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Document 52007AE1703

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM(2007) 372 def. — 2007/0138 (CNS)

GU C 120 del 16.5.2008, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/42


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

COM(2007) 372 def. — 2007/0138 (CNS)

(2008/C 120/10)

Il Consiglio, in data 7 settembre 2007, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 36 e 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 27 novembre 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore KIENLE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 12 dicembre 2007, nel corso della 440a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 109 voti favorevoli, 5 voti contrari e 12 astensioni.

1.   Sintesi delle conclusioni e delle raccomandazioni del Comitato

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore il fatto che, con il suo progetto di riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo (OCM vino), la Commissione europea proponga in sostanza di mantenere un'OCM specifica per tale settore. Avrebbe tuttavia desiderato che la Commissione tenesse maggiormente conto delle proposte da esso formulate nel parere del 14 dicembre 2006 in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeoVerso un settore vitivinicolo europeo sostenibile  (1).

1.2.

Il CESE torna a chiedere che l'obiettivo principale della riforma sia il miglioramento della competitività dei vini europei e la loro riconquista di quote di mercato. Nella riforma dell'OCM vino e nelle regole che disciplinano il commercio estero, la Commissione dovrebbe tenere maggiormente conto della posizione di leadership del settore vitivinicolo europeo sul mercato mondiale.

1.3.

Il CESE sottolinea che il vino e la viticoltura sono componenti importanti e fondanti della cultura e dello stile di vita europei, e che la viticoltura permea di sé l'ambiente sociale ed economico di molte regioni vitivinicole europee. Il CESE ritiene quindi importante che, tanto negli obiettivi quanto nelle misure, la riforma tenga conto non solo delle conseguenze per l'economia, ma anche dell'impatto sull'occupazione, sul tessuto sociale e sull'ambiente (in particolare con gli interventi di estirpazione), nonché sulla protezione dei consumatori e sulla salute. Nella proposta della Commissione ciò avviene solo in misura insufficiente.

1.4.

Il CESE fa presente che nell'Unione europea la viticoltura è fonte di sussistenza per 1,5 milioni di aziende, prevalentemente piccole e a conduzione familiare, e offre lavoro, quanto meno stagionale, a oltre 2,5 milioni di persone. Per questo motivo il CESE tiene in modo particolare a che nella riforma si dia priorità alle misure con un'incidenza positiva sul reddito dei viticoltori e sulle possibilità di occupazione nel settore vitivinicolo.

1.5.

Il CESE ritiene che la proposta della Commissione di prevedere una dotazione finanziaria nazionale per gli Stati membri produttori di vino costituisca un importante contributo per una maggiore considerazione del principio di sussidiarietà e delle differenze regionali. Tuttavia, se si vogliono conseguire gli obiettivi della riforma, si deve ampliare la gamma degli strumenti di sostegno.

1.6.

Il CESE giudica insufficienti le misure proposte dalla Commissione in materia di informazione dei consumatori. Pur accogliendo con favore le proposte di promozione commerciale sui mercati di esportazione, ritiene necessario che esse vengano estese al mercato interno.

2.   Le proposte della Commissione

2.1.

La Commissione propone di riformare l'OCM vino soprattutto nei seguenti ambiti:

misure di sostegno: una dotazione finanziaria nazionale per la ristrutturazione e la riconversione delle superfici vitate, la vendemmia verde, i fondi di mutualizzazione, l'assicurazione del raccolto e la promozione sui mercati dei paesi terzi,

trasferimenti di risorse finanziarie a favore delle zone rurali,

modifica delle disposizioni in materia di vinificazione, in particolare per quanto concerne le pratiche enologiche, l'arricchimento e l'acidificazione,

modifica delle regole di etichettatura, in particolare per quanto concerne l'indicazione dell'origine e della provenienza, e adeguamento delle altre disposizioni in materia,

organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali,

liberalizzazione degli impianti a partire dal 2013,

programma di estirpazione volontaria,

abolizione degli attuali meccanismi di mercato,

trasferimento di competenze dal Consiglio alla Commissione.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE appoggia in larga misura gli obiettivi della proposta della Commissione, ma ritiene necessario adattare e migliorare le misure proposte per conseguirli.

3.2.

Il CESE rinnova la richiesta di migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli europei nel mercato interno e sui mercati di esportazione, di rafforzare l'Europa in quanto piazza economica, di sostenere gli sforzi volti a migliorare la qualità e di orientarsi maggiormente verso gli sviluppi del mercato e i desideri dei consumatori. La Commissione non tiene sufficientemente conto di tali esigenze nella sua proposta di regolamento.

