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Document 52009AP0352
Support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) * European Parliament legislative resolution of 6 May 2009 on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))
GU C 212E del 5.8.2010, p. 250–257
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 212/250 |
Mercoledì 6 maggio 2009
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) *
P6_TA(2009)0352
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))
2010/C 212 E/37
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0038),
visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0051/2009),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0259/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
riconosce che esistono incertezze circa la disponibilità dei margini di cui alla rubrica 2; sottolinea che il finanziamento del piano di ripresa economica non deve mettere a rischio le future necessità in questa categoria di spesa; esprime la sua preferenza per l'utilizzo dei margini degli esercizi finanziari in chiusura; |
3. |
ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (1); |
4. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
5. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
6. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 ter (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13 ter (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 16 bis – paragrafo 3 – lettera b |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera a Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 2 bis |
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«2 bis. La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione …, è disponibile a decorrere dal 1o gennaio 2009. Essa è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, ed è utilizzata nel modo seguente:
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«2 bis. La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione …, nonché l'importo di 249 840 000 EUR aggiunto alla linea di bilancio 05 04 05 01 nel bilancio 2009, sono disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2009. Essi sono destinati ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1.»; |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 5 bis – comma 1 bis (nuovo) |
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Nell'ambito della relazione sullo sviluppo rurale presentata annualmente dalla Commissione, una sezione specifica è dedicata al monitoraggio delle operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g). |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 5 ter |
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«5 ter. Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1. Inoltre, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g). Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare. Analogamente, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f). Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.» |
5 ter. Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro integra la differenza nel suo bilancio per lo sviluppo agricolo fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1. |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova) Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 – paragrafo 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 69 bis (nuovo) |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 70 – paragrafo 4 – comma 2 |
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«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …»; |
«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 100 % per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. ….»; |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1698/2005 Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 1698/2005 Allegato III – titolo |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 1698/2005 Allegato III – colonna 1 – riga 1 |
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Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi) |
Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti di terra (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi), nonché di altre forme di sostegno necessarie (p. es. installazione e assistenza) |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato Regolamento (CE) n. 1698/2005 Allegato III – riga 3 bis (nuova) |
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Pubblico accesso alle infrastrutture a banda larga Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.»