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Document 52016AP0003
Amendments adopted by the European Parliament on 19 January 2016 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean repealing Regulation (EC) No 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 gennaio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 gennaio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD))
GU C 11 del 12.1.2018, p. 132–146
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 11/132 |
P8_TA(2016)0003
Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 gennaio 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 011/17)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1. |
1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1 , tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di attrezzi e prestando particolare attenzione agli attrezzi tradizionali, più artigianali e sostenibili, come le tonnare. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le attività di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare siano commisurate alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. |
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e preservi la sostenibilità socioeconomica dell'uso delle tonnare . |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro assicura una equilibrata suddivisione dei contingenti tra i diversi gruppi di attrezzi, in modo da favorire il rispetto delle quote individuali e delle catture accessorie. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ai fini dell'assegnazione nazionale dei contingenti, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico, rivolgendo particolare attenzione alla tutela e alla prosperità dei pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale e tradizionale per mezzo di tonnare e altri metodi di pesca selettivi, nonché all'incentivazione di tali metodi. |
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il numero massimo di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo. |
3. Il numero massimo e la corrispondente stazza lorda delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 1o luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 5, gli Stati membri rivedono il sistema delle quote di pesca del tonno rosso, che penalizza i piccoli pescatori, al fine di liberare l'attuale meccanismo dal monopolio dei grandi armatori e favorire sistemi di pesca più sostenibili come quelli utilizzati dalla piccola pesca. |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. In deroga ai paragrafi 3 e 6, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione non autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. |
7. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. Ciò non si applica alle navi con reti a circuizione operanti in forza della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b). |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno. |
5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT . |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Capo III — Sezione 2 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
TAGLIE MINIME, CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE |
TAGLIE MINIME DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE , CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese le deroghe previste all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento . |
Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe previste . |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 13 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Taglie minime |
Taglie minime di riferimento per la conservazione |
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La taglia minima per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca). |
1. La taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca). |
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al paragrafo 1, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti: |
In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti: |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. |
4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati integri e non trasformati ; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Capo III — Sezione 3 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
UTILIZZO DI AEROMOBILI |
UTILIZZO DI MEZZI AEREI |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire al massimo livello il rilascio di tonni catturati vivi, soprattutto novellame, nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva. |
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009 |
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Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e chiede alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale. |
2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca speciale . L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni. |
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni. |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. |
3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 37 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 46 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera . La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT. |
4. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui al presente articolo in conformità dell'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n . 404/2011. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT. |
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 5 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 57
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 57 |
soppresso |
Procedure di modifica |
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1. Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso che diventano vincolanti per l'Unione, la Commissione può modificare elementi non essenziali del presente regolamento mediante atti delegati a norma dell'articolo 58. |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 58
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 58 |
soppresso |
Esercizio della delega per le modifiche |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. La delega di potere di cui all'articolo 57 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 57 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 57 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 59 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. |
soppresso |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 61 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 2 — linea 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Numero di individui: Specie: |
Numero di individui: Specie:
Peso:
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Allegato VII — punto 7 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0367/2015).
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(1bis) Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).