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Document 52014AP0226
P7_TA(2014)0226 Statistics relating to external trade with non-member countries (delegated and implementing powers) ***I European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures (COM(2013)0579 — C7-0243/2013 — 2013/0279(COD)) P7_TC1-COD(2013)0279 Position of the European Parliament adopted at first reading on 12 March 2014 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2014 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measuresText with EEA relevance.
P7_TA(2014)0226 Statistiche del commercio estero con i paesi terzi (poteri delegati e di esecuzione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (COM(2013)0579 — C7-0243/2013 — 2013/0279(COD)) P7_TC1-COD(2013)0279 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misureTesto rilevante ai fini del SEE.
P7_TA(2014)0226 Statistiche del commercio estero con i paesi terzi (poteri delegati e di esecuzione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (COM(2013)0579 — C7-0243/2013 — 2013/0279(COD)) P7_TC1-COD(2013)0279 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misureTesto rilevante ai fini del SEE.
GU C 378 del 9.11.2017, pp. 641–645
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 378/641 |
P7_TA(2014)0226
Statistiche del commercio estero con i paesi terzi (poteri delegati e di esecuzione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (COM(2013)0579 — C7-0243/2013 — 2013/0279(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 378/66)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0579), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0243/2013), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0042/2014), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2013)0279
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) occorre conformare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni di cui agli articoli 290 e 291 TFUE. |
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(2) |
In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione si è impegnata (3) a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per l'attuazione di alcune delle disposizioni di tale regolamento. |
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(4) |
Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 471/2009 alle nuove norme del TFUE, le competenze di esecuzione che il suddetto regolamento attualmente conferisce alla Commissione vanno garantite conferendo a quest'ultima le competenze necessarie per l'adozione di atti delegati e/o di esecuzione. |
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(5) |
Per tener conto delle modifiche del codice doganale o delle disposizioni derivanti dalle convenzioni internazionali, delle modifiche rese necessarie da motivi metodologici e della necessità di stabilire un sistema efficiente per la raccolta dei dati e la compilazione delle statistiche, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE, concernenti l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali, determinate merci o movimenti e le disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili, l'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero, la raccolta di dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 471/2009, ulteriori specificazioni dei dati statistici, l'obbligo di fornire serie limitate di dati per le merci o i movimenti specifici e di dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, le caratteristiche del campione, il periodo di rilevazione e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute per le statistiche sul commercio per valuta di fatturazione, l'adeguamento del termine per la trasmissione delle statistiche e del contenuto, della copertura e delle condizioni di revisione per le statistiche già trasmesse, il termine per la trasmissione delle statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e delle statistiche sul commercio disaggregate per valuta di fatturazione. |
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(6) |
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(7) |
La Commissione deve assicurare che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e le unità rispondenti. |
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(8) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 471/2009, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare misure riguardanti i codici da utilizzare per i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, e misure riguardanti il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma dello stesso articolo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 1] |
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(9) |
Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi (comitato Extrastat) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009 fornisce alla Commissione consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. [Em. 2] |
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(10) |
Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (di seguito «SSE») volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno del SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (di seguito «comitato SSE»), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5) , un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. [Em. 3] |
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(11) |
Occorre modificare il regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE. [Em. 4] |
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(12) |
Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. |
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(13) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 471/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 471/2009 è così modificato:
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1) |
l'articolo 3 è così modificato:
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2) |
all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. "Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 bis, atti delegati relativi alla raccolta di dati a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.»; |
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3) |
l'articolo 5 è così modificato:
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4) |
l'articolo 6 è così modificato:
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5) |
l'articolo 8 è così modificato:
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6) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 , 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori oneri amministrativi significativi per gli Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 , 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … (*1) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 7] 4. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 , 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 , 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; (*1) Data di entrata in vigore del presente regolamento. " |
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7) |
l'articolo 11 è sostituito dal seguente: soppresso. «Articolo 11 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*2) . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*3) . 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*2) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164." (*3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.» [Em. 8]" |
Articolo 2
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 471/2009 le quali siano state avviate ma non siano state concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è consolidato con il regolamento che esso modifica entro i tre mesi successivi alla sua entrata in vigore . [Em. 9]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …., il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014.
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.
(4) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).