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Document 62007CA0250

    Causa C-250/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/38/CEE — Appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Aggiudicazione di appalto senza previa indizione di gara — Presupposti — Comunicazione dei motivi di rigetto di un’offerta — Termine)

    GU C 180 del 1.8.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 180/3


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

    (Causa C-250/07) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/38/CEE - Appalti pubblici degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Aggiudicazione di appalto senza previa indizione di gara - Presupposti - Comunicazione dei motivi di rigetto di un’offerta - Termine)

    2009/C 180/05

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki, agente, V. Christianos, dikigoros)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 20, n. 2, e 41, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Procedura di messa in concorrenza per lo studio, la fornitura, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione di due unità termoelettriche destinate alla centrale termoelettrica di Atherinolakkos a Creta

    Dispositivo

    1)

    Ritardando senza giustificazioni la risposta alla richiesta di un offerente di precisazioni relative ai motivi del rigetto della sua offerta, la Repubblica ellenica è venuta meno all’obbligo ad essa incombente a norma dell’art. 41, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Repubblica ellenica e la Commissione delle Comunità europee sopportano ciascuna le proprie spese.


    (1)  GU C 155 del 7.7.2007.


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