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Document 52010AE0962
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession’ COM(2009) 154 final — 2009/0157 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo COM(2009) 154 def. — 2009/0157 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo COM(2009) 154 def. — 2009/0157 (COD)
GU C 44 del 11.2.2011, p. 148–152
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/148 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
COM(2009) 154 def. — 2009/0157 (COD)
2011/C 44/25
Relatore: CAPPELLINI
Il Consiglio, in data 20 novembre 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
COM(2009) 154 definitivo — 2009/0157 (COD).
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 15 giugno 2010.
Alla sua 464a sessione plenaria, dei giorni 14 e 15 luglio 2010 (seduta del 14 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 119 voti favorevoli e 1 astensione.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta di regolamento in esame (PR) e riconosce, tuttavia, che è meno ambiziosa rispetto alle prospettive contenute nel Libro verde e ancor meno rispetto alle proposte formulate dal CESE nel suo parere del 26 ottobre 2005.
1.2 Il Comitato reputa che la PR costituisca uno strumento importante per la società civile, atto ad accrescere la prevedibilità del diritto e ad agevolare soluzioni rapide ed efficienti sul piano dei costi in materia di successioni internazionali negli Stati membri dell'UE. Il CESE richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di rivedere le varie versioni linguistiche della PR e di garantire la loro coerenza e l'utilizzo di una terminologia giuridica corretta.
1.3 Il Comitato esprime tuttavia alcune preoccupazioni, in particolare riguardo al ruolo delle leggi di paesi non appartenenti all'UE e ad alcune caratteristiche del certificato successorio. Per fugare queste preoccupazioni esso raccomanda di riformulare l'articolo 26 e di allungare il termine previsto nel secondo paragrafo dell'articolo 43. Per illustrare e analizzare in maniera approfondita un testo complesso come quello della PR, sarebbe necessario un documento di lavoro ben più lungo di questo, che però andrebbe oltre gli standard ordinari del CESE.
1.4 Il Comitato raccomanda vivamente di apportare alla PR le seguenti modifiche:
i. |
nei punti 1.2 e 3.2 della relazione introduttiva alla PR, riformulare due frasi come segue: «le diversità normative ostacolano e ritardano altresì l'esercizio del diritto di proprietà sui beni del defunto da parte dei legittimi eredi» e «un'azione unilaterale degli Stati membri non sarebbe sufficiente per raggiungere tutti gli obiettivi della proposta di regolamento» (cfr. i punti 3.4.3 e 3.4.4 del presente parere); |
ii. |
nell'articolo 1, paragrafo 1, della PR, chiarire espressamente che il regolamento si applica soltanto alle «situazioni aventi carattere internazionale» (cfr. il punto 4.1.1 del presente parere); |
iii. |
nell'articolo 21, paragrafo 1, della PR, sostituire l'aggettivo «ulteriori» con l'aggettivo «aggiuntivi» o «diversi», in tutte le versioni linguistiche (cfr. il punto 4.3.8 del presente parere); |
iv. |
riformulare l'articolo 25 della PR («Carattere universale») come segue: «Il presente regolamento designa la legge applicabile, anche nel caso in cui non sia la legge di uno Stato membro» (cfr. il punto 4.3.9 del presente parere); |
v. |
riformulare l'articolo 26 della PR («Rinvio») come segue: «Se la persona della cui successione si tratta non ha designato la legge applicabile ai sensi dell'articolo 17, e se la legge applicabile in base al presente regolamento è quella di un paese terzo le cui norme di diritto internazionale privato designano come applicabile la legge di uno Stato membro o di un altro paese terzo che applicherebbe la propria, si applica la legge di questo altro Stato. Il presente articolo non si applica al patto successorio che, in base ai criteri di collegamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sia disciplinato dalla legge con la quale presenta i legami più stretti.» (cfr. il punto 4.3.10.1 del presente parere); |
vi. |
nell'articolo 27 della PR, inserire l'avverbio «manifestamente» per qualificare l'aggettivo «incompatibile» (in tutte le versioni linguistiche) e l'aggettivo «internazionale» per qualificare l'espressione «ordine pubblico» (almeno nelle versioni francese e italiana) (cfr. il punto 4.3.11 del presente parere); |
vii. |
nell'articolo 27, paragrafo 2, della PR, sostituire il termine «modalità» con il termine «disposizioni», in tutte le versioni linguistiche (cfr. il punto 4.3.12 del presente parere); |
viii. |
estendere a nove o a dodici mesi il periodo di validità delle copie autentiche del certificato successorio di cui all'articolo 43, paragrafo 2 (cfr. il punto 4.6.1 del presente parere). |
2. Contesto
2.1 La PR affronta un tema complesso, che è importante per chiunque risieda abitualmente nell'Unione europea (con alcune estensioni di cui all'articolo 6), indipendentemente dalla sua nazionalità. Il Libro verde sulle successioni e sui testamenti (1) ha aperto un ampio processo di consultazione in materia di successioni internazionali ab intestato e testamentarie.
