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Document 52009AP0376

Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))
P6_TC1-COD(2008)0244 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III

GU C 212E del 5.8.2010, p. 348–369 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/348


Giovedì 7 maggio 2009
Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0376

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

2010/C 212 E/51

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0815),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0477/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 4 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0285/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0244

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (4). Per motivi di chiarezza, è quindi opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime ║ comune europeo in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento ║.

(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime ║ comune europeo in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.

(5)

Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.

(6)

Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo d'asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(7)

Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE onde migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

(8)

Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti asilo nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedura di domanda di protezione internazionale e a tutti i luoghi e centri di accoglienza dei richiedenti asilo.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse prevalente del minore e dell'importanza dell'unità familiare, in applicazione rispettivamente della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(10)

Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(11)

È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri ▐.

(12)

L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

(13)

Per assicurare la parità di trattamento di tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis comunitario sull'asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (5), è opportuno ampliare il campo di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

(14)

Per favorire l'indipendenza economica dei richiedenti asilo e limitare le notevoli differenze tra Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro.

(15)

L'identificazione immediata e il monitoraggio delle persone aventi particolari esigenze dovrebbero essere la prima preoccupazione delle autorità nazionali affinché le condizioni della loro accoglienza siano configurate specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze.

(16)

Il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale e dovrebbe essere conforme agli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri , come specifica in particolare l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe essere possibile soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del trattenimento. Ai richiedenti asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

(17)

I richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento dovrebbero essere trattati nel pieno rispetto della dignità umana e le condizioni della loro accoglienza dovrebbero essere configurate specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'osservanza dell'articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(18)

Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

(19)

La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo possono essere ridotte o revocate pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti asilo.

(20)

Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

(21)

È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.

(22)

Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

(23)

In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella applicabile a norma della direttiva 2004/83/CE.

(24)

Ai fini della copertura di eventuali miglioramenti delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo sarebbe necessario un aumento commisurato dei fondi stanziati dall'Unione europea per finanziarne i costi, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri soggetti a pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi nazionali di asilo, in ragione soprattutto della loro situazione geografica o demografica.

(25)

L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(26)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente l'istituzione di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (‘la Carta’). In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 24 e 47 della Carta e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(28)

L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(29)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri inerenti al termine di recepimento della direttiva stessa nel diritto interno, di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a)   ‘domanda di protezione internazionale’: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;

b)   ‘richiedente’ o ‘richiedente asilo’: il cittadino di un paese terzo o apolide che ha presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c)   ‘familiari’: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo, ║ già costituito nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

d)   ‘procedimenti’ e ‘ricorsi’: i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;

e)   ‘minore’: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;

f)   ‘minore non accompagnato’: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

g)   ‘condizioni di accoglienza’: il complesso delle misure applicate dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;

h)   ‘condizioni materiali di accoglienza’: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

i)   ‘trattenimento’: il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

j)   ‘centro di accoglienza’: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale nel territorio, comprese la frontiera o le zone di transito, di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale applicabile.

2.   La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3.   La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (6).

4.   Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella applicabile a norma della direttiva 2004/83/CE.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti dal richiedente asilo, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 5

Informazione

1.   Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e ▐ in una lingua che sia comprensibile per il richiedente asilo o che si possa ragionevolmente supporre tale . Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

Articolo 6

Documentazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Non è necessario esibire documenti supplementari per godere dei diritti e dei benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

Per i titolari del documento di cui al primo comma che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2.   Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando un richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3.   Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

1.   I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.

3.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

4.     Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi giuridici o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della loro legislazione nazionale.

5.   Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

6.   Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

Articolo 8

Trattenimento

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato  (7).

2.   Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive. Il richiedente asilo può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto:

a)

per determinarne, accertarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

b)

per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che potrebbero altrimenti andare perduti;

c)

nel contesto di un procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio;

d)

quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 11.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la normativa nazionale contempli disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.

Articolo 9

Garanzie per i richiedenti asilo trattenuti

1.   Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il periodo di trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) o c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza o l'identità del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o al completamento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

Tali procedure devono essere espletate con la dovuta diligenza. I ritardi nella procedura ▐ non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

2.   Il trattenimento è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti, può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro settantadue ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, o se non è presa alcuna decisione entro tale periodo di settantadue ore, il richiedente asilo interessato è rilasciato immediatamente.

3.   Il trattenimento è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa e specifica la durata massima del trattenimento.

