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Document 62007CA0339

Causa C-339/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Avv. Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium NV (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedura d'insolvenza — Giurisdizione competente)

GU C 82 del 4.4.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Avv. Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium NV

(Causa C-339/07) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedura d'insolvenza - Giurisdizione competente)

(2009/C 82/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Avv. Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH

Convenuta: Deko Marty Belgium NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), e dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza dei giudici dello Stato membro, centro degli interessi principali del debitore per decisioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che le sono strettamente connesse — Azione (Insolvenzanfechtungsklage) di rimborso di un pagamento da parte del debitore ad una società la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a statuire su un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta contro il convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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