3.3.

Il CESE continua a ritenere importante che gli obiettivi economici vengano concretizzati e integrati con obiettivi sociali e occupazionali. A tal fine occorrerà anche migliorare la situazione reddituale delle aziende vitivinicole e garantire maggiori possibilità di sviluppo ai giovani viticoltori, nonché possibilità di occupazione stabili e una remunerazione adeguata ai lavoratori a tempo pieno e a quelli stagionali.

3.4.

Il CESE resta contrario a un trasferimento di competenze dal Consiglio alla Commissione, per esempio riguardo all'approvazione di nuove pratiche enologiche: la Commissione infatti, nel corso della negoziazione di accordi bilaterali, non ha difeso a sufficienza gli interessi dei produttori vitivinicoli europei.

3.5.

Il CESE ribadisce la necessità di incrementare l'attuale dotazione finanziaria per tenere conto dell'adesione all'UE di due nuovi paesi produttori.

3.6.

Il CESE torna a sollecitare un monitoraggio più attento ed esauriente del mercato, affinché alla base dell'OCM vino vi siano dati migliori in materia di produzione, commercio e consumo. I dati complessivi utilizzati finora sono importanti, ma non bastano. Servono anche informazioni aggiornate sulle modifiche delle strutture di produzione, sugli sbocchi commerciali e sul comportamento dei consumatori.

3.7.

Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui la nuova OCM dovrebbe entrare in vigore quanto prima. Tuttavia, ritiene necessario prevedere un periodo di phasing out per consentire alle imprese, in caso di bisogno, di adattarsi gradualmente al nuovo quadro regolamentare.

3.8.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia modificato la propria proposta concernente un programma di estirpazione. Ritiene tuttavia opportuno che tali misure vengano attuate nel quadro di programmi strutturali regionali o nazionali per ovviare agli effetti negativi di estirpazioni singole (ad esempio, terreni incolti all'interno di un territorio viticolo) e garantire un'applicazione corretta.

3.9.

Il CESE ribadisce la propria contrarietà a una completa liberalizzazione degli impianti: ciò, infatti, rischierebbe di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi economici, sociali, ambientali e di tutela del paesaggio perseguiti attraverso la riforma del mercato vitivinicolo.

4.   Osservazioni particolari

4.1.   Titolo II — Misure di sostegno. Capo 1 — Programmi di sostegno

4.1.1.

Il CESE si compiace che la Commissione tenga sostanzialmente conto delle sue richieste per una maggiore considerazione della diversità regionale e per un'applicazione più coerente del principio di sussidiarietà nel settore vitivinicolo con l'introduzione di dotazioni finanziarie nazionali. Ritiene però che le misure di sostegno proposte siano insufficienti.

4.1.2.

Il CESE è d'accordo con la Commissione sulla necessità di mantenere un quadro comunitario coerente e appropriato, all'interno del quale siano gli Stati membri a dover scegliere le misure da applicare alle rispettive zone vitivinicole. In questo contesto un ruolo di spicco può essere attribuito alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali, agli enti di regolamentazione e ad altri organismi con obiettivi analoghi.

4.1.3.

Il CESE è favorevole a un pacchetto di misure più dettagliato, in grado di rispondere meglio agli obiettivi dell'OCM. In proposito rinvia ai suoi pareri precedenti sulla riforma dell'OCM vino (2), nei quali aveva già chiesto, tra le altre cose, programmi intesi a promuovere i prodotti di qualità nella viticoltura, nell'enologia, nella commercializzazione e nell'informazione al consumatore, misure a favore delle zone svantaggiate, come anche la possibilità di aiuti diretti legati alla superficie.

4.1.4.

Il CESE ribadisce la richiesta di misure coerenti e integrate per conseguire la massima efficacia possibile. Tali misure devono pertanto inserirsi in piani globali tali da abbracciare l'intera filiera produttiva, dalla viticoltura alla commercializzazione passando per la vinificazione. Rientrano in questo ambito anche le misure per l'apertura di sbocchi commerciali alternativi per tutti i prodotti viticoli.

4.1.5.

Il CESE torna a insistere sulla necessità di un programma specifico per la promozione delle zone vitivinicole svantaggiate, come ad esempio quelle ripide e in declivio e quelle soggette a condizioni climatiche estreme.

