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Document 62009TN0033

Causa T-33/09: Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Repubblica portoghese/Commissione

GU C 82 del 4.4.2009, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/30


Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Repubblica portoghese/Commissione

(Causa T-33/09)

(2009/C 82/53)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J.A. de Oliveira, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione 25 novembre 2008, C(2008) 7419, con la quale la Commissione ha chiesto alla Repubblica portoghese di pagare la sanzione pecuniaria obbligatoria, cui quest'ultima è stata condannata con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-70/06, con effetti a partire dal 10 gennaio 2008;

in subordine, annullare la menzionata decisione, nella parte in cui i suoi effetti si estendono al di là della data del 29 gennaio 2008;

condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese o, qualora la Corte di giustizia si limiti a ridurre l'importo della sanzione pecuniaria, condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 230 CEE, adducendo la violazione da parte della Commissione del Trattato CEE e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione.

Infatti, esigendo dalla ricorrente il pagamento corrispondente alla sanzione pecuniaria obbligatoria giornaliera cui fu condannata dalla Corte di giustizia nella causa C-70/06, quanto al periodo tra il 10 gennaio e il 17 luglio 2008, quando la ricorrente aveva già integralmente adempiuto l'obbligo di recepire la direttiva 89/665 (1), la Commissione ha violato il Trattato CEE o le norme giuridiche relative alla sua applicazione.

Quando il 10 gennaio 2008 la Corte di giustizia emise la sua sentenza nella causa C-70/06, che condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria obbligatoria per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie per dare applicazione alla sua sentenza 10 ottobre 2004, causa C-275/03, Commissione/Portogallo, misure che consistevano nella revoca del decreto legge 21 novembre 1967, n. 48051, che subordina alla prova dell'esistenza del dolo o della colpa il risarcimento delle persone lese in conseguenza della violazione del diritto comunitario in materia di appalti di diritto pubblico o delle norme nazionali che lo recepiscono, la Repubblica portoghese aveva già approvato la legge n. 67/2007, che revoca il summenzionato decreto legge e approva il nuovo regime di responsabilità civile extracontrattuale delle Stato e degli altri enti pubblici, e aveva già disposto la sua pubblicazione nel «Diário da Repúbblica», 1o serie, 31 dicembre 2007, n. 251. Detta legge è entrata in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 30 gennaio 2008.

Il 4 gennaio 2008, la ricorrente ha informato di questo fatto la Corte di giustizia e ha chiesto che venisse aggiunta una copia della citata legge agli atti della causa C-70/06. Tuttavia, dato l'avanzato stato del procedimento, la Corte di giustizia non poté più prendere in considerazione questo fatto e emise la sua sentenza il 10 gennaio 2008.

Di conseguenza, la ricorrente considera che la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria obbligatoria poteva riferirsi soltanto al periodo fino al 9 gennaio 2008, o, nella peggiore delle ipotesi, dato che l'entrata in vigore della legge n. 67/2007 non coincide con quella della sua pubblicazione, fino al 29 gennaio 2008. Il petitum della Commissione è pertanto completamente infondato per la parte che si riferisce ai periodi successivi.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).


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