4.   Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua ▐ a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale .

5.   Nel caso di periodi di trattenimento prolungati, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta del richiedente asilo in questione o d'ufficio.

Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

6.   Gli Stati membri garantiscono che siano concesse gratuitamente e su richiesta l' assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE .

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Condizioni di trattenimento

1.   Gli Stati membri non trattengono i richiedenti in istituti penitenziari ma unicamente in appositi centri di trattenimento.

I richiedenti trattenuti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale, salvo ove sia necessario preservare l'unità familiare e il richiedente vi acconsenta.

2.   Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti di visita, con i rappresentanti legali , i familiari e gli assistenti sociali e religiosi . Parimenti è riconosciuta all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ed altri pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita nei centri di trattenimento.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo in stato di trattenimento abbiano accesso ad adeguate cure mediche e, se del caso, all'assistenza psicologica.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua che sia a loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre tale .

Articolo 11

Trattenimento di gruppi vulnerabili e persone aventi particolari esigenze

1.   I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2, e soltanto previa considerazione dell'esame individuale della loro situazione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo ║.

I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti.

2.   Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età , come pure le attività all'aria aperta .

3.   Le famiglie trattenute usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.

4.   Alle richiedenti asilo trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli uomini, salvo se si tratti di familiari e tutti gli interessati vi acconsentano.

5.   Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato e indipendente certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

Alle persone con particolari esigenze gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato.

Articolo 12

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare dei richiedenti asilo presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

Articolo 13

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 14

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1.   Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2.   L'accesso al sistema educativo è garantito non appena possibile dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore o per suo conto e, in ogni caso, non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ║.

Se necessario, sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, per agevolare l'accesso dei minori al sistema educativo nazionale, e/o una formazione specifica volta alla loro integrazione nel sistema.

3.   Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro offre altre modalità d'insegnamento conformemente ║ al diritto nazionale e alla prassi.

Articolo 15

Lavoro

1.   Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

2.   Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro, conformemente alla loro normativa nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.

3.   L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento dell'emissione della decisione negativa sul ricorso.

Articolo 16

Formazione professionale

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.

Articolo 17

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1.   Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di protezione internazionale.

2.   Gli Stati membri fanno in modo che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti ║ e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri provvedono a che tale qualità di vita sia assicurata nella specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 22, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4.   Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

5.     Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o in una combinazione di questi tre elementi.

Ove gli Stati membri garantiscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, il loro importo è determinato conformemente ai principi sanciti dal presente articolo.

Articolo 18

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1.   Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a)

in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera;

b)

in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

c)

in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

a)

la tutela della vita familiare;

b)

la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell' ║ ACNUR ║ e delle ║ ONG ║ riconosciute dagli Stati membri.

Gli Stati membri tengono conto delle differenze di sesso e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Gli Stati membri prendono le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.   Gli Stati membri provvedono ║ affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi, purché ciò corrisponda al prevalente interesse dei minori interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

5.   Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

6.   Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

7.   Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'ACNUR o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

8.   In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale norme relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

a)

sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,

b)

le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,

c)

il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

Articolo 19

Assistenza sanitaria

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie o dei disturbi mentali.

2.   Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica ▐.

Articolo 20

Vittime di torture

Gli Stati membri provvedono a che le vittime di torture siano avviate senza indugio verso un centro di assistenza adeguato alla loro situazione.

CAPO III

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Articolo 21

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

1.   Gli Stati membri possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza ║ qualora il richiedente asilo:

a)

lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o

b)

contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,

c)

abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza ridotte o di una parte di esse.

2.   Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

3.   Gli Stati membri possono prevedere le sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

4.   Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 22, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza il sostentamento, l'accesso al pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie o dei disturbi mentali.

5.   Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

Articolo 22

Principio generale

1.   Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le vittime di mutilazioni genitali femminili, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.