4.1.6.

Il CESE si compiace che, nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali, la Commissione abbia attribuito un ruolo essenziale alle misure di promozione delle esportazioni. Oltre a ciò, servono misure volte a informare i consumatori nell'ambito del mercato interno sulla cultura vitivinicola, e in particolare a spiegare loro i vantaggi di un consumo moderato di vino e i pericoli legati al suo abuso. Rinnova poi la richiesta di sostenere la creazione di un osservatorio del mercato europeo.

4.1.7.

Il CESE ritiene che un abbandono immediato delle misure di intervento non sia praticabile. Raccomanda pertanto che, nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali e per il periodo di phasing out 2008-2010, si preveda la possibilità di concedere aiuti alle distillazioni per la produzione di bevande spiritose e allo stoccaggio privato.

4.1.8.

Il CESE è dell'avviso che, nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali, si debbano prevedere misure di crisi basate sulla corresponsabilità dei produttori. Le misure finora previste (assicurazione del raccolto e fondi di mutualizzazione) non bastano a scongiurare le crisi congiunturali. Bisognerebbe pertanto appurare se le distillazioni di crisi concesse finora abbiano dato esito positivo e se non si possa prevedere una distillazione di crisi all'interno del quadro finanziario nazionale.

4.1.9.

L'attuale divieto di sovrapressione delle uve, del mosto e delle fecce di vino, volto a garantire la qualità delle produzioni vinicole ed evitare possibili abusi, ha dato buona prova di sé e andrebbe quindi mantenuto. Bisognerebbe concedere agli Stati membri la facoltà di innalzare le percentuali di produzione da distillare in determinati anni.

4.1.10.

Il CESE prende atto della proposta elaborata dalla Commissione riguardo alla ripartizione dei fondi destinati alle dotazioni finanziarie nazionali. Per i nuovi Stati membri, per i quali non vi sono dati storici di riferimento, si dovrebbe stabilire un apposito coefficiente di ripartizione in funzione delle rispettive percentuali di superfici vitate.

4.2.   Capo 2 — Trasferimenti di risorse finanziarie

4.2.1.

Il CESE ha sottolineato in numerosi pareri l'importanza che il secondo pilastro riveste per il futuro sviluppo dell'ambiente rurale, di cui fanno parte anche le zone vitivinicole europee. Tuttavia, anche in considerazione di questo obiettivo fondamentale, il CESE ritiene che, per risolvere i problemi specifici del settore vitivinicolo, le misure esaminate nel quadro della riforma dell'OCM vino debbano essere tutte finanziate attingendo agli stanziamenti di bilancio destinati a tale prodotto, i quali non devono quindi essere decurtati né con tagli né con storni.

4.3.   Titolo III — Misure regolamentari. Capo 2 — Pratiche enologiche e restrizioni

4.3.1.

Il CESE ritiene assolutamente necessaria una definizione internazionalmente accettata del prodotto «vino», il che presuppone anche la definizione di metodi di produzione riconosciuti. Bisognerebbe inoltre precisare che i cosiddetti «vini a base di frutta» non rientrano nell'OCM vino.

4.3.2.

Il CESE caldeggia un'integrazione più sistematica del principio della conformità delle pratiche enologiche alle norme OIV nell'orientamento strategico degli accordi commerciali bilaterali o internazionali. Riguardo ai vini di importazione, l'autorizzazione di pratiche accettate in un qualsiasi paese del mondo contraddice l'intento di una maggiore aderenza dei vini europei alle norme OIV e potrebbe condurre a ulteriori distorsioni della concorrenza. Il CESE è altresì contrario alla proposta di autorizzare, per i vini destinati all'esportazione, pratiche enologiche vietate per la commercializzazione nel mercato interno.

4.3.3.

Il CESE ritiene che al regolamento in esame occorra allegare un elenco delle pratiche enologiche autorizzate e che il Consiglio dovrebbe mantenere le competenze relative all'aggiornamento di tale elenco e all'autorizzazione di nuove pratiche.

4.3.4.

Il CESE si compiace che la Commissione sia tornata sulla sua decisione di autorizzare in Europa la produzione di vino da mosti o da concentrati di mosti importati o il taglio di prodotti di paesi terzi con prodotti europei.

4.3.5.