2.2 L'importanza della PR sul piano pratico, in quanto strumento di fissazione di norme uniformi, deriva dal fatto che le norme giuridiche vigenti variano da uno Stato membro all'altro per quanto concerne:
a) |
la determinazione del diritto applicabile; |
b) |
la competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati membri nelle controversie in materia di testamenti e successioni internazionali; |
c) |
le condizioni di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie emesse in un altro Stato membro; e |
d) |
le condizioni di riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici formati in un altro Stato membro. |
2.3 Per ragioni di chiarezza, la PR mira a creare un regime uniforme per queste norme, che rientrano tutte nel diritto internazionale privato e subordinano gli effetti dei testamenti e delle successioni internazionali al diritto sostanziale loro applicabile in base alla specifica norma di diritto internazionale privato (contenuta nella PR) del foro (uno Stato membro dell'UE). Nel contempo, però, la PR non è intesa a produrre di per sé alcun effetto sul diritto sostanziale interno degli Stati membri dell'UE che disciplina lo stato giuridico, i diritti e gli obblighi degli eredi riguardo ai beni (o al patrimonio) del defunto. Inoltre, il certificato successorio europeo, introdotto dal Capo VI della PR, non costituisce un'eccezione al riguardo, ma concerne invece la prova di una determinata qualità giuridica o di determinati poteri e non implica alcuna norma sostanziale interna uniforme in materia di condizioni necessarie per acquisire tale qualità o tali poteri. Più in generale, al di là cioè del caso della PR, il diritto sostanziale dei singoli Stati membri non rientra nell'ambito di competenza attribuito all'UE dall'articolo 65, lettera b), del Trattato.
3. Osservazioni generali
3.1 Nel suo parere (2) in merito al Libro verde: Successioni e testamenti, il CESE ha, tra l'altro:
a) |
accolto con favore tale Libro verde, ritenendo che «i problemi che esso solleva siano fondamentali e urgenti»; |
b) |
richiamato l'attenzione della Commissione «sui problemi fiscali che possono insorgere per gli eredi, quando i beni ereditari si trovino in due o più paesi»; e |
c) |
dimostrato apertamente la propria attenzione al riguardo «perché ritiene che quella testamentaria e successoria sia una materia di grande interesse per i cittadini europei. Questi, infatti, si attendono che l'iniziativa comunitaria semplifichi le formalità, aumenti la certezza sul regime giuridico e fiscale applicabile e acceleri la risoluzione delle controversie in materia di successioni internazionali, e tali aspettative non devono essere deluse». |
3.2 Quattro anni dopo l'esame del Libro verde, l'attenzione dimostrata dal CESE per la materia testamentaria e successoria, ritenuta «di grande interesse per i cittadini europei», va aggiornata sotto il profilo della struttura e delle disposizioni concrete presentate dalla Commissione nella sua PR.
3.3 Portata della PR e soggetti interessati
3.3.1 Occorre rammentare che nel parere citato (3) il CESE invitava la Commissione a tener conto dei problemi fiscali ed esprimeva le attese dei cittadini riguardo a una maggiore «certezza sul regime (…) fiscale applicabile». Tuttavia, se si considera il campo di applicazione della PR, si osserva che, anche a causa delle ristrette competenze attribuite all'UE dall'articolo 65 del Trattato, la PR verte sugli aspetti di diritto internazionale privato in materia di testamenti e successioni e non è intesa ad avere un effetto diretto sugli ordinamenti interni degli Stati membri per quanto concerne gli aspetti fiscali dei testamenti e delle successioni internazionali.
