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Document 32024R1570

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1570 della Commissione, del 4 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2024/3596

    GU L, 2024/1570, 5.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1570/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1570/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1570

    5.6.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1570 DELLA COMMISSIONE

    del 4 giugno 2024

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1784 prevede che la trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avvenga attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato deve basarsi su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione (2) stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784. L'allegato di detto regolamento di esecuzione stabilisce che il sistema informatico decentrato è un sistema basato su e-CODEX.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce il quadro giuridico per il sistema e-CODEX. Prevede, tra l'altro, che il sistema e-CODEX sia trasferito dall'entità che lo gestisce all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che sarà responsabile della gestione del sistema e-CODEX.

    (4)

    È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 per chiarire che i punti di accesso e-CODEX autorizzati del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 dovrebbero essere gestiti conformemente al quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2022/850.

    (5)

    Occorre inoltre garantire che l'attuale cooperazione in materia di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nell'ambito di accordi internazionali tra l'Unione e gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2020/1784 possa proseguire nell'ambito del quadro giuridico del sistema e-CODEX istituito dal regolamento (UE) 2022/850. A tal fine è opportuno specificare le condizioni alle quali detti Stati membri possono partecipare al sistema informatico decentrato.

    (6)

    Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 non incidono sulla data alla quale gli articoli 5, 8 e 10 del regolamento (UE) 2020/1784 diventeranno applicabili a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, di tale regolamento.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

    (8)

    Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'8 marzo 2024,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione del 14 marzo 2022 che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/423/oj).

    (3)  Regolamento (UE)2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell’1.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/850/oj).

    (4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


    ALLEGATO

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/423, il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Introduzione

    Il sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 è un sistema basato su e-CODEX per lo scambio di documenti e dati correlati alla notificazione o comunicazione degli atti tra Stati membri conformemente a tale regolamento. I punti di accesso e-CODEX autorizzati del sistema informatico decentrato sono disciplinati dal quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2022/850.

    Gli Stati membri che non sono vincolati dal regolamento (UE) 2020/1784, ma ai quali si applicano le disposizioni di detto regolamento in virtù di un accordo internazionale tra lo Stato membro interessato e l’Unione relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, sono autorizzati a partecipare al sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 nella misura necessaria per applicare le disposizioni di detto regolamento.

    Nella misura in cui non sono vincolati dal regolamento (UE) 2022/850, tali Stati membri attuano nel loro diritto nazionale il contenuto degli articoli 8 e 9, dell’articolo 11, paragrafi 3, 4 e 6, degli articoli 12 e 14, dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 20 di detto regolamento, in modo da predisporre le garanzie necessarie per il corretto funzionamento del sistema informatico decentrato. Lo Stato membro interessato che abbia notificato alla Commissione, conformemente all’accordo internazionale applicabile relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali, di aver attuato tali disposizioni nel proprio diritto nazionale è trattato allo stesso modo degli altri Stati membri esclusivamente ai fini del funzionamento del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784.»


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1570/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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