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Document 32021R1933

    Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5167

    GU L 396 del 10.11.2021, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1933/oj

    10.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 396/4


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1933 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 2021

    che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e l’ articolo 19, paragrafo 1, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, compresi gli uccelli di cui all’allegato I, parte B (uccelli da compagnia), e dispone che possano essere adottate misure sanitarie preventive mediante atti delegati per tutelare la salute pubblica o animale da malattie o infezioni che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede inoltre che le misure sanitarie preventive si basino su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e siano applicate in proporzione ai rischi per la salute pubblica o animale derivanti dalla diffusione di tali malattie o infezioni attraverso movimenti transfrontalieri di uccelli da compagnia.

    (3)

    Nell’interesse della semplicità e della trasparenza delle norme dell’Unione, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne la duplicazione, è opportuno che le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre in linea con l’attuale approccio della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale, come quello adottato nel regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che favorisce la razionalizzazione delle norme dell’Unione per facilitarne l’applicazione e ridurre l’onere amministrativo.

    (4)

    L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili che può avere effetti negativi per la salute pubblica e animale. In particolare, nel pollame domestico le infezioni da virus dell’influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa in genere solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere pertanto gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. Inoltre, sebbene l’influenza aviaria colpisca soprattutto i volatili, in determinate circostanze l’infezione può essere contratta anche dagli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

    (5)

    In seguito al verificarsi, nel 2005, di un primo caso di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N1 in un volatile in cattività introdotto nell’Unione, la decisione 2005/759/CE della Commissione (3) ha stabilito misure di protezione volte a impedire l’introduzione e la diffusione del virus HPAI attraverso i movimenti verso l’Unione di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia). La decisione 2005/759/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2007/25/CE della Commissione (4) a causa del permanere dei rischi per la salute animale derivanti da tali movimenti. La decisione 2007/25/CE è stata ulteriormente modificata a seguito dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell’Unione e la sua data di applicazione è stata prorogata più volte, l’ultima delle quali con la decisione di esecuzione (UE) 2020/2107 della Commissione (5). La decisione 2007/25/CE cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2021.

    (6)

    Tuttavia, poiché negli ultimi anni la minaccia globale dell’influenza aviaria si è intensificata e non si prevede un miglioramento della situazione epidemiologica in tempi brevi, è opportuno istituire misure di protezione permanenti nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013 per garantire che i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso l’Unione non comportino un rischio di introduzione e diffusione del virus dell’influenza aviaria.

    (7)

    Alcuni territori e paesi terzi applicano ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso il proprio territorio norme di polizia sanitaria che sono equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento. Si può pertanto ritenere che i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso l’Unione da tali territori e paesi terzi presentino un rischio minimo per la salute animale nell’Unione e le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso l’Unione da tali territori e paesi terzi specifici.

    (8)

    Per evitare che movimenti a carattere commerciale di uccelli verso l’Unione siano dissimulati in modo fraudolento come movimenti a carattere non commerciale, il numero massimo di uccelli da compagnia che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata dovrebbe essere limitato a cinque uccelli da compagnia per singolo movimento a carattere non commerciale. Poiché un numero più elevato di uccelli comporta un rischio maggiore di introduzione e diffusione del virus dell’influenza aviaria, i movimenti verso l’Unione di più di cinque uccelli da compagnia non dovrebbero essere considerati come un singolo movimento a carattere non commerciale di uccelli da compagnia e non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione delle norme stabilite nel presente atto. Tali movimenti dovrebbero invece continuare ad essere effettuati conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (6) e dovrebbero inoltre essere soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri come previsto dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (9)

    Il presente atto dovrebbe inoltre stabilire norme relative ai mezzi per identificare gli uccelli da compagnia destinati a essere spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, in modo da garantire la corrispondenza tra l’uccello da compagnia e il rispettivo documento di identificazione.

