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Document 32022D0903

Decisione di esecuzione (UE) 2022/903 della Commissione dell'8 giugno 2022 che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Cile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3632

GU L 156 del 9.6.2022, pp. 68–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/903/oj

9.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 156/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/903 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2022

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Cile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo di tale valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza del Cile a quelle dell'Unione dovrebbe basarsi non solo su un'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Cile, ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali autorizzate in Cile. Per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(4)

L'articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base all'articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile sono stabiliti dalla legge n. 20.345 del 2009 (2) che disciplina la compensazione e il regolamento degli strumenti finanziari (nel seguito le "regole primarie"), nonché dalle Normas de Carácter General (nel seguito le "regole generali") e dalle circolari emanate dalla Comisiόn para el Mercado Financiero (nel seguito, rispettivamente, le "regole secondarie" e la "CMF"). Tale insieme di regole stabilisce le norme e i requisiti che le controparti centrali autorizzate in Cile devono rispettare su base continuativa.

(7)

Le regole primarie includono, tra l'altro, regole sui sistemi di governance, sugli azionisti e sui soci con partecipazioni qualificate, sul fondo di garanzia in caso di inadempimento e sul regolamento, e definiscono i temi essenziali cui le regole operative delle controparti centrali devono fare riferimento. Inoltre, ai sensi della circolare n. 2237 del 2018, le controparti centrali autorizzate devono applicare e attuare le norme internazionali in materia di sistemi di compensazione e regolamento, in particolare i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (nel seguito "PFMI") emanati dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, nel seguito "CPSS") e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito "IOSCO") (3).

(8)

Per ottenere l'autorizzazione, le controparti centrali devono sottoporre le proprie regole operative e uno studio sull'adeguatezza di ciascuno dei sistemi sotto la loro gestione alla CMF e alla Banca centrale del Cile. Le regole operative di una controparte centrale devono prevedere disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti dovranno soddisfare le norme e i requisiti rigorosi stabiliti dalle regole primarie e dai PFMI. Le regole operative devono comprendere disposizioni in materia di requisiti di partecipazione, sistemi di comunicazione, tipo di strumenti finanziari ammissibili alla compensazione, procedure di gestione del rischio, procedure di regolamento tempestivo, garanzie reali dovute dai partecipanti, misure da adottare nei confronti dei partecipanti che violano i propri obblighi, organizzazione e funzionamento dell'audit, comitati disciplinari e di rischio, e continuità operativa. Una volta approvate le regole operative dalla Banca centrale del Cile e dalla CMF, quest'ultima verifica la capacità della controparte centrale di avviare l'attività in termini di strutture, risorse professionali e tecnologiche, procedure e controlli. Una volta che la controparte centrale ottiene l'autorizzazione, le sue regole operative diventano per essa giuridicamente vincolanti. Eventuali modifiche delle regole di funzionamento devono essere approvate dalla CMF e dalla Banca centrale del Cile.

(9)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dalla legge 20.345 del 2009, nonché dalle regole generali e dalle circolari emanate dalla CMF, che insieme stabiliscono le norme e i requisiti rigorosi, compresi i PFMI, che le controparti centrali autorizzate devono rispettare, nonché disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti centrali dovranno soddisfare detti standard e requisiti rigorosi. Il secondo livello è costituito dalle regole operative delle controparti centrali.

(10)

Il mercato finanziario cileno è notevolmente più piccolo di quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell'Unione. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate in Cile ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Cile espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione. Le regole primarie e secondarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Cile, integrate dalle regole operative vincolanti, che insieme attuano i PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire un'attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Cile assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

L'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti a garantire l'osservanza delle norme.

(13)

La legge n. 21.000 (4) del 2017 istituisce la CMF e ne definisce le funzioni e i poteri. La CMF, in qualità di autorità di vigilanza delle controparti centrali in Cile, svolge su di esse un'attività di monitoraggio per garantirne il rispetto su base continuativa delle regole primarie e delle regole e procedure interne delle controparti stesse. La CMF dispone di ampi poteri per controllare e sanzionare una controparte centrale autorizzata, compresi, tra l'altro, il potere di richiedere informazioni e dati, di effettuare ispezioni in loco ed extra loco e di chiedere a una controparte centrale autorizzata di apportare rettifiche, impartire ordini e istruzioni, rivolgersi al procuratore laddove la CMF venisse a conoscenza di fatti potenzialmente ascrivibili a reato, irrogare sanzioni nei confronti della controparte centrale, infliggere ammende agli amministratori e ai dirigenti, sospendere l'attività di una controparte centrale o revocarne l'autorizzazione. Inoltre le controparti centrali devono effettuare un'autovalutazione della propria conformità ai PFMI e presentare una relazione al riguardo alla CMF, destinata a pubblicazione. In generale conformemente all'articolo 5 della legge n. 21.000, la CMF ha il potere di adottare le misure preventive e correttive previste dal diritto cileno che sono ritenute necessarie per il perseguimento dei suoi obiettivi.

(14)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Cile in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza efficace e misure effettive miranti a garantire l'osservanza delle norme.

(15)

In conformità dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito "controparti centrali di paesi terzi").

(16)

In Cile, conformemente alla circolare n. 2.311 del 2022, una "controparte centrale di paese terzo equivalente" è una controparte centrale operante in una giurisdizione in cui la CMF osserva il rispetto sostanziale dei PFMI, soggetta ad una vigilanza efficace e per la quale esiste un accordo di cooperazione tra l'autorità di vigilanza del paese terzo e la CMF. Le controparti centrali di paesi terzi riconosciute come equivalenti dalla CMF sono iscritte in un registro pubblico valutato almeno una volta all'anno per verificare la conformità ai PFMI. Anche le controparti centrali di paesi terzi non riconosciute come equivalenti dalla CMF possono prestare servizi di compensazione alle banche cilene. Tuttavia, mentre le esposizioni delle banche cilene verso controparti centrali di paesi terzi equivalenti beneficiano di un trattamento patrimoniale preferenziale conformemente alla circolare n. 2.311, le esposizioni verso le controparti centrali di paesi terzi non considerate equivalenti sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio punitivo del 1 250 %. In pratica un fattore di ponderazione del rischio così elevato per le controparti centrali di paesi terzi non equivalenti è proibitivo e la probabilità che le banche cilene utilizzino i servizi di compensazione di tali controparti centrali è bassa, se non nulla. Inoltre, se le banche cilene decidessero comunque di compensare presso una controparte centrale di paese terzo non equivalente, l'elevato fattore di ponderazione del rischio attenuerebbe i rischi connessi alle sue esposizioni. Alla luce del trattamento patrimoniale applicabile alle esposizioni verso controparti centrali non equivalenti ai sensi della circolare n. 2.311, si può ritenere che il regime cileno fornisca un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi.

(17)

La Commissione conclude che il quadro normativo del Cile prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.

(18)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Cile applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti da tale regolamento.

(19)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Cile al momento della sua adozione. La Commissione, in particolare sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 6 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012, continuerà a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Cile e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(20)

Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata.

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Cile contenute nella legge n. 20.345 del 2009, integrata dalle regole generali (Normas de Carácter General) e dalle circolari emanate dalla Comisiόn para el Mercado Financiero (CMF) e applicabili alle controparti centrali, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Diario Oficial de la República de Chile, Núm. 39.380 del 6 giugno 2009.

(3)  Committee on Payments and Market Infrastructures, documento n. 101 del 16 aprile 2012.

(4)  Diario Oficial de la República de Chile, I Sección, Núm. 41.692 del 23 febbraio 2017.


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