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Document 52004AE1443

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici COM(2003) 739 def. — 2003/0300 (COD)

GU C 120 del 20.5.2005, p. 115–118 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/115


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

COM(2003) 739 def. — 2003/0300 (COD)

(2005/C 120/21)

Il Consiglio, in data 23 gennaio 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il proprio parere il 5 ottobre 2004, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice SIRKEINEN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 ottobre 2004, nel corso della 412a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 117 voti favorevoli, 10 voti contrari e 14 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

Negli ultimi anni la politica energetica dell'UE ha seguito tre linee principali:

creare mercati aperti efficaci per l'elettricità e il gas,

garantire un approvvigionamento energetico sicuro e

conformarsi a rigidi obiettivi ambientali, contrastando in particolare il cambiamento climatico.

Tra i principali provvedimenti in questo campo rientrano le direttive rivedute sul mercato dell'elettricità e del gas, che a partire dalla metà del 2004 aprono i mercati per le utenze non domestiche e dal 2007 per tutti i consumatori. Inoltre, nel 2001 è stato pubblicato un Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento, nel quale si ribadisce l'importanza di intervenire sulla domanda sia al fine di garantire l'approvvigionamento stesso che per contrastare il cambiamento climatico.

1.2

Un approvvigionamento energetico affidabile e a costi ragionevoli è una premessa importante della crescita economica e del benessere dei cittadini europei. Pertanto il Comitato ha sostenuto nei suoi pareri gli obiettivi e l'approccio della Commissione.

1.3

La proposta di direttiva concernente l'efficienza degli usi finali e i servizi energetici è stata presentata dalla Commissione nel quadro di un pacchetto di proposte relative all'infrastruttura energetica e alla sicurezza dell'approvvigionamento. La Commissione sottolinea che in questo contesto non si può trascurare la questione dell'equilibrio tra domanda e offerta. La crescente pressione sulle reti è dovuta anche all'aumento della domanda, aumento che può essere in parte arginato con misure di gestione della domanda.

1.4

È noto da tempo che un elemento importante del mercato energetico è l'efficienza degli usi finali, ossia la conservazione dell'energia. Contenere l'uso di energia non solo significa risparmiare, ma contribuisce anche direttamente alla sicurezza dell'approvvigionamento e spesso anche alla riduzione dei gas a effetto serra, limitando l'esigenza di generazione e di investimenti in nuove capacità di produzione, trasmissione e distribuzione.

1.5

Il potenziale insito nel miglioramento dell'efficienza energetica è notevole. Secondo studi citati dalla Commissione, nell'UE si potrebbero ridurre i consumi finali di almeno il 20 % senza alcuna rinuncia in termini di comfort e senza costi aggiuntivi. Per l'elettricità il risparmio potenziale legato all'efficienza è in generale inferiore a questa cifra complessiva, mentre per altre forme di energia esso è maggiore.

1.6

In una comunicazione che accompagna il pacchetto energia, la Commissione asserisce che la futura crescita della domanda di elettricità sarà tenuta sotto controllo attraverso misure di gestione della domanda. Ciò non toglie che si renderanno necessari nuovi investimenti, non fosse altro che per rinnovare gli impianti ormai obsoleti. Secondo la Commissione, tali investimenti andranno destinati in gran parte alle fonti rinnovabili e a impianti di generazione combinata di energia e calore su scala ridotta collegati alla rete di distribuzione.

1.6.1

Il Comitato non può essere d'accordo con questa descrizione delle evoluzioni e delle esigenze future nel settore dell'elettricità. Da una comunicazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento ci si sarebbero aspettate informazioni ben più chiare e realistiche sulle tendenze e sulle potenzialità future, specie quando esistono dati e scenari molto meglio quantificati, prodotti in parte dalla stessa Commissione. Astenersi dal fornire informazioni di base chiare e realistiche, fossero pure impopolari per molti, non giova a nessuno.