    (10)

    L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel suo parere scientifico sull’influenza aviaria, pubblicato per la prima volta il 16 ottobre 2017 (8), ha ritenuto che le condizioni di polizia sanitaria stabilite nella decisione 2007/25/CE fossero efficaci nel ridurre i rischi di introduzione del virus dell’influenza aviaria nell’Unione attraverso i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso gli Stati membri da territori o paesi terzi. È pertanto opportuno che le condizioni di polizia sanitaria di cui alla suddetta decisione siano utilizzate come base per le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

    (11)

    Le misure sanitarie preventive applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso l’Unione dovrebbero prevedere diverse opzioni per quanto riguarda le condizioni per la loro introduzione, tra cui l’isolamento, prima di tali movimenti a carattere non commerciale o presso il luogo di destinazione, nonché prove precedenti i movimenti e vaccinazioni per i sottotipi H5 e H7 del virus HPAI.

    (12)

    L’opzione dell’isolamento prima dei movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione dovrebbe però essere consentita solo per uccelli da compagnia originari di territori o paesi terzi che sono stati valutati in relazione all’influenza aviaria e ad altre malattie pertinenti per le specie avicole. Tale opzione dovrebbe pertanto essere limitata ai paesi terzi o ai territori elencati nella tabella di cui alla parte 1 dell’allegato V, dell’allegato XIV o dell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (9) per l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna o uova e ovoprodotti.

    (13)

    Inoltre, per quanto riguarda l’opzione dell’isolamento degli uccelli da compagnia presso il luogo di destinazione, tale isolamento dovrebbe avvenire solo in uno stabilimento che sia in grado di garantire lo status sanitario degli animali. È pertanto opportuno prescrivere che, nel quadro di tale opzione, gli uccelli da compagnia siano collocati in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (10).

    (14)

    Per ridurre ulteriormente i rischi di diffusione del virus dell’influenza aviaria nell’Unione attraverso movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia da territori o paesi terzi, è opportuno vietare la partecipazione di tali uccelli da compagnia a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per un periodo di tempo adeguato dopo il loro ingresso nell’Unione. È pertanto opportuno prescrivere che durante tale periodo di tempo gli uccelli da compagnia siano isolati sotto controllo ufficiale, conformemente al controllo ufficiale previsto all’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013.

    (15)

    La conformità alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento dovrebbe essere certificata da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o, in alternativa, da un veterinario autorizzato e poi convalidata dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione, conformemente al certificato veterinario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (11), che deve essere applicato congiuntamente alle norme stabilite nel presente regolamento.

    (16)

    Al fine di evitare un vuoto giuridico nelle norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da territori o paesi terzi, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022 in quanto le norme che stabilisce sostituiscono una serie di norme attualmente stabilite nella decisione 2007/25/CE, la quale si applica sino al 31 dicembre 2021,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie avicole di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 (uccelli da compagnia) verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo.

    2.   Il presente regolamento non si applica:

    a)

    se il numero totale di uccelli da compagnia durante un singolo movimento è superiore a cinque;

    b)

    ai movimenti di volatili da compagnia provenienti da Andorra, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano e Svizzera.

    Articolo 2

    Numero massimo di uccelli da compagnia per movimento a carattere non commerciale

    Il numero massimo di uccelli da compagnia che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo non è superiore a cinque.

    Articolo 3

    Marcatura degli uccelli da compagnia

    1.   L’ingresso di uccelli da compagnia da un territorio o un paese terzo in uno Stato membro è consentito solo se tali uccelli da compagnia sono stati marcati nel territorio o nel paese terzo di spedizione con una marcatura individuale leggibile, permanente e inamovibile, recante un codice alfanumerico.

    2.   Quando gli uccelli da compagnia sono spostati conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) o iii), la marcatura di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere stata applicata prima che tali uccelli siano isolati, sottoposti a prova o vaccinati per l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7.

    3.   In deroga al paragrafo 1, è sufficiente una descrizione degli uccelli da compagnia purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

    a)

    gli uccelli sono spostati alle condizioni previste all’articolo 6;

    b)

    prima di essere spediti nell’Unione gli uccelli sono stati collocati in un contenitore sigillato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione e rimangono in tale contenitore sigillato durante la quarantena di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 4

    Misure sanitarie preventive per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