3.3.2 Mentre il testamento è un atto che una persona può compiere e revocare finché è ancora in vita, e le disposizioni sulla successione si applicano subito dopo il decesso, sia il testamento che la successione divengono efficaci, ossia producono effetti giuridici, solo con la morte del de cuius, disciplinandone le conseguenze sul piano patrimoniale. La PR interessa pertanto chiunque, qualsiasi categoria di soggetti interessati della società civile.
3.3.3 Tuttavia, per chiarire il campo di applicazione della PR, va osservato che essa:
a) |
si applica solo ai testamenti e alle successioni che presentano un carattere internazionale (carattere che la PR non definisce) e non alle ben più numerose successioni esclusivamente nazionali; e |
b) |
si applica agli individui, ossia alle persone fisiche, e non alle persone giuridiche (siano queste di diritto pubblico o di diritto privato). |
3.4 Obiettivi e principio di sussidiarietà
3.4.1 Senza dubbio, il carattere uniforme e vincolante di un regolamento dell'UE per gli Stati membri, i loro ordinamenti giuridici e i loro organi giurisdizionali farà sì che la PR accresca notevolmente la prevedibilità del diritto in tutti gli ambiti da essa disciplinati. Questo effetto rappresenta il valore aggiunto diretto della PR. Garantire la qualità e l'accuratezza della formulazione delle norme in essa contenute deve essere una priorità.
3.4.2 L'obiettivo dichiarato di «eliminare qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle persone» non dovrebbe indurre a trascurare il fatto che la questione se un individuo possieda o meno la qualità di «erede» e sia o meno titolare di «diritti» giuridici sui beni del defunto in uno Stato membro dell'UE non deve essere decisa da disposizioni di diritto internazionale privato (che forma oggetto della PR) bensì dalle norme sostanziali dettate in materia di testamenti e successioni dai diritti interni applicabili degli Stati membri. Al riguardo la PR non comporta alcuna modifica, poiché non uniforma tali norme sostanziali. In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sarebbe opportuno riesaminare la relazione introduttiva alla proposta e, se necessario, modificarla. Il CESE rinnova l'appello che ha rivolto in merito alla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca affinché questi Stati membri esprimano la loro volontà di applicare il regolamento in esame.
3.4.3 Chiarito questo aspetto, il punto 1.2 della relazione introduttiva alla PR contiene una constatazione senz'altro esatta («le persone nell'Unione (…) hanno quindi grandi difficoltà a esercitare i loro diritti nell'ambito di una successione internazionale») e una conclusione meno convincente e di ampia portata, estesa com'è al diritto di proprietà («Le diversità normative impediscono altresì il pieno esercizio del diritto di proprietà privata»). Sembra invece più accurato e appropriato adottare una formulazione più tenue, come ad esempio: «le diversità normative ostacolano e ritardano altresì l'esercizio del diritto di proprietà sui beni del defunto da parte dei legittimi eredi».
3.4.4 Appare quindi eccessivo l'uso dell'aggettivo «contraria» nel contesto dell'affermazione per cui «un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe quindi contraria a tale obiettivo». Se gli Stati membri lo desiderano, essi possono, a prescindere dal regolamento in esame, perseguire almeno l'obiettivo di uniformare la determinazione della legge applicabile ratificando la Convenzione dell'Aia del 1989 sulle successioni mortis causa. Il CESE ritiene che al riguardo sia più appropriato adottare una formulazione più tenue, come ad esempio «un'azione unilaterale degli Stati membri non sarebbe sufficiente per raggiungere tutti gli obiettivi della proposta di regolamento».
4. Osservazioni specifiche
4.1 Capo I - Ambito di applicazione e struttura
4.1.1 La PR è destinata ad applicarsi ai testamenti e alle successioni che presentano un carattere internazionale; nel contempo, però, essa non fornisce alcuna definizione di tale carattere. Per chiarezza, è opportuno menzionare espressamente nel testo che la PR si applica soltanto alle «situazioni aventi carattere internazionale».