1.6.2

Un calcolo molto approssimativo può dare un'idea dell'entità del problema e delle possibili soluzioni. La domanda di elettricità nell'UE cresce attualmente al ritmo dell'1-2 % l'anno. L'obiettivo comunitario di aumento della generazione di elettricità grazie a fonti rinnovabili è inferiore all'1 % annuo, per cui le misure di efficienza dovrebbero produrre un taglio della crescita annua pari all'1 %. Le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica potrebbero così compensare la crescita della domanda e in più sostituire eventualmente la capacità esistente in misura ben minore dell'1 % all'anno. Le centrali elettriche hanno una vita di 30-50 anni, il che comporta in linea teorica la necessità di sostituirle a un ritmo medio del 3 % annuo. L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) menziona un fabbisogno di nuove centrali nell'UE pari a 200 000 MW per i prossimi 20 anni.

2.   La proposta della Commissione

2.1

L'obiettivo della proposta della Commissione è realizzare, grazie a una maggiore efficienza energetica, risparmi cumulativi pari all'1 % annuo dell'energia consumata in ciascuno Stato membro. Questo 1 % di risparmio è riferito al consumo energetico annuo medio dei cinque anni precedenti nello Stato membro in questione. In tal modo nel 2012 il risparmio ammonterebbe a circa il 6 %. In base alle disposizioni della direttiva, gli Stati membri sarebbero tenuti a verificare e a comunicare la quantità di energia risparmiata ogni anno fino al 2012. Il consumo energetico nello Stato membro potrà ancora crescere, ma meno di quanto sarebbe cresciuto senza le misure in questione.

2.2

La proposta di direttiva favorisce l'adozione di misure di efficienza energetica e mira a promuovere il mercato dei servizi energetici, quali l'illuminazione, il riscaldamento, l'acqua calda per uso domestico, la ventilazione, ecc. Gli Stati membri dovranno rispettare due obiettivi di risparmio energetico e garantire che i fornitori di energia offrano servizi energetici per il periodo 2006-2012.

2.3

L'obiettivo annuo di un risparmio energetico dell'1 % nell'uso finale è riferito alla quantità media di energia distribuita o venduta ai clienti finali negli ultimi cinque anni. Tali risparmi dovranno essere registrati nelle famiglie, nell'agricoltura, nel settore pubblico e in quello commerciale, nei trasporti e nell'industria. I trasporti aerei e marittimi sono esclusi per ragioni connesse alla misurazione. Sono escluse anche le industrie ad alta intensità energetica, le quali formano già oggetto delle direttive sullo scambio di emissioni e sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Saranno considerati tutti i tipi di energia: elettricità e gas naturale, teleriscaldamento e teleraffreddamento, combustibili per riscaldamento, carbone e lignite, prodotti forestali e agricoli e carburanti per autotrazione.

2.4

Per il settore pubblico dei vari Stati membri è previsto un obiettivo di risparmio energetico a parte, pari ad almeno l'1,5 %, da raggiungere in particolare tenendo conto dell'efficienza energetica nell'assegnazione degli appalti pubblici. Anche questi risparmi contribuiranno all'obiettivo generale dell'1 % annuo.

2.5

Per la vendita di servizi energetici è previsto un obbligo a carico del lato dell'offerta, in base al quale i distributori e/o i fornitori al dettaglio di energia dovranno integrare i servizi energetici nella distribuzione e nella vendita di energia giungendo a coprire almeno il 5 % della loro clientela. In alternativa verrebbero offerte gratuitamente diagnosi energetiche.

2.6

Il metodo di calcolo previsto dalla proposta consente di tenere conto delle misure adottate in precedenza. Gli Stati membri potranno misurare e verificare la persistenza dell'impatto dei servizi energetici preesistenti e delle misure di efficienza introdotte dopo il 1991. Si potrà inoltre tenere conto delle tasse sull'energia e delle campagne di informazione volte a promuovere il risparmio, a condizione che il relativo impatto sia verificabile e misurabile.

