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Document 62006CA0531

Causa C-531/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Artt. 43 CE e 56 CE — Sanità pubblica — Farmacie — Disposizioni che riservano ai soli farmacisti il diritto di gestire una farmacia — Giustificazione — Rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità — Indipendenza professionale dei farmacisti — Imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici — Farmacie comunali)

GU C 153 del 4.7.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-531/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Artt. 43 CE e 56 CE - Sanità pubblica - Farmacie - Disposizioni che riservano ai soli farmacisti il diritto di gestire una farmacia - Giustificazione - Rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità - Indipendenza professionale dei farmacisti - Imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici - Farmacie comunali)

2009/C 153/09

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e H. Krämer, agenti, G. Giacomini e E. Boglione, avvocati)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente), Regno di Spagna (rappresentanti: J. Rodríguez Cárcamo e F. Díez Moreno, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: E. Balode-Buraka e L. Ostrovska, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e T. Kröll, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Regime di proprietà delle farmacie

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee, la Repubblica italiana, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica d’Austria sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


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