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Document 32023R1433

Regolamento (UE) 2023/1433 del Consiglio del 10 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU L 176 del 11.7.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1433/oj

11.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1433 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1970 (2011), con cui imponeva un embargo sulle armi nei confronti della Libia.

(2)

Nella UNSCR 2292 (2016), l'UNSC ha autorizzato gli Stati, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a svolgere ispezioni sulle imbarcazioni in alto mare al largo delle coste libiche laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi imposto nei confronti della Libia, e ha stabilito che, in caso di scoperta nel corso di tali ispezioni di prodotti vietati dall'embargo sulle armi nei confronti della Libia, gli Stati membri debbano sequestrare e smaltire tali prodotti.

(3)

La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio (2), prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell’Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

(4)

A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, quali UNSCR 1970 (2011) e 2473 (2019), e in particolare l'UNSCR 2292 (2016), in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI svolge ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, e che EUNAVFOR MED IRINI effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.

(5)

Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito e distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Esso prevede altresì che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa essere effettuato con l'assistenza di uno Stato membro, che si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.

(6)

La decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, (3) introduce una disposizione nella decisione (PESC) 2015/1333 secondo cui tale Stato membro è tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, a nome di EUNAVFOR MED IRINI, delle armi e del materiale sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.

(7)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme di tale disposizione in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(8)

Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (4), attua la decisione (PESC) 2015/1333. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 22 bis

1.   Uno Stato membro che assiste EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 (*1) del Consiglio deve adottare, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, le misure necessarie per lo smaltimento delle armi o del materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, trasportati in alto mare in violazione del divieto di cui all'articolo 5 bis della decisione (PESC) 2015/1333 e sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472.

2.   Lo smaltimento di cui al paragrafo 1 può avvenire, in particolare, distruggendo tali prodotti, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, impedendo nel contempo il loro successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armi o materiale connesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).

(3)  Decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio, del 10 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (Cfr. la pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).


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