2.7

Gli Stati membri decideranno quali settori coinvolgere e in quale misura ciascuno di essi dovrà contribuire al raggiungimento dell'obiettivo nazionale. Ciò non toglie che si dovrà garantire a tutti i potenziali clienti la fornitura di servizi energetici e di programmi o misure di efficienza energetica.

2.8

Il risparmio sarà calcolato sommando le riduzioni, misurate o stimate, dei consumi finali di energia attribuibili ai servizi energetici, ai programmi di efficienza energetica e ad altre misure. Gli Stati membri riferiranno regolarmente sui risultati ottenuti in termini di realizzazione degli obiettivi. La proposta indica esempi di potenziali servizi energetici e orientamenti di efficienza energetica per la misurazione e la verifica dei risparmi.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il Comitato ha ribadito in varie occasioni l'importanza del risparmio energetico e di una maggiore efficienza dell'uso finale di energia ai fini dello sviluppo sostenibile e in particolare per combattere il cambiamento climatico. Accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione in esame, che dedica a tale questione la debita attenzione. Ad ogni modo, pur sostenendo vigorosamente l'obiettivo dell'efficienza energetica e alcune delle proposte contenute nel documento, il Comitato suggerisce qui di seguito alcune modifiche.

3.2

In numerosi Stati membri sono state intraprese azioni in questo campo e si registra attualmente una gran varietà di interventi, esperienze pratiche e risultati. Probabilmente l'attività più diffusa consiste in azioni volontarie, non organizzate o basate su accordi, di cui esistono per alcuni settori esempi su scala comunitaria.

3.3

Al livello dell'UE vi sono disposizioni sull'etichettatura degli elettrodomestici e di altri apparecchi, come pure una direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia. Altre misure sono in cantiere, come la direttiva sulla progettazione dei prodotti che consumano energia. La direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1), quelle relative alle accise sull'energia, così come altre politiche dell'UE, promuovono l'efficienza dell'uso finale dell'energia. Purtroppo, però, queste politiche comprendono spesso misure che accrescono di molto il costo dell'energia. Ciò può essere considerato come un ulteriore incoraggiamento al risparmio energetico, ma gli effetti positivi possono essere superati dagli inconvenienti che i costi elevati comportano per le famiglie e per la competitività delle imprese.

3.4

Gli interventi volti a promuovere l'efficienza energetica variano considerevolmente in funzione delle condizioni locali e delle misure avviate sinora, le quali peraltro sembrano avere avuto un effetto modesto sul mercato interno. È quindi importante, in base al principio della sussidiarietà, che le ulteriori azioni al livello comunitario apportino reali vantaggi.

3.5

La proposta della Commissione sembra voler tenere conto delle differenze e della eterogeneità delle varie azioni. Tuttavia, considerate tutte le disposizioni nazionali e comunitarie in vigore, e soprattutto tutte le azioni volontarie, il Comitato ritiene che essa vada adeguata affinché possa apportare il massimo valore aggiunto alle misure già esistenti. Si dovrebbe inoltre chiarire la coerenza con altre disposizioni in materia, ad esempio quelle previste dalla direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia.

3.6

Esistono numerosi studi sul potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica. Il Comitato concorda in generale con le cifre fornite dalla Commissione, ma nonostante esse prospettino vantaggi considerevoli, occorre in parte valutarle in modo critico, tenendo cioè maggiormente conto delle singole realtà economiche. La redditività degli investimenti diretti ad aumentare l'efficienza è stata calcolata sulla base di un tempo di ammortamento pari alla durata del bene oggetto dell'investimento, cosa che spesso non risulta coincidere con la pratica. Per esempio, se il tempo di ammortamento di un impianto di riscaldamento più efficiente per un'utenza domestica è pari alla durata dell'impianto stesso, ossia diversi decenni, l'investimento potrebbe non apparire redditizio al proprietario. Analogamente, il gestore di una piccola impresa non investirebbe per sostituire un macchinario ancora funzionante con un altro dai consumi minori, ma propenderebbe invece per un progetto in grado di realizzare un aumento della produzione e del fatturato.