4.1.2 Come si desume dal titolo, la PR copre sia la competenza giurisdizionale (Capo II) che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (Capo IV), ossia i due rami del diritto internazionale privato che, eccezion fatta per le regole sulla legge applicabile, sono soggetti al regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che esclude dal proprio ambito di applicazione i testamenti e le successioni. Questa lacuna spiega l'importanza della decisione di far sì che la PR copra - e detti regole uniformi per - tutti e tre i rami del diritto internazionale privato, ossia la legge applicabile, la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di successioni internazionali.
4.2 Capo II - Competenza
4.2.1 Il Capo II (articoli da 3 a 15) riguarda la «competenza», e le sue disposizioni si applicano a tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri e, solo in quanto necessario, anche alle autorità non giudiziarie.
4.2.2 La competenza generale è attribuita agli organi giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il de cuius aveva la residenza abituale al momento della morte. È chiaro, quindi, che non si pone alcuna condizione quanto alla nazionalità. Val la pena di notare che anche il regime generale dell'UE sulla competenza giurisdizionale, o lex generalis, ossia il regolamento (CE) n. 44/2001, attribuisce una competenza generale sulla base del domicilio, tralasciando qualsiasi considerazione sulla nazionalità.
In base alla PR, questa competenza generale si applica ai cittadini dell'UE (deceduti) ma anche alle persone defunte che, pur non essendo cittadini dell'UE, al momento della morte avevano la residenza abituale in uno Stato membro dell'Unione.
4.2.3 Qualora, al momento della morte, il de cuius non risiedesse abitualmente in alcuno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro hanno comunque una «competenza residua» in una serie di casi, che estendono la competenza dei giudici degli Stati membri dell'UE ben oltre il semplice caso in cui il luogo di residenza abituale del defunto al momento della morte si trovi in uno Stato membro. La nazionalità non è una condizione ai fini della competenza generale, ma diviene un motivo di competenza residua.
4.2.4 Gli organi giurisdizionali dello Stato membro nel quale si trovano i beni non hanno di per sé alcuna competenza generale in base alla PR, con una parziale eccezione per quanto concerne il trasferimento della proprietà o la sua iscrizione o trascrizione nei pubblici registri.
4.3 Capo III - Legge applicabile
4.3.1 Il Capo III contiene norme uniformi (articoli da 16 a 28) in materia di legge applicabile. La regola generale è che la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Al riguardo non viene posta nessun'altra condizione, come ad esempio la nazionalità, e non si fa alcuna distinzione tra beni mobili e immobili.
4.3.2 Si noti che le norme sui conflitti di leggi contenute nella PR, che devono essere applicate dai giudici degli Stati membri, determinano la legge applicabile prescindendo dal fatto che essa sia quella di uno Stato membro dell'UE oppure no (articolo 25).
4.3.3 Tradizionalmente, il diritto internazionale privato riconosce «l'autonomia delle parti», vale a dire la possibilità che le parti decidano quale legge applicare in materia contrattuale. In base alla PR, una persona può scegliere la legge applicabile alla sua intera successione, ma detta legge può essere solo quella dello Stato di cui ha la cittadinanza.
4.3.4 Per una maggiore prevedibilità del diritto, tale scelta deve essere espressa ed effettuata a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione mortis causa.
4.3.5 Un tema diverso, da non confondere con la designazione della legge disciplinante la propria intera successione, è quello dei «patti successori». Il patto avente a oggetto la successione di una persona è disciplinato dalla legge che sarebbe stata applicabile, in forza della PR, alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione dell'accordo. In questi casi si ricorre a criteri di collegamento alternativi ispirati al principio del favor validatis.
4.3.6 Dal punto di vista sia comparatistico che di diritto uniforme, una questione molto importante è quella dell'ambito della legge applicabile. La PR estende questo ambito in modo tale che detta legge si applichi all'intera successione, dal momento della sua apertura fino alla trasmissione definitiva dell'eredità agli aventi diritto. La ratio è chiaramente quella di coprire il maggior numero possibile di questioni giuridiche con un'unica legge applicabile, al fine di accrescere la prevedibilità del diritto e di ridurre la consultazione, lunga e complessa, di più di una legge (spesso straniera). La PR fornisce un elenco lungo e non esaustivo di aspetti disciplinati dalla legge applicabile, includendo così anche gli aspetti non elencati ma comunque attinenti alla successione, dal momento della sua apertura fino alla trasmissione definitiva dell'eredità agli aventi diritto.
