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Document 52016AP0003

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 gennaio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD))

    GU C 11 del 12.1.2018, p. 132–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 11/132


    P8_TA(2016)0003

    Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 gennaio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2018/C 011/17)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (3 bis)

    Il piano di ricostituzione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi. Al momento dell'attuazione del piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle attività di pesca artigianale e ai tipi di attrezzi più artigianali e sostenibili, come ad esempio le tonnare tradizionali («almadrabas», «tonnare»), che contribuiscono in maniera estremamente positiva alla ricostituzione degli stock di tonno in ragione del loro elevato livello di selettività, del loro basso impatto ambientale sugli ecosistemi marini e dell'importanza che rivestono dal punto di vista scientifico.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    (14)

    È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel 2006, 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    È necessario recepire nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti del piano di ricostituzione. Al fine di integrare rapidamente tali modifiche nel diritto dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    soppresso

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 15 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (15 bis)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, il principio dell'ICCAT relativo alle taglie minime dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione quale principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione. Di conseguenza, è opportuno che i riferimenti alle taglie minime di tonno rosso nel regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione  (1bis) siano intesi come riferimenti alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui al presente regolamento.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (17)

    Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a operazioni di trasferimento e ingabbiamento e alla registrazione e comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

    soppresso

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 24

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (24)

    L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile al tonno rosso a decorrere dal 1o gennaio 2015. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base alla stessa disposizione, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. I rigetti di tonno rosso saranno quindi autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014. Pertanto non è necessario che il presente regolamento comprenda tali obblighi in materia di rigetti,

    (24)

    Il regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede una serie di deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi della convenzione. Esso dà attuazione a talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 13-07 che stabiliscono l'obbligo di rigetto e di reimmissione in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso dell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in determinate situazioni. Pertanto, non è necessario che il presente regolamento contempli tali obblighi in materia di rigetti e di reimmissione e, di conseguenza, quest'ultimo lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/98,

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Articolo 1 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1.

    1.   Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1 , tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di attrezzi e prestando particolare attenzione agli attrezzi tradizionali, più artigianali e sostenibili, come le tonnare.

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — punto 16

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (16)

    «capacità di allevamento»: la capacità di un'azienda di detenere pesci a fini di ingrasso e di allevamento, espressa in tonnellate;

    soppresso

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le attività di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare siano commisurate alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

    1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e preservi la sostenibilità socioeconomica dell'uso delle tonnare .

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro assicura una equilibrata suddivisione dei contingenti tra i diversi gruppi di attrezzi, in modo da favorire il rispetto delle quote individuali e delle catture accessorie.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Ai fini dell'assegnazione nazionale dei contingenti, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico, rivolgendo particolare attenzione alla tutela e alla prosperità dei pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale e tradizionale per mezzo di tonnare e altri metodi di pesca selettivi, nonché all'incentivazione di tali metodi.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Il numero massimo di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo.

    3.   Il numero massimo e la corrispondente stazza lorda delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo.

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 6 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    6 bis.     In deroga ai paragrafi 2, 3 e 5, gli Stati membri rivedono il sistema delle quote di pesca del tonno rosso, che penalizza i piccoli pescatori, al fine di liberare l'attuale meccanismo dal monopolio dei grandi armatori e favorire sistemi di pesca più sostenibili come quelli utilizzati dalla piccola pesca.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    7.    In deroga ai paragrafi 3 e 6, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione non autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014.

    7.   Per gli anni 2015, 2016 e 2017, ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. Ciò non si applica alle navi con reti a circuizione operanti in forza della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b).

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno.

    5.   La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT .

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Capo III — Sezione 2 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    TAGLIE MINIME, CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE

    TAGLIE MINIME DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE , CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Articolo 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese le deroghe previste all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento .

    Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe previste .

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Taglie minime

    Taglie minime di riferimento per la conservazione

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   La taglia minima per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca).

    1.   La taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca).

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    In deroga al paragrafo 1, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

    In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.

    4.   La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati integri e non trasformati ; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Capo III — Sezione 3 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    UTILIZZO DI AEROMOBILI

    UTILIZZO DI MEZZI AEREI

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 bis.     Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire al massimo livello il rilascio di tonni catturati vivi, soprattutto novellame, nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca speciale ;

    a)

    l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca;

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Articolo 19 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 19 bis

     

    Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009

     

    Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e  chiede alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

    2.   Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e  può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale.

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Articolo 21 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca speciale . L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

    1.   Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni.

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Articolo 24 — paragrafo 5 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

    soppresso

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo.

    3.   Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo.

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Articolo 37 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

    soppresso

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Articolo 46 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

    soppresso

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Articolo 47 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera . La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

    4.   Gli Stati membri trasmettono i dati di cui al presente articolo in conformità dell'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n . 404/2011. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    c bis)

    durante tutti i trasferimenti da un'azienda a un'altra;

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Articolo 49 — paragrafo 5 — lettera a bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    a bis)

    osservano le operazioni di pesca e di allevamento e ne verificano la conformità alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Articolo 57

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 57

    soppresso

    Procedure di modifica

     

    1.     Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso che diventano vincolanti per l'Unione, la Commissione può modificare elementi non essenziali del presente regolamento mediante atti delegati a norma dell'articolo 58.

     

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Articolo 58

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 58

    soppresso

    Esercizio della delega per le modifiche

     

    1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

     

    2.     La delega di potere di cui all'articolo 57 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

     

    3.     La delega di potere di cui all'articolo 57 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

     

    4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

     

    5.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 57 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

     

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Articolo 59 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

    soppresso

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Articolo 61 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Allegato I — punto 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.

    In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.

    2.

    In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. A tal fine, si tiene presente il numero di navi da cattura croate che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008.

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Allegato IV — punto 2 — linea 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Numero di individui:

    Specie:

    Numero di individui:

    Specie:

    Peso:

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Allegato VII — punto 7 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    abbiano accesso al personale di bordo e dell'azienda nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;

    a)

    abbiano accesso al personale di bordo, dell'azienda e  della tonnara nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0367/2015).

    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (1bis)   Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).


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