3.7

In questo contesto, l'obiettivo di un incremento annuo dell'efficienza pari all'1 % appare ambizioso, ma non irraggiungibile. In alcuni Stati membri, l'obiettivo dell'1,5 per il settore pubblico, relativo per lo più all'uso dell'energia negli edifici, può risultare molto difficile e costoso da realizzare nell'arco temporale proposto.

3.8

Il principale argomento a favore della definizione di un obiettivo vincolante è che si tratterebbe di un fattore fortemente motivante. Ciò non toglie, però, che esistano anche molti argomenti contrari.

3.8.1

In effetti, le discrepanze nell'ambito delle azioni passate e presenti sono tali che un obiettivo unico comporterebbe costi differenti per gli utenti a seconda degli Stati membri. D'altronde, definire obiettivi singoli per ciascuno Stato membro non è un'opzione praticabile, in quanto mancano dati comparabili che possano fungere da base di calcolo.

3.8.2

Un altro argomento contrario è che la fissazione di un obiettivo verrebbe vista come il classico «bastone» e non come la «carota», il che darebbe un segnale sbagliato. Le potenzialità e i vantaggi derivanti da una migliore utilizzazione dell'energia andrebbero piuttosto illustrati e promossi in modo positivo e stimolante.

3.8.3

In molti Stati membri esistono scarsi dati sull'attuale utilizzo dell'energia, sull'efficienza energetica e sugli effetti delle misure in vigore. I metodi di calcolo del risparmio indicati nella proposta di direttiva non sono ben definiti. Sebbene in questo campo sia senz'altro apprezzabile un certo grado di flessibilità, la comparabilità e l'adeguatezza dei risultati rispetto agli obiettivi risulta possibile solo quando le informazioni di base e i metodi di calcolo sono essi stessi affidabili e comparabili.

3.8.4

Il Comitato ritiene inoltre che una subottimizzazione, in questo caso dell'efficienza energetica attraverso la definizione di obiettivi vincolanti, non contribuirà all'ottimizzazione in relazione a obiettivi più generali, come l'efficienza economica complessiva o una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che sia efficace rispetto ai costi.

3.9

Per tutti questi motivi, il Comitato non condivide la fissazione di un obiettivo vincolante per gli Stati membri, giacché ritiene che il presupposto basilare a tal fine sia la definizione di metodi di calcolo del tutto soddisfacenti e attuabili.

3.9.1

Propone quindi che, invece di introdurre obiettivi nazionali vincolanti ottimali, si imponga agli Stati membri di predisporre programmi di efficienza energetica o di aggiornare quelli esistenti, compresa la sorveglianza. Gli obiettivi dell'1 % e dell'1,5 % per il settore pubblico dovrebbero essere applicabili alla media degli Stati membri.

3.10

Questi ultimi devono essere liberi di stabilire come orientare gli obiettivi e le azioni verso differenti settori e forme di energia. È tuttavia importante che tutti i settori e tutti i combustibili vengano inclusi e partecipino in base al rispettivo potenziale.

3.11

Le disposizioni della direttiva in materia di documentazione, di verifica e di monitoraggio (articolo 4, paragrafo 5) comportano una mole di lavoro sproporzionata rispetto ai vantaggi previsti. Rimane inoltre discutibile il carattere probante di questa operazione, giacché è difficile ricondurre un determinato risparmio energetico a una specifica misura. Si dovrebbe optare per un approccio più semplice, chiaro e affidabile.

3.12

Affrontando più direttamente i problemi di informazione e finanziamento si conseguirebbero in maniera migliore risultati analoghi a quelli delle azioni obbligatorie. Gli interventi di questo tipo rientrano nel disposto dell'articolo 8, relativo a qualificazione, certificazione e accreditamento dei fornitori dei servizi energetici. Tali disposizioni dovrebbero essere sviluppate ed estese ulteriormente. Occorre anche sviluppare dei metodi innovativi di finanziamento, ad esempio prestiti a basso tasso d'interesse, per ovviare ai problemi di ammortamenti troppo lunghi menzionati al punto 3.6.

