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Document 62007TN0262

Causa T-262/07: Ricorso proposto il 13 luglio 2007 — Lituania/Commissione

GU C 211 del 8.9.2007, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/53


Ricorso proposto il 13 luglio 2007 — Lituania/Commissione

(Causa T-262/07)

(2007/C 211/100)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2007, C(2007) 1979, fin. (1) o, in alternativa, annullare la decisione nella parte in cui è rivolta alla Repubblica di Lituania;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata fissa i quantitativi di prodotti agricoli in libera pratica nel territorio dei nuovi Stati membri alla data dell'adesione che risultano superiori a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto al 1o maggio 2004 e gli importi addebitati ai nuovi Stati membri per le spese di eliminazione dei medesimi quantitativi.

La ricorrente ritiene illegittima tale decisione e fa valere quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

1.   Difetto di competenza

Secondo la ricorrente, il n. 4 del Capitolo IV dell'allegato IV all'Atto di adesione non conferisce alla Commissione il potere di imporre allo Stato membro pagamenti al bilancio comunitario in forma di penalità, in particolare qualora essa non abbia provato che la Comunità ha dovuto sopportare spese per eliminare le scorte eccedentarie; inoltre, la Commissione ha oltrepassato il termine di tre anni per adottare la decisione ai sensi dell'art. 41 dell'Atto di adesione, l'unica base legale appropriata per la detta decisione.

2.   Violazione del diritto comunitario

Violazione del principio di certezza del diritto: la decisione impugnata viola il principio di certezza del diritto in quanto la metodologia ed i criteri impiegati per calcolare le scorte eccedentarie non erano note al momento della determinazione delle scorte nella fase dell'adesione, il che avrebbe consentito agli Stati membri di prevenire la formazione di scorte eccedentarie o di eliminarle a spese degli operatori responsabili. Inoltre, la decisione impugnata fissa criteri diversi ed estende l'elenco dei prodotti interessati rispetto all'art. 4 del regolamento n. 1972/2003, ai sensi del quale gli Stati sorvegliano la formazione di scorte eccedentarie.

Violazione del principio di non discriminazione: a differenza del regolamento (CE) della Commissione n. 144/97 sulle scorte eccedentarie di prodotti agricoli in Austria, Svezia e Finlandia, la decisione impugnata ha preso in considerazione non solo prodotti ai quali erano garantite restituzioni alle esportazioni o erano applicate misure di intervento, bensì anche scorte di altri prodotti. Il principio è stato quindi violato trattando le diverse situazioni dei nuovi Stati membri nello stesso modo e omettendo, senza giustificazione, di considerare le specifiche circostanze in cui si sono formate le dette scorte.

Violazione del principio di buona amministrazione e del principio di trasparenza: la decisione impugnata non chiarisce comprensibilmente i criteri adottati per il calcolo dei pagamenti e, inoltre, tale criteri cambiano continuamente. Pertanto, sebbene gli stessi Stati membri abbiano considerato le scorte conformemente alle misure comunitarie, la Commissione, senza dare giustificazione circa il carattere inappropriato di tale valutazione e senza contestarla, ha proceduto ad una diversa valutazione delle stesse scorte sulla base dei propri criteri.

Violazione delle disposizioni dell'Atto di adesione: in primo luogo, la decisione non è uno strumento appropriato per realizzare gli obiettivi dell'eliminazione delle scorte eccedentarie previsti dal n. 2 del Capitolo IV dell'Allegato IV dell'Atto di adesione, in particolare perché non si è neanche tentato, nella decisione, di collegare le penalità irrogate alla spesa effettivamente sostenuta dalla Comunità per eliminare le scorte. In secondo luogo, la decisione è stata adottata dopo lo scadere del periodo, fissato all'art. 41 dell'Atto di adesione, di tre anni dalla data dell'adesione durante il quale la Commissione poteva adottare misure transitorie.

3.   Insufficiente motivazione

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata ha una motivazione insufficiente o ne è del tutto priva; in particolare essa non mostra se, e in quale misura, la Comunità europea abbia effettivamente sostenuto spese dovute all'eliminazione delle scorte eccedentarie fatte valere, spese che dovrebbero essere sopportate dagli Stati membri.

4.   Errori manifesti di valutazione

La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, in primo luogo, avendo selezionato un metodo a livello macroeconomico e non avendo valutato le scorte effettivamente presenti negli Stati membri e, in secondo luogo, non avendo preso in considerazione, al momento di valutare gli argomenti specifici della parti, le particolari circostanze oggettive presenti in Lituania che hanno fatto aumentare le scorte nel settore del latte.


(1)  Decisione della Commissione 4 maggio 2007, 2007/361/CE, relativa alla determinazione delle scorte eccedentarie di prodotti agricoli diversi dallo zucchero e delle conseguenze finanziarie della loro eliminazione in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 138, pag. 14).


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