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Document 52009AP0352

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

GU C 212E del 5.8.2010, p. 250–257 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/250


Mercoledì 6 maggio 2009
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) *

P6_TA(2009)0352

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

2010/C 212 E/37

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0038),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0051/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0259/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

riconosce che esistono incertezze circa la disponibilità dei margini di cui alla rubrica 2; sottolinea che il finanziamento del piano di ripresa economica non deve mettere a rischio le future necessità in questa categoria di spesa; esprime la sua preferenza per l'utilizzo dei margini degli esercizi finanziari in chiusura;

3.

ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (1);

4.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Il finanziamento del piano europeo di ripresa economica deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2).

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 ter (nuovo)

 

(1 ter)

Gli attuali margini della rubrica 2 non possono essere dati per scontati e ogni accordo sul piano di ripresa economica non deve mettere a rischio le future necessità di altre categorie di spesa, qualunque esse siano.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

(2)

Dell'importo summenzionato, una dotazione di 1,5 miliardi di euro deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (di seguito «le nuove sfide»).

(2)

Dell'importo summenzionato, una dotazione di 1 020 000 000 EUR deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (di seguito «le nuove sfide»). Di tale dotazione, 850 000 000 EUR devono essere messi a disposizione nel 2009, mentre 170 000 000 EUR devono essere garantiti tramite un meccanismo di compensazione nell'ambito della concertazione sul bilancio per il 2010, anno in cui devono essere messi a disposizione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

L'autorità di bilancio ha incrementato di 249 840 000 EUR la dotazione della linea di bilancio 2009 per lo sviluppo rurale. Tali risorse addizionali devono essere destinate a misure finanziate a titolo del FEASR nel piano europeo di ripresa economica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

(4)

Al fine di garantire che la quota del contributo comunitario complementare assegnata ad ogni Stato membro sia utilizzata in conformità degli obiettivi previsti dai due pacchetti di misure (nuove sfide e internet a banda larga), gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici nazionali l'importo indicativo corrispondente alla modulazione obbligatoria e ai fondi inutilizzati generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …, nonché l'aumento degli impegni globali stabiliti nella decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione … Tali importi saranno destinati allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali, da un lato, e alle misure intese a fronteggiare le «nuove sfide» , dall'altro.

(4)

Al fine di garantire che la quota del contributo comunitario complementare assegnata ad ogni Stato membro sia utilizzata in conformità degli obiettivi previsti dai due pacchetti di misure (nuove sfide e internet a banda larga), gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici nazionali l'importo indicativo corrispondente alla modulazione obbligatoria e ai fondi inutilizzati generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …, nonché l'aumento degli impegni globali stabiliti nella decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione … Tali importi saranno destinati allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali, alle «nuove sfide» e ad altre misure volte a migliorare il tasso di esecuzione dei fondi e a creare nuovi posti di lavoro .

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Al fine di aumentare il tasso di esecuzione dei loro programmi, gli Stati membri possono avvalersi delle risorse addizionali per creare un fondo di garanzia e prestiti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, allo sviluppo di internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga in tali zone. Data l'importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri devono inserire nei rispettivi programmi le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga, per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.

(6)

Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, allo sviluppo di internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga e servizi connessi in tali zone. Data l'importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri devono inserire nei rispettivi programmi le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture e servizi a banda larga per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

(10)

In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime possono rivelarsi essenziali per servire le zone rurali meno accessibili. Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e promuovere lo sviluppo di internet a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni devono essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture. Pertanto, la limitazione in vigore in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l'economia e la popolazione rurale non deve applicarsi alle operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga.

(10)

In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime sono essenziali per servire le zone rurali meno accessibili come le regioni insulari e montane . Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e delle infrastrutture esistenti e promuovere lo sviluppo di internet e servizi a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni devono essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture attive o passive o di parti di esse . Pertanto, la limitazione in vigore in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l'economia e la popolazione rurale non deve applicarsi alle operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

Alla luce della necessità di reagire rapidamente alla crisi economica in corso, è opportuno prevedere pagamenti effettuabili durante l'esercizio 2009.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità regionali e locali nonché i potenziali beneficiari dispongano di informazioni specifiche sulle nuove opportunità offerte dai programmi di sviluppo rurale rivisti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13 ter (nuovo)

 

(13 ter)

Devono essere varati provvedimenti speciali per l'istituzione di corsi di istruzione e formazione sull'uso delle infrastrutture e dei servizi a banda larga nelle comunità rurali, con particolare attenzione alla formazione professionale dei periti agrari, le cui competenze pratiche potrebbero rappresentare una risorsa. A tale riguardo, occorre considerare prioritarie le misure di incentivazione del settore della ricerca.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g

g)

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali.

g)

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali e servizi di pubblico accesso a internet nelle comunità rurali;

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

g bis)

gestione della crisi economica nel settore agricolo, in particolare per sostenere le infrastrutture e creare una rete di produttori e organizzazioni;

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

 

g ter)

interventi per mantenere o creare posti di lavoro nelle zone rurali;

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

 

g quater)

misure di sostegno a favore dei giovani agricoltori.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 3 – lettera b

b)

una tabella indicante, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

b)

una tabella indicante, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e da g bis) a g quater) , e il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 2 bis

«2 bis.   La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione …, è disponibile a decorrere dal 1o gennaio 2009. Essa è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, ed è utilizzata nel modo seguente:

a)

un terzo (0,5 miliardi di euro) per i tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f);

b)

due terzi (1 miliardo di euro) per i tipi di operazioni connesse alla priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).»;

«2 bis.   La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione …, nonché l'importo di 249 840 000 EUR aggiunto alla linea di bilancio 05 04 05 01 nel bilancio 2009, sono disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2009. Essi sono destinati ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1.»;

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

a bis)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Per l'importo di cui al paragrafo 2 bis, lettera b), la Commissione tiene conto sia delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle reti a banda larga, in particolare in aree difficilmente accessibili, sia delle diverse esigenze che ne derivano.».

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 5 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Nell'ambito della relazione sullo sviluppo rurale presentata annualmente dalla Commissione, una sezione specifica è dedicata al monitoraggio delle operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 5 ter

«5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1.

Inoltre, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g). Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.

Analogamente, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f). Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.»

5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro integra la differenza nel suo bilancio per lo sviluppo agricolo fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

b bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6 bis.     dall'importo importo di cui al paragrafo 2 bis, una somma pari a 250 000 000 EUR è destinata a pagamenti da effettuare durante l'esercizio 2009.»

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 bis (nuovo)

 

6 bis)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 69 bis

Fondi di garanzia e prestiti

In deroga al disposto dell'articolo 69, gli Stati membri possono utilizzare l'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, per fondi di garanzia e prestiti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3), in particolare gli articoli 50, 51 e 52.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 70 – paragrafo 4 – comma 2

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …»;

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 100 % per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. ….»;

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

8 bis)

all'articolo 76 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     Gli Stati membri forniscono informazioni specifiche sulle nuove priorità di cui all'articolo 16 bis. Tali informazioni sono messe a disposizione a vantaggio delle autorità locali e regionali nonché dei potenziali beneficiari di dette misure.»

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato III – titolo

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato III – colonna 1 – riga 1

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti di terra (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi), nonché di altre forme di sostegno necessarie (p. es. installazione e assistenza)

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato III – riga 3 bis (nuova)

 

Pubblico accesso alle infrastrutture a banda larga

Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15


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