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Document 52012PC0115

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’attuazione degli Accordi conclusi dall’Unione europea a seguito dei negoziati condotti nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

/* COM/2012/0115 final - 2012/0054 (COD) */

52012PC0115

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’attuazione degli Accordi conclusi dall’Unione europea a seguito dei negoziati condotti nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune /* COM/2012/0115 final - 2012/0054 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

I negoziati nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994 conclusi nel 2007 per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007) riguardavano le linee tariffarie per le carni di pollame della voce 0210 e una linea tariffaria relativa alle carni di pollame trasformate (voce 1602 32 19: preparazioni cotte contenenti 57% o più di carni di volatili) figuranti nell’elenco CXL delle CE. L’aver limitato i negoziati alla linea tariffaria 1602 32 19 relativa alle carni di pollame trasformate era stato ritenuto sufficiente a prevenire eventuali effetti di sostituzione. Tuttavia, i dati successivi relativi alle importazioni hanno indicato una notevole impennata di importazioni di carni di pollame trasformate che rientrano nella linea tariffaria 1602 32 30: preparazioni contenenti 25% o più e meno di 57% di carni o di frattaglie di volatili. A quanto pare, quindi, gli esportatori avrebbero beneficiato di uno scarto relativo tra il livello di protezione dell’UE, sostituendo le preparazioni a base di volatili contenenti più del 57% di carne di volatili con preparazioni contenenti meno del 57% di tali carni, appartenenti alla linea tariffaria 1602 32 30. Era quindi plausibile aspettarsi futuri effetti di sostituzione comparabili nell’ambito di altre linee tariffarie per prodotti della voce 1602. Per trovare una soluzione globale al problema degli effetti di sostituzione a danno dell’industria del pollame dell’Unione, la Commissione ha chiesto al Consiglio di essere autorizzata a rinegoziare le concessioni per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della NC.

Il 25 maggio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994 (proposta COM 8615/09 WTO 72 AGRI 166) allo scopo di rinegoziare le concessioni sulle linee tariffarie per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della NC.

Il 16 giugno 2009 è stata comunicata agli altri membri della OMC l’intenzione dell’Unione europea di modificare le concessioni relative alle voci 1602 20 10, 1602 32 11, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29, 1602 39 40 e 1602 39 80 figuranti nell’elenco CXL delle Comunità europee.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato per la politica commerciale e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

La Commissione ha condotto i negoziati con la Repubblica federativa del Brasile e con il Regno di Thailandia, in quanto entrambi i Paesi hanno un interesse in quanto fornitore principale e/o un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti appartenenti a varie delle linee tariffarie suddette.

La Commissione ha negoziato con la Repubblica federativa del Brasile, che detiene un interesse in quanto fornitore principale di prodotti di cui ai codici SA 1602 32 11 (carni di volatili trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili), 1602 32 30 (carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili) e 1602 32 90 (carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25% di carne o di frattaglie di volatili) e con il Regno della Thailandia, che detiene un interesse in quanto fornitore principale di prodotti di cui ai codici 1602 39 21 (carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili), 1602 39 29 (carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili), 1602 39 40 (carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili) e 1602 39 80 (carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, meno di 25% di carne o di frattaglie di volatili) e che detiene un interesse sostanziale nella fornitura di prodotti di cui al codice SA 1602 32 30 (carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili) e 1602 32 90 (carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25% di carne o di frattaglie di volatili).

I negoziati hanno condotto alla conclusione di Accordi sotto forma di scambi di lettere siglati con il Regno di Thailandia il 22 novembre 2011 e con la Repubblica federativa del Brasile il 7 dicembre 2011.

Tali Accordi sono stati negoziati tenendo conto dei codici della nomenclatura combinata allora in vigore.

Nella versione più recente dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, stabilita nel regolamento (CE) n. 1006/2011 della Commissione pubblicato nella GU L 282 del 28 ottobre 2011, le linee tariffarie 1602 39 40 e 1602 39 80 sono state fuse in una nuova linea tariffaria: la 1602 39 85. È quindi opportuno tenere conto di questa nuova situazione nel presente regolamento di esecuzione.