Il CESE esorta la Commissione a tener conto, nelle sue proposte concernenti le regole di produzione, delle diverse condizioni geografiche, climatiche e meteorologiche presenti all'interno dell'Unione europea. Esso fa notare che si tratta di una tematica molto delicata, la quale non deve dar luogo a divisioni in seno al settore vitivinicolo europeo o addirittura a un blocco delle proposte di riforma. Il CESE, tuttavia, condivide l'esigenza di un maggior controllo di tutte le pratiche enologiche al fine di promuovere e garantire la qualità dei vini.

4.3.6.

Il CESE valuta quindi le proposte della Commissione tenendo conto dei propri precedenti pareri, delle analisi presentate dalla Commissione stessa, della proposta di liberalizzare i metodi di vinificazione e del riconoscimento delle pratiche enologiche negli accordi bilaterali, nonché alla luce degli obiettivi della riforma, in particolare l'aumento della competitività e la riduzione dei costi di produzione. Soppesati i pro e i contro della proposta della Commissione, il CESE si pronuncia a favore di un sostanziale mantenimento delle norme vigenti che disciplinano l'uso del saccarosio e degli aiuti all'utilizzo del concentrato di mosto.

4.4.   Capo 3 — Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

4.4.1.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia precisato le sue proposte in materia di etichettatura dei vini secondo la loro provenienza. Esso ritiene, al pari della Commissione, che nella Comunità la nozione di vini di qualità si fondi tra l'altro sulle particolari caratteristiche risalenti all'origine geografica del vino. La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è un aspetto della più alta importanza. Pertanto anche l'utilizzo di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica dovrebbe essere legato alla vinificazione all'interno di zone geografiche delimitate.

4.4.2.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia nel frattempo chiarito le proprie proposte, precisando che è possibile mantenere i sistemi consolidati in materia di politica di qualità che non si fondino o non si fondino unicamente sul principio delle denominazioni di origine. In particolare il controllo dei vini di qualità si è dimostrato efficace in numerosi Stati membri dal punto di vista dei produttori e soprattutto dei consumatori.

4.4.3.

Ciò nonostante, molte questioni restano in sospeso per quanto concerne la compatibilità con il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (3). Il CESE chiede quindi l'introduzione di una tavola di concordanza che consenta di verificare l'impatto della riforma sulle denominazioni geografiche e tradizionali.

4.5.   Capo 4 — Etichettatura

4.5.1.

Il CESE considera molto complesse le proposte avanzate in materia e si attende dalla Commissione una attenta simulazione del loro impatto.

4.5.2.

Il CESE fa notare che la normativa in materia di denominazioni è stata modificata solo da poco dopo anni di discussioni, e chiede alla Commissione di presentare i nuovi elementi di cui non si è tenuto conto nel dibattito appena conclusosi.

4.5.3.

Il CESE accoglie con favore la semplificazione delle norme di etichettatura, se ciò consente al consumatore di essere meglio informato. Tali modifiche, tuttavia, non devono accrescere il rischio di distorsioni di concorrenza o di induzione in errore del consumatore, né provocare un'ondata di controversie giudiziarie. Da questo punto di vista, suscita perplessità anche la proposta della Commissione di indicare su base facoltativa il vitigno e l'annata per i vini privi di denominazione di origine o di indicazione geografica. Tale proposta può essere accolta solo se contestualmente si garantisce un sistema di controllo e di certificazione per la tracciabilità di questi vini, sì da tutelare i consumatori e impedire raggiri e concorrenza sleale.

4.5.4.

Il CESE fa presente che il progressivo allargamento dell'Unione europea sta comportando un aumento della diversità linguistica e che da ciò possono derivare ostacoli agli scambi, come attualmente avviene per l'indicazione dei solfiti. È quindi opportuno che, per i dati da indicare obbligatoriamente nelle etichette, quali ad esempio gli ingredienti, si preveda la possibilità di usare simboli comprensibili per tutti.

4.6.   Titolo V — Potenziale produttivo

4.6.1.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia modificato le proprie proposte concernenti le regole in materia di estirpazione e ridotto le dotazioni previste a tal fine. Esso riconosce l'importanza dell'estirpazione come strumento di organizzazione del mercato, da proporre in quanto componente dei programmi strutturali regionali e nazionali all'interno del quadro comunitario complessivo per un periodo limitato dai tre ai cinque anni. L'estirpazione andrebbe proposta come misura volontaria per rimuovere le viti dalle superfici inadatte alla viticoltura e mitigare l'impatto sociale legato all'abbandono di attività non redditizie.