4.3.7 La legge applicabile disciplina la successione nel suo insieme, dal momento della sua apertura fino alla trasmissione definitiva dell'eredità agli aventi diritto, ma non osta all'applicazione della legge dello Stato nel quale è situato il bene, qualora tale legge prescriva, per l'accettazione dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad essi, ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalla legge applicabile alla successione.
4.3.8 Riguardo a questa disposizione, il CESE raccomanda di chiarire se, nella frase «ulteriori adempimenti rispetto a quelli» (articolo 21, paragrafo 1), l'aggettivo «ulteriori» (interpretabile anche nell'accezione di «successivi») sia quello appropriato o se invece si intenda piuttosto «adempimenti aggiuntivi» o «adempimenti diversi». Nel contesto di questa disposizione, infatti, si ritiene che sia preferibile utilizzare l'aggettivo «aggiuntivi» o «diversi».
4.3.9 Il CESE è dell'avviso che la formulazione impiegata nell'articolo 25, in materia di «carattere universale», debba riflettere chiaramente solo quello che è l'effettivo scopo del Capo III del futuro regolamento, ossia la determinazione della legge applicabile. Sarebbe dunque preferibile impiegare una formulazione più semplice, come la seguente: «Il presente regolamento designa la legge applicabile, anche nel caso in cui non sia la legge di uno Stato membro».
4.3.10 Se si tralascia il caso della scelta della propria legge nazionale da parte del de cuius (articolo 17), per il regolamento in esame la legge applicabile è in generale quella del foro della successione, ossia quella dello Stato membro in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento della morte. Tuttavia, in virtù della competenza residua (di cui all'articolo 6), potrebbe essere applicabile la legge di uno Stato che non è membro dell'UE. In questi casi occorre evitare che il regolamento proposto pregiudichi l'unità dei criteri di collegamento che potrebbero già esistere con alcuni paesi terzi (un'unità che va a vantaggio di qualsiasi de cuius e dei suoi eredi) e imponga l'applicazione delle leggi di uno Stato che, dal punto di vista del proprio ordinamento giuridico, non le consideri applicabili alla successione in questione. Al fine di evitare questa evenienza e garantire un coordinamento migliore ed equilibrato tra Stati membri e paesi terzi, si raccomanda di sostituire come segue il testo attuale dell'articolo 26 (lasciandone immutata la rubrica «Rinvio»):
4.3.10.1 |
«Se la persona della cui successione si tratta non ha designato la legge applicabile ai sensi dell'articolo 17, e se la legge applicabile in base al presente regolamento è quella di un paese terzo le cui norme di diritto internazionale privato designano come applicabile la legge di uno Stato membro o di un altro paese terzo che applicherebbe la propria, si applica la legge di questo altro Stato. Il presente articolo non si applica al patto successorio che, in base ai criteri di collegamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sia disciplinato dalla legge con la quale presenta i legami più stretti.» |
4.3.10.2 |
Questa nuova disposizione adegua il regolamento proposto (4) e cerca di migliorare (5) un'analoga disposizione inserita per gli stessi motivi nell'importante Convenzione dell'Aia sulle successioni mortis causa, vale a dire: «perché la maggior parte delle delegazioni (…) riconosce che si tratta di un tentativo di non distruggere l'unità laddove già esiste» (6). Inoltre, la flessibilità offerta da questa disposizione (il nuovo articolo 26) è in linea con la normativa e la prassi in materia di rinvio vigenti in alcuni paesi terzi, come ad esempio gli Stati Uniti (7). Il fatto che i regolamenti «Roma I» e «Roma II» abbiano escluso radicalmente qualsiasi disposizione in materia di rinvio rispecchia semplicemente il fatto che l'oggetto di tali regolamenti (rispettivamente le obbligazioni contrattuali e quelle non contrattuali) è molto diverso dalle questioni riguardanti le successioni. L'esclusione di tale materia dai due suddetti regolamenti non rappresenta quindi di per sé un motivo plausibile per escludere dal regolamento in esame la nuova disposizione dianzi proposta (riformulando l'articolo 26): in ambito successorio, infatti, essa riveste una fondamentale importanza ed è utile sia per qualsiasi de cuius e per i suoi eredi che ai fini di un coordinamento più equilibrato dei criteri di collegamento tra Stati membri e paesi terzi. |
4.3.11 Una disposizione «classica» e tuttavia fondamentale è quella contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 27 in materia di ordine pubblico. Seguendo una consuetudine ormai consolidata, si raccomanda peraltro di aggiungere l'avverbio «manifestamente» all'espressione «incompatibile con l'ordine pubblico» in tutte le versioni linguistiche del regolamento proposto e di aggiungere l'aggettivo «internazionale» all'espressione «ordine pubblico» almeno nelle versioni francese e italiana (nonché in ogni altra versione linguistica in cui tale aggiunta sia appropriata). Innovativa e utile è invece l'esclusione, specificamente concepita per la materia delle successioni, della contrarietà della legge designata dal regolamento all'ordine pubblico «per il solo fatto che le modalità da quella (legge) previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro».