I dazi autonomi della tariffa doganale comune per le linee tariffarie oggetto dei negoziati sono attualmente fissati a livelli inferiori alle nuove aliquote dei dazi convenzionali derivanti dalla modifica delle concessioni nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994. Tuttavia, a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, i dazi autonomi si applicano se sono inferiori ai dazi convenzionali.

Con il presente regolamento di esecuzione occorre pertanto aumentare l’aliquota del dazio autonomo fissata nella tariffa doganale comune per portarla al livello del dazio convenzionale.

2.           INCIDENZA SUL BILANCIO

V. scheda finanziaria allegata.

2012/0054 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’attuazione degli Accordi conclusi dall’Unione europea a seguito dei negoziati condotti nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ha istituito una nomenclatura delle merci (in appresso: “nomenclatura combinata”) e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con decisione …, relativa alla conclusione di Accordi tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia, il Consiglio ha concluso, a nome dell’Unione, gli Accordi summenzionati al fine di concludere i negoziati avviati nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994.

(3) Tali Accordi sono stati negoziati tenendo conto dei codici della nomenclatura combinata allora in vigore.

(4) Nella versione più recente dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, stabilita nel regolamento (CE) n. 1006/2011 della Commissione pubblicato nella GU L 282 del 28 ottobre 2011, le linee tariffarie 1602 39 40 e 1602 39 80 sono state fuse in una nuova linea tariffaria: la 1602 39 85. L’allegato del presente regolamento tiene conto di questa nuova situazione.

(5) I dazi autonomi della tariffa doganale comune per le linee tariffarie oggetto dei negoziati sono attualmente fissati a livelli inferiori alle nuove aliquote dei dazi convenzionali derivanti dalla modifica delle concessioni nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994. Tuttavia, a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, i dazi autonomi si applicano se sono inferiori ai dazi convenzionali.

(6) Occorre pertanto aumentare l’aliquota del dazio autonomo fissata nella tariffa doganale comune per portarla al livello del dazio convenzionale.

(7) Occorre modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e fissare al livello stabilito le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte seconda (Tabella dei dazi) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.

Le aliquote dei dazi autonomi sono fissate al livello delle aliquote dei dazi convenzionali.

Articolo 2

L’allegato 7 della parte terza, sezione III, (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) del regolamento (CEE) n. 2658/87, è modificato con i contingenti tariffari e integrato con i volumi e i dazi che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il […][1].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Parte seconda Tabella dei dazi

Codice NC || Descrizione delle merci || Aliquota dei dazi (autonomi e convenzionali)

1602 32 11 || Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili || 2 765 EUR/t

1602 32 30 || Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili || 2 765 EUR/t

1602 32 90 || Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25% di carne o di frattaglie di volatili || 2 765 EUR/t

1602 39 21 || Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili || 2 765 EUR/t

1602 39 29 || Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili || 2 765 EUR/t

1602 39 85 || Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili || 2 765 EUR/t

|| ||

Parte terza Allegati tariffari

Codice NC || Designazione delle merci || Aliquota dei dazi

1602 32 11 || Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili || Apertura di un contingente tariffario di 16 140 t, di cui 15 800 t attribuite al Brasile Dazio contingentale: 630 EUR/t

1602 32 30 || Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili || Apertura di un contingente tariffario di 79 705 t, di cui 62 905 t attribuite al Brasile e 14 000 t alla Thailandia Dazio contingentale: 10,9%

1602 32 90 || Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25% di carne o di frattaglie di volatili || Apertura di un contingente tariffario di 2 865 t, di cui 295 t attribuite al Brasile e 2 100 t alla Thailandia Dazio contingentale: 10,9%

1602 39 21 || Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili || Apertura di un contingente tariffario di 10 t per la Thailandia Dazio contingentale: 630 EUR/t

