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Document 32022R0479
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/479 of 24 March 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/479 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/479 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/1936
GU L 98 del 25.3.2022, p. 57–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32021R0404 | aggiunta | allegato V parte 1 testo | 26/03/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato V parte 1 testo | 26/03/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | aggiunta | allegato V parte 2 testo | 26/03/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | aggiunta | allegato XIV parte 1 testo | 26/03/2022 | |
Modifies | 32021R0404 | sostituzione | allegato XIV parte 1 testo | 26/03/2022 |
25.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 98/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/479 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Collieston, Aberdeenshire (Scozia) ed è stato confermato l'11 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un secondo stabilimento in prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk (Inghilterra) e in prossimità di Market Weston, West Suffolk, Suffolk (Inghilterra) e sono stati confermati il 12 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un secondo stabilimento nella contea, già colpita, di Cecil, nello stato del Maryland (Stati Uniti), e nella contea di Taylor, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti) e sono stati confermati il 10 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Franklin, nello stato del Kansas (Stati Uniti) ed è stato confermato l'11 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(9) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un secondo stabilimento della contea di Charles Mix, già precedentemente colpita, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) ed è stato confermato il 12 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(10) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Jefferson, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti) ed è stato confermato il 14 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(11) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Kent, nello stato del Delaware (Stati Uniti) e in un secondo stabilimento avicolo nella contea di Buena Vista, già precedentemente colpita, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti) e sono stati confermati il 17 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(12) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Dickinson, nello stato del Kansas (Stati Uniti) e in un terzo stabilimento avicolo nella contea di Cecil, già precedentemente colpita, nello stato del Maryland (Stati Uniti) e sono stati confermati il 18 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(13) |
Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
(14) |
Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(15) |
Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in uno stabilimento avicolo il 21 novembre 2021 in prossimità di Silecroft, Copeland, Cumbria (Inghilterra). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato sul suo territorio. |
(16) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che il focolaio di HPAI in uno stabilimento avicolo in prossimità di Silecroft, Copeland, Cumbria (Inghilterra) risulta estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalla zona del Regno Unito dalla quale è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tale focolaio. |
(17) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(18) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
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2) |
nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:
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