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Document 62008CN0545
Case C-545/08: Action brought on 4 December 2008 — Commission of the European Communities v Republic of Poland
Causa C-545/08: Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
Causa C-545/08: Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
GU C 82 del 4.4.2009, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/10 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-545/08)
(2009/C 82/18)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, regolamentando le tariffe per gli utenti finali relative all'accesso ai servizi a banda larga senza condurre preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto ai suoi obblighi risultanti dagli artt. 16 e 17 della direttiva 2002/22/CE (1) in combinato disposto con gli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21/CE (2); |
— |
condannare la Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Regolamentando le tariffe per gli utenti finali relative all'accesso ai servizi a banda larga senza condurre preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto ai suoi obblighi risultanti dagli artt. 16 e 17 della direttiva 2002/22/CE in combinato disposto con gli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21/CE.
In primo luogo, gli obblighi imposti alla Telekomunikacja Polska dal Presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej due anni dopo l'entrata in vigore in Polonia della vigente normativa comunitaria, cioè la necessità che l'impresa sottoponga le tariffe per gli utenti finali, relative ai servizi di accesso alla banda larga, all'autorità nazionale di regolamentazione a fini di autorizzazione e l'esigenza che le tariffe vadano fissate sulla base dei costi di prestazione dei servizi, rappresentano nuovi obblighi e non il mantenimento degli obblighi già in vigore.
In secondo luogo, gli obblighi di regolamentazione relativi all'accesso ai servizi a banda larga imposto alla Telekomunikacja Polska dal Presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej non possono considerarsi come una misura transitoria ai sensi dell'art. 27 della direttiva quadro poiché l'art. 17 della direttiva 98/10/CE, di cui all'art. 27, riguarda esclusivamente le tariffe per l'uso di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi telefonici pubblici fissi.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).