1602 39 29 || Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili || Apertura di un contingente tariffario di 13 720 t, di cui 13 500 t attribuite alla Thailandia Dazio contingentale: 10,9%

ex 1602 39 85 || Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili || Apertura di un contingente tariffario di 748 t, di cui 600 t attribuite alla Thailandia Dazio contingentale: 10,9%

ex 1602 39 85 || Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25% di carne o di frattaglie di volatili || Apertura di un contingente tariffario di 725 t, di cui 600 t attribuite alla Thailandia Dazio contingentale: 10,9%

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie dell’elenco UE dell’OMC.

SCHEDA FINANZIARIA || Fichefin/11/1163357 DDG/GM/nh 6.146.2011.1

|| DATA: 06/10/2011

1. || LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 — Dazi doganali e altri diritti || STANZIAMENTI: DB2012: 19 171,2 Mio EUR

2. || DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione degli Accordi conclusi dall’Unione europea a seguito dei negoziati condotti nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

3. || BASE GIURIDICA: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 218.

4. || OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: L’attuazione degli accordi di importazione conclusi tra l’Unione europea e il Brasile e tra l’Unione europea e la Thailandia per ovviare agli effetti di sostituzione di importazioni a danno dell’industria del pollame dell’Unione.

5. || INCIDENZA FINANZIARIA || PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) || ESERCIZIO IN CORSO 2011 (Mio EUR) || ESERCIZIO SUCCESSIVO 2012 (Mio EUR)

5.0 || SPESE A CARICO: -               DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) -               DEI BILANCI NAZIONALI -               ALTRI || - || - || -

5.1 || ENTRATE -               RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) -               NAZIONALI || - || - || - 1,4

|| || 2013 || 2014 || 2015

5.0.1 || PREVISIONI DI SPESA || || ||

5.1.1 || PREVISIONI DI ENTRATA || - || - || -

5.2 || METODO DI CALCOLO: -

6.0 || FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || SÌ/NO

6.1 || FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE || SÌ/NO

6.2 || NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE || SÌ/NO

6.3 || STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI || SÌ/NO

OSSERVAZIONI: In seguito ai negoziati condotti nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994, avviati a metà del 2009 con il Brasile e la Thailandia, la misura riguarda l’attuazione degli accordi di importazione tra l’Unione europea e il Brasile e tra l’Unione europea e la Thailandia intesi ad dare soluzione agli effetti di sostituzione di importazioni a danno dell’industria del pollame dell’Unione. L’attuazione dell’accordo riguarda: - un aumento dell’aliquota fuori contingente per sette linee tariffarie riguardanti i prodotti a base di carni di volatili trasformate e - l’apertura di contingenti tariffari per queste sette linee tariffarie relative ai prodotti a base di carni di volatili trasformate, per il Brasile, la Thailandia ed altri paesi. Il volume di importazione del contingente è analogo alla quantità importata prima della conclusione di questi accordi. Non c’è alcuna incidenza sull’equilibrio del mercato interno che potrebbe rendere necessaria l’attivazione di strumenti di mercato. Se dovesse essere importato l’intero quantitativo del contingente previsto dal presente progetto di regolamento, si può stimare che la misura potrebbe comportare una riduzione di risorse proprie pari ad un importo netto di ca. 1,4 Mio EUR, previa detrazione del 25% dei costi di riscossione da parte degli Stati membri. * Scheda finanziaria della conclusione dell’accordo: n. 1163256/2011.

[1]               La data di entrata in vigore del regolamento dovrebbe corrispondere alla data di entrata in vigore dei due Accordi. Per garantire che entrambi gli Accordi entrino in vigore alla stessa data, la notifica prevista negli accordi per permettere all’Unione di concludere le proprie procedure interne dovrà essere inviata dopo che l’Unione abbia ricevuto le notifiche da parte della Thailandia e del Brasile. L’Unione dovrà quindi inviare entrambe le notifiche alla stessa data.

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