2.   Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano un sostegno adeguato alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

Articolo 23

Minori

1.   Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva applicabili ai minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2.   Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

le possibilità di ricongiungimento familiare;

b)

il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

c)

le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;

d)

l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

4.   Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

Articolo 24

Minori non accompagnati

1.   Gli Stati membri adottano ▐ misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale . Il tutore è designato per consigliare e tutelare il minore, garantendo altresì che tutte le decisioni siano adottate nell'interesse prevalente di quest'ultimo. Il tutore è in possesso della competenza richiesta in materia di cura dell'infanzia onde garantire che siano protetti gli interessi del minore e che siano opportunamente soddisfatte le sue esigenze giuridiche, sociali, sanitarie, psicologiche, materiali ed educative. Non possono svolgere la funzione di tutore legale le agenzie o gli individui i cui interessi possono potenzialmente contrastare con quelli del minore. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

2.   I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ║ in cui la domanda protezione internazionale è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

a)

presso familiari adulti;

b)

presso una famiglia affidataria;

c)

in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

d)

in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3.   Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a rintracciare i familiari di un minore non accompagnato. Essi iniziano a rintracciare i familiari del minore non accompagnato non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, sempre tutelandone il prevalente interesse. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e lo scambio delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4.   Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Articolo 25

Vittime di tortura e di violenza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati da tali atti ║, e accedano in particolare a servizi di riabilitazione, comprendenti la possibilità di usufruire di assistenza medica e psicologica.

2.   Le persone che si occupano delle vittime di torture , stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 26

Mezzi di ricorso

1.   Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantito il diritto di ricorso o revisione, in fatto e in diritto, dinanzi a o da parte di un organo giudiziario.

2.   Gli Stati membri assicurano che siano concesse gratuitamente e su richiesta l' assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE .

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 27

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Articolo 28

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1.   Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

2.   Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, con decorrenza dal […], le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I.

Articolo 29

Personale e risorse

1.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.

2.   Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Relazioni

Entro il […], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 28, paragrafo 2 entro il […].

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 31

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli […] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] e all'allegato I entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalle presente direttiva.

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2003/9/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli […] [articoli rimasti invariati rispetto alla direttiva precedente] e l'allegato I si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma].

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C ║

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

(4)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

(5)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(6)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(7)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO I

Modulo per la comunicazione annuale, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva […/…/CE]

1.

Indicare il numero complessivo di persone alle quali si applicano attualmente nello Stato membro interessato le condizioni di accoglienza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva […/…/CE], suddivise per età e sesso. Per ciascuna di loro, specificare se si tratti di un richiedente asilo o di un familiare, come definito all'articolo 2, lettera c della direttiva […/…/CE].

 

2.

In conformità dell'articolo 22 della direttiva […/…/CE] comunicare i dati statistici relativi al numero di richiedenti asilo con esigenze particolari, ripartiti secondo le seguenti categorie:

minori non accompagnati;

disabili;

anziani;

donne in stato di gravidanza;

genitori singoli con figli minori;

persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

vittime della tratta di esseri umani;

persone con problemi psichici;

altro (specificare)

 

3.

Fornire informazioni dettagliate sui documenti di cui all'articolo 6 della direttiva […/…/CE], compreso in particolare il tipo, il nome e il formato dei documenti.

 

4.

Con riferimento all'articolo 15 della direttiva […/…/CE], indicare il numero complessivo di richiedenti asilo nello Stato membro che hanno accesso al mercato del lavoro, e il numero attualmente occupato, suddivisi per settore economico. Se l'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti asilo è subordinato a determinate condizioni, descrivere tali limitazioni nel dettaglio.

 

5.

Con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva […/…/CE], descrivere nel dettaglio le condizioni materiali di accoglienza, compreso il loro valore monetario, come sono assicurate (quali in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti asilo.

 

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 32)

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio

(GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18)

Parte B

Termine del recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 31)

Direttiva

Termini di recepimento

2003/9/CE

6 febbraio 2005

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/9/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera d), frase introduttiva e punti i) e ii)

Articolo 2, lettera c), frase introduttiva e punti i) e ii)

Articolo 2, lettera c), punti iii), iv), v) e vi)

Articolo 2, lettere e) e f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafi da 2 a 5

Articolo 6, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4 ║

Articolo 7, paragrafo 3 ║

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13 ▐

Articolo 17 ▐

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, frase introduttiva e primo comma

Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva e primo comma

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 14, paragrafi da 3 a 7

Articolo 18, paragrafi da 3 a 7

Articolo 14, paragrafo 8, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 8, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, primo trattino

Articolo 18, paragrafo 8, primo comma, punto a)

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, secondo trattino

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, terzo e quarto trattino

Articolo 18, paragrafo 8, primo comma, punti b) e c)

Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 21, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 21, paragrafo 1, punti a, b e c

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 2 ║

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafi da 3 a 5

Articolo 21, paragrafi da 3 a 5

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafi 2 e 3

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33, primo comma

Articolo 33, secondo comma

Articolo 28

Articolo 34

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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