4.3.12 Tuttavia, in alcune versioni linguistiche (compresa quella italiana), la formulazione del paragrafo 2 dell'articolo 27 non è conforme a quella che figura nella versione in lingua inglese, nella parte in cui quest'ultima recita: «(…) its clauses regarding (…)» (che nella versione italiana, già riportata nel punto precedente, diventa: «(…) le modalità (…) previste in relazione alla (…)»). Al riguardo si raccomanda di sostituire, nella versione in lingua inglese, il sostantivo «clauses» con il sostantivo «provisions» e sostituire quindi, in tutte le altre versioni linguistiche, il termine «modalità» con il termine «disposizioni».
4.4 Capo IV - Riconoscimento ed esecuzione
4.4.1 Sul modello del regolamento (CE) n. 44/2001, il Capo IV della PR comprende gli articoli da 29 a 33 in merito al riconoscimento.
4.4.2 Una semplificazione delle successioni internazionali in Europa potrà derivare dal principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dell'UE in applicazione della PR sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.
4.4.3 La decisione emessa in uno Stato membro non può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro nel quale si richiede il riconoscimento, e non è riconosciuta solo in quattro casi.
4.5 Capo V - Atti pubblici
4.5.1 Un'ulteriore notevole semplificazione delle successioni internazionali deriverà dal fatto che, in base alla PR, gli atti pubblici formati in uno Stato membro (che sono comuni nei casi di successione) sono riconosciuti negli altri Stati membri.
4.6 Capo VI - Certificato successorio europeo
4.6.1 Il certificato successorio europeo introdotto dalla PR costituisce la prova della qualità di erede o di legatario o dei poteri degli esecutori testamentari o dei terzi amministratori. Si raccomanda inoltre di estendere da tre a nove o a dodici mesi il periodo di validità delle copie autentiche (del certificato) di cui all'articolo 43, paragrafo 2.
4.6.2 Il modulo di domanda del certificato dovrebbe essere semplificato eliminando le informazioni inutili richieste al punto 4.7.
Bruxelles, 14 luglio 2010
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI
(1) COM(2005) 65 definitivo.
(2) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 1.
(3) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 1.
(4) Estendendo l'operazione di rinvio dai paesi terzi agli Stati membri.
(5) Escludendo i suoi effetti non solo nel caso di professio iuris (articolo 17), ma anche riguardo alle differenze di natura e metodologia tra i criteri di collegamento (clausole di deroga, come la legge con cui il patto successorio «presenta i legami più stretti» di cui all'articolo 18, paragrafo 2).
(6) Cfr. la relazione di D.W.M. Waters negli Atti e documenti della XVI sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (3-20 ottobre 1988), 1990, tomo II, pag. 553, nonché l'articolo 4 della Convenzione sulla legge applicabile alle successioni mortis causa (L'Aia, 1o agosto 1989) («Convenzione dell'Aia»). Cfr. anche P. Lagarde, La nouvelle Convention de la Haye sur la loi applicable aux successions, Revue critique de droit international privé, 1989, pag. 249 (258).
(7) Con riferimento all'articolo 4 della Convenzione dell'Aia, cfr. E. F. Scoles, The Hague Convention on Succession, American Journal of Comparative Law, 1994, pag. 85 (113).