alla sua applicazione.
Quando il 10 gennaio 2008 la Corte di giustizia emise la sua sentenza nella causa C-70/06, che condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria obbligatoria per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie per dare applicazione alla sua sentenza 10 ottobre 2004, causa C-275/03, Commissione/Portogallo, misure che consistevano nella revoca del decreto legge 21 novembre 1967, n. 48051, che subordina alla prova dell'esistenza del dolo o della colpa il risarcimento delle persone lese in conseguenza della violazione del diritto comunitario in materia di appalti di diritto pubblico o delle norme nazionali che lo recepiscono, la Repubblica portoghese aveva già approvato la legge n. 67/2007, che revoca il summenzionato decreto legge e approva il nuovo regime di responsabilità civile extracontrattuale delle Stato e degli altri enti pubblici, e aveva già disposto la sua pubblicazione nel «Diário da Repúbblica», 1o serie, 31 dicembre 2007, n. 251. Detta legge è entrata in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 30 gennaio 2008.
Il 4 gennaio 2008, la ricorrente ha informato di questo fatto la Corte di giustizia e ha chiesto che venisse aggiunta una copia della citata legge agli atti della causa C-70/06. Tuttavia, dato l'avanzato stato del procedimento, la Corte di giustizia non poté più prendere in considerazione questo fatto e emise la sua sentenza il 10 gennaio 2008.
Di conseguenza, la ricorrente considera che la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria obbligatoria poteva riferirsi soltanto al periodo fino al 9 gennaio 2008, o, nella peggiore delle ipotesi, dato che l'entrata in vigore della legge n. 67/2007 non coincide con quella della sua pubblicazione, fino al 29 gennaio 2008. Il petitum della Commissione è pertanto completamente infondato per la parte che si riferisce ai periodi successivi.
(1) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).