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Document 62009CN0317

Causa C-317/09 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2009 dalla ArchiMEDES avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 giugno 2009 , cause riunite T-396/05 e T-397/05, ArchiMEDES/Commissione

GU C 267 del 7.11.2009, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/36


Impugnazione proposta il 10 agosto 2009 dalla ArchiMEDES avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 giugno 2009, cause riunite T-396/05 e T-397/05, ArchiMEDES/Commissione

(Causa C-317/09 P)

2009/C 267/67

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Architecture, Microclimat, Énergies Douces Europe et Sud, sarl (rappresentante: P.-P. Van Gehuchten, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ArchiMEDES chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 giugno 2009, cause riunite T-396/05 e T-397/05, e di accogliere le domande formulate nei suoi ricorsi introduttivi, diretti ad ottenere:

l’annullamento della decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 5 ottobre 2005, notificata al ricorrente il 10 ottobre 2005, di opporle una compensazione dei loro rispettivi crediti, e

l’annullamento della decisione di recupero contenuta nelle lettere del 30 agosto 2005 e la nota di addebito del 23 agosto 2005, n. 3240705638, notificate alla ricorrente il 2 settembre 2005,

l’annullamento della decisione della Commissione di recedere dal contratto dal 30 agosto 2005,

la condanna della Commissione al pagamento di una somma di EUR 125 906, oltre ad interessi di mora al tasso legale a decorrere dal 12 febbraio 2002,

in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 103 551,90, oltre ad interessi di mora al tasso legale a decorrere dal 12 febbraio 2002

e la condanna della Commissione a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ArchiMEDES deduce quattro motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, relativo alla sua domanda diretta all’annullamento della decisione di compensazione di crediti contenuta nella lettera della Commissione del 5 ottobre 2005, la ricorrente lamenta la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 230 CE, dell’art. 1291 del Codice civile francese e un errore o una mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Secondo quest’ultima, infatti, la decisione di compensazione sarebbe un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE e la decisione adottata nel caso di specie dalla Commissione sarebbe stata assunta in violazione delle condizioni previste dall’art. 1291 del Codice civile francese, che disciplina il contratto tra la ArchiMEDES e la Commissione, in base al quale, in caso di contestazione di un credito, questo non diviene certo fino a che non intervenga un provvedimento giudiziale che condanna il debitore a pagare al creditore il suddetto credito. Il Tribunale avrebbe pertanto violato le disposizioni menzionate, affermando che la ricorrente non aveva più interesse a domandare l’annullamento della decisione 5 ottobre 2005 poiché quest’ultima costituirebbe un atto unilaterale irregolare.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dell’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, del principio generale della litis denuntiatio, dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo, in quanto il Tribunale avrebbe immotivatamente respinto la sua domanda diretta a far disporre la comparizione in giudizio degli altri contraenti e a rendere il giudizio comune a tutte le parti del contratto. Tale diniego creerebbe, di fatto, un vulnus all’uguaglianza delle armi tra le parti di un contratto che lega la Commissione a più controparti, poiché la Commissione potrebbe, eventualmente, proporre ricorso nei confronti di tutti i suoi contraenti, mentre detta possibilità non sussisterebbe nell’ipotesi in cui il ricorso provenisse da uno dei contraenti.

Con il terzo motivo, suddiviso in due parti, la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 1134 e 1165 del Codice civile, del principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti, degli artt. 1.1 e 10 del contratto BU/209/95, degli artt. 2.1, 2.2, 21.1 e 21.4 dell’allegato II dello stesso contratto nonché la mancanza o l’errore di motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente afferma che il Tribunale ha violato le disposizioni citate, da un lato tenendo distinti i diritti e gli obblighi dei diversi contraenti, mentre essi sono tenuti congiuntamente e solidalmente all’esecuzione del contratto BU/209/95, e dall’altro lato valutando la posizione della ricorrente come quella di un terzo rispetto al contratto in ragione del suo status di subcontraente, mentre essa sarebbe senza dubbio una parte contraente.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 1134 e 1184 del Codice civile, del principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti, dell’art. 5 dell’allegato II del contratto BU/209/95, nonché una mancanza di motivazione e una contraddittorietà della sentenza impugnata, in quanto tale organo giudiziario avrebbe riconosciuto il diritto della Commissione di recedere unilateralmente dal contratto dal 30 agosto 2005, pur avendo rilevato che il contratto finale era stato tacitamente approvato da quest’ultima più di tre anni prima.


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