    1.   Gli uccelli da compagnia sono spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

    a)

    il territorio o il paese terzo di spedizione è membro dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

    b)

    gli uccelli da compagnia soddisfano una delle seguenti serie di condizioni:

    i)

    sono originari di un paese terzo o di un territorio elencato nella prima colonna della tabella di cui alla parte 1 dell’allegato V, dell’allegato XIV o dell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, dove devono essere stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni prima della data di spedizione dal territorio o dal paese terzo in questione; o

    ii)

    nei sei mesi precedenti la data di spedizione verso l’Unione e almeno 60 giorni prima di tale data hanno ricevuto un primo ciclo vaccinale completo, e se del caso sono stati rivaccinati, secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7, che non era un vaccino vivo attenuato e che deve essere stato somministrato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione; o

    iii)

    nel territorio o nel paese terzo di spedizione sono stati:

    tenuti in isolamento sotto la supervisione di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale per almeno 14 giorni prima della data di spedizione nell’Unione;

    e

    sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma H5 e H7 dell’influenza aviaria, effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale non prima del settimo giorno di isolamento;

    c)

    gli uccelli da compagnia sono stati sottoposti a un’ispezione clinica da parte di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione nelle 48 ore precedenti la data di spedizione dal territorio o dal paese terzo, o l’ultimo giorno lavorativo prima di tale data, e sono risultati esenti da segni evidenti di malattia;

    d)

    nel periodo compreso tra l’ispezione clinica di cui alla lettera c) e la partenza dal territorio o dal paese terzo di spedizione gli uccelli da compagnia non sono stati a contatto con altri volatili.

    2.   Le prove che devono essere effettuate e i vaccini che devono essere somministrati conformemente al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del presente articolo sono conformi ai requisiti definiti al capitolo 3.3.4. del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, 8a edizione, 2018, dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

    Articolo 5

    Movimenti di uccelli da compagnia dopo l’arrivo nell’Unione

    I proprietari o le persone autorizzate spostano gli uccelli da compagnia introdotti nell’Unione da un territorio o un paese terzo direttamente dal luogo di ingresso dei viaggiatori in una casa privata o in un’altra residenza all’interno dell’Unione, dove gli uccelli da compagnia sono tenuti sotto controllo ufficiale per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data di ingresso nell’Unione e durante tale periodo gli uccelli da compagnia in questione non partecipano a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili.

    Articolo 6

    Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5

    1.   In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, gli uccelli da compagnia che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo solo se soddisfano le condizioni seguenti:

    a)

    sono destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 nello Stato membro di destinazione, dove sono sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente successivi al loro arrivo nell’Unione;

    b)

    il proprietario o la persona autorizzata spostano direttamente gli uccelli da compagnia dal luogo di ingresso dei viaggiatori nell’Unione allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui alla lettera a).

    c)

    gli uccelli lasciano la quarantena solo su autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

    2.   L’autorità competente:

    a)

    monitora l’arrivo degli uccelli da compagnia allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui al paragrafo 1, lettera a);

    b)

    verifica le condizioni di quarantena, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica degli uccelli, almeno all’inizio e alla fine del periodo di quarantena.

    Articolo 7

    Certificazione sanitaria

    1.   Gli uccelli da compagnia sono spostati verso l’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

    a)

    un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione ha certificato che gli uccelli da compagnia soddisfano le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, conformemente al certificato veterinario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938; o

    b)

    un veterinario autorizzato del territorio o del paese terzo ha certificato che gli uccelli da compagnia soddisfano le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, conformemente al certificato veterinario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 e tale certificazione è stata poi convalidata dall’autorità competente del territorio o del paese terzo.

    2.   Gli uccelli da compagnia sono spostati verso l’Unione solo se il certificato veterinario di cui al paragrafo 1 è stato compilato dal veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato del territorio o del paese terzo di spedizione in base a una dichiarazione scritta del proprietario o della persona autorizzata, che è parte integrante del certificato veterinario in questione, e in base:

    a)

    alle prove, fornite dal proprietario o dalla persona autorizzata, del fatto che è stata predisposta la quarantena degli uccelli da compagnia presso uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di uccelli da compagnia che devono essere sottoposti a quarantena conformemente all’articolo 6 del presente regolamento; o

    b)

    al permesso concesso dallo Stato membro di destinazione, in caso di uccelli da compagnia che beneficiano di una deroga conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (3)  Decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52).

    (4)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/2107 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda il periodo di applicazione (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 103).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (7)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (8)  EFSA Journal 2017;15(10):4991.

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

    (10)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 10 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).


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