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Document 32022R0271

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/271 della Commissione del 23 febbraio 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/1007

GU L 43 del 24.2.2022, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/271/oj

24.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/271 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’uso del Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione (2) per un periodo di 10 anni.

(2)

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 il numero di identificazione inserito nella colonna «Numero di identificazione dell’additivo» è errato.

(3)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato di tale regolamento di esecuzione con la versione corretta.

(4)

Per consentire agli operatori del settore dei mangimi di adeguare l’etichettatura dell’additivo e dei mangimi che lo contengono ai termini corretti dell’autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per l’immissione sul mercato di tali prodotti.

(5)

Per tutelare il legittimo affidamento delle parti interessate in ordine ai termini dell’autorizzazione dell’additivo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato e le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1760 della Commissione, del 25 novembre 2020, relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine, comprese le scrofe, ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 6).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

CFU/l di acqua di abbeveraggio

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1902

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 25841

Composizione dell’additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 25841 contenente almeno 1,25 × 1010 CFU/g di additivo

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 25841

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione del Bacillus subtilis DSM 25841: metodo di identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Per il conteggio del Bacillus subtilis DSM 25841 nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar - EN 15784

Tutte le specie suine, comprese le scrofe,

ad eccezione delle scrofe in lattazione al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti

5 × 108

1,7 × 108

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Se l’additivo è utilizzato nell’acqua di abbeveraggio è necessario assicurarne la dispersione omogenea.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele: un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, un potenziale irritante cutaneo e un potenziale sensibilizzante oculare o cutaneo. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

16.12.2030


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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