3.13

Si dovrebbero inoltre includere misure volte a sostenere e promuovere le azioni volontarie esistenti e consolidate. Tra gli esempi di misure che hanno prodotto buoni risultati e dovrebbero essere promosse dalla Commissione, a norma dell'articolo 12, figurano la diffusione di informazioni e l'agevole disponibilità di diagnosi energetiche, lo sviluppo di applicazioni di tali diagnosi adeguate per le PMI di un determinato settore, e il sostegno alla riqualificazione del personale destinato a svolgere le funzioni di responsabile energetico dell'impresa.

3.14

Anziché dover far fronte a una gran quantità di resoconti, la Commissione potrebbe contribuire agli sforzi compiuti dagli Stati membri per una maggiore efficienza energetica aiutandoli a predisporre una migliore base informativa sia negli Stati membri stessi che per la Commissione stessa. È necessario analizzare estesamente i fattori che ostano all'aumento dell'efficienza. Inoltre la Commissione potrebbe promuovere la cooperazione e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri.

3.15

Una proposta come quella in esame, destinata a ripercuotersi sui mercati e sui costi a carico dei consumatori, deve essere sottoposta a un'adeguata valutazione di impatto. Dal momento che tale valutazione non è stata eseguita nella fase preparatoria, il Comitato chiede che si provveda adesso, prima delle decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo.

3.16

La Commissione menziona l'idea di introdurre eventualmente in un secondo tempo i cosiddetti certificati bianchi. Si tratta di un sistema che potrà funzionare solo se saranno previsti obblighi vincolanti in materia di conservazione dell'energia o di efficienza energetica. Il Comitato non è a favore dell'introduzione di obblighi vincolanti a tal fine, per cui non può neanche sostenere l'introduzione di certificati bianchi. Inoltre, prima di gravare di nuovi dispositivi un mercato energetico già di per sé complesso, occorrerebbe monitorare e valutare attentamente il funzionamento tanto dello scambio di emissioni quanto del commercio di certificati verdi.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Nell'articolo 3 (Definizioni) si dovrebbe fissare più chiaramente il concetto di «servizio energetico». Inoltre nella definizione dei «piccoli distributori e società di vendita di energia al dettaglio» occorrerebbe rivedere la soglia di 50 GWh, che potrebbe risultare impraticabile perché troppo bassa.

4.2

L'articolo 4 andrebbe riveduto tenendo conto delle osservazioni generali del presente parere.

4.3

Articolo 6, lettera a) e articolo 10, lettera b): è auspicabile che l'offerta di servizi energetici aumenti, ma il Comitato non condivide l'approccio della Commissione, secondo cui tali servizi andrebbero forniti solo dalle imprese di distribuzione e di vendita al dettaglio di energia, mentre i relativi costi sarebbero da includere nelle tariffe di distribuzione e di vendita fino al raggiungimento di una determinata quota di mercato. Già adesso i servizi energetici vengono offerti anche da altri soggetti — società di manutenzione di immobili, consulenti e società di servizi energetici -, per cui il relativo mercato deve essere aperto a tutti a parità di condizioni. La proposta di offrire i servizi gratuitamente al 5 % dei clienti, a spese di tutti i clienti, è pregiudizievole per questi ultimi e costituisce una discriminazione nei confronti di altri fornitori.

4.4

Nell'articolo 7 si dovrebbe chiarire meglio il concetto di «potenziali clienti.»

4.5

Articolo 10, lettera a): è difficile capire come si possa accrescere l'efficienza energetica agendo sulle tariffe di trasmissione. Anche i meccanismi degli esempi forniti nel paragrafo in questione sono poco comprensibili.

4.6

I requisiti di misurazione di cui all'articolo 13 possono risultare molto costosi e alla fine graveranno sempre sui consumatori. Le misure in materia di misurazione dovrebbero quindi essere affrontate con cautela.

Bruxelles, 28 ottobre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Conosciuta anche come direttiva IPPC.


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