4.6.2.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia modificato il calendario inizialmente proposto per la liberalizzazione degli impianti. Continua tuttavia a respingere l'ipotesi di una completa liberalizzazione, sia pure rinviata a un momento successivo, poiché ciò rischierebbe di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi economici, sociali, ambientali e di tutela del paesaggio perseguiti dalla riforma del mercato vitivinicolo. In considerazione delle responsabilità complessive per l'occupazione, l'economia e l'infrastruttura delle zone vitivinicole, nonché per il tessuto sociale, l'ambiente e la protezione della natura, non si può sostenere lo spostamento della viticoltura dai tradizionali terreni pregiati verso superfici meno costose da coltivare.

4.6.3.

Qualora la normativa europea sugli impianti — unita al divieto di effettuarne di nuovi — non dovesse essere mantenuta, sarebbe opportuno creare un quadro che consentisse alle regioni vitivinicole di mantenere o elaborare le proprie norme in materia di diritti di impianto e regime delle colture in linea con gli obiettivi dell'OCM vino europea.

4.7.   Nuovo titolo: Promozione commerciale e informazione

4.7.1.

Il CESE considera le proposte della Commissione insufficienti per riconquistare le quote di mercato interno occupate da vini di paesi terzi, in particolare quelli del Nuovo Mondo.

4.7.2.

Il CESE esorta la Commissione a prevedere, nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali, un incentivo alle azioni di informazione dei consumatori e di promozione commerciale non solo sui mercati di esportazione ma anche nel mercato interno. Nel far ciò si deve badare in modo particolare a fornire un'informazione completa sui vantaggi di un consumo moderato di vino come parte integrante di un'alimentazione consapevole e di uno stile di vita moderno.

4.7.3.

Il CESE sottolinea che le misure di informazione e di promozione commerciale dovrebbero riguardare tutti i prodotti viticoli.

4.7.4.

Il CESE raccomanda di coniugare le misure di comunicazione relative ai prodotti viticoli con la promozione del turismo, della gastronomia e degli altri prodotti delle regioni interessate.

Bruxelles, 12 dicembre 2007.

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  GU C 325 del 30.12.2006, pag. 29.

(2)  GU C 101 del 12.4.1999, pag. 60, oltre al parere già citato alla nota 1.

(3)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.


ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Punto 4.3.6

Sostituire l'ultimo paragrafo con il testo seguente:

« Soppesati i pro ed i contro della proposta della Commissione, il CESE ritiene che possa essere mantenuta la possibilità di utilizzare il saccarosio, in maniera legale e secondo la tradizione, per i paesi che utilizzano tale pratica. Tuttavia, per garantire l'equità di trattamento ai produttori vinicoli dell'UE, gli aiuti ai mosti concentrati rettificati dovranno essere mantenuti ed adeguati alle nuove condizioni di mercato relative ai minori prezzi dello zucchero. Tali aiuti, necessari a mantenere una sostanziale parità di costi, non dovranno incidere sulle dotazioni nazionali, ma costituire una voce di bilancio vinicolo a sé stante. »

Motivazione

La riforma dell'OCM zucchero già in vigore da una parte, e la complessiva riforma dell'OCM vino dall'altra, cambiano profondamente la struttura dei costi di produzione del vino; è necessario, pertanto, se veramente si vuole conservare lo «status quo ante» e rispettare il principio della non distorsione della concorrenza — considerando che lo zucchero e il mosto sono di fatto concorrenti nei processi di arricchimento dei vini — prevedere sia l'adeguamento degli aiuti ai mosti sia la loro contabilizzazione fuori delle dotazioni nazionali.

Esito della votazione:

voti favorevoli: 25, voti contrari: 54, astensioni: 8

Nuovo punto 4.3.7

Aggiungere il seguente nuovo punto:

«4.3.7.

Il CESE, considerando che l'utilizzo del saccarosio per l'arricchimento dei vini significa aggiungere un prodotto non derivante dalla trasformazione dell'uva, e in coerenza con la sua istituzionale attenzione alla trasparenza dell'etichettatura e alla tutela dei consumatori, ritiene che tale pratica enologica debba essere indicata sulle etichette dei vini arricchiti con tale metodo. »

Motivazione

È nella missione, inalienabile e non negoziabile, del CESE di mantenere sempre e costantemente la massima trasparenza nella comunicazione verso gli utilizzatori dei beni e degli alimenti.

Esito della votazione:

voti favorevoli: 30, voti contrari: 70, astensioni: 21


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