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Document 32021D2111

    Decisione (UE) 2021/2111 del Consiglio del 25 novembre 2021 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e l’adozione del suo regolamento interno

    ST/13716/2021/INIT

    GU L 429 del 1.12.2021, p. 146–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2111/oj

    1.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 429/146


    DECISIONE (UE) 2021/2111 DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2021

    sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e l’adozione del suo regolamento interno

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («accordo sugli scambi e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

    (2)

    L’articolo 8, paragrafo 1, lettera q), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per la pesca. Le sue competenze sono definite all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione. I compiti e gli ambiti di competenza del comitato specializzato per la pesca sono elencati, in modo non esaustivo, nell’articolo 508 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione.

    (3)

    L’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione, ogni gruppo di lavoro istituito, sotto la supervisione di un comitato, assiste tale comitato nell’assolvimento dei propri compiti e, in particolare, ne prepara i lavori e svolge i compiti assegnati al gruppo di lavoro da detto comitato. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione, ogni gruppo di lavoro istituito stabilisce il proprio regolamento interno e il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

    (4)

    Il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/1765 (3) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca. Tale decisione contempla la supervisione e il coordinamento dei gruppi di lavoro di tale comitato, ma non la loro istituzione e il loro scioglimento.

    (5)

    È opportuno che il comitato specializzato per la pesca istituisca, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno e riferire regolarmente al comitato specializzato per la pesca in merito alle proprie attività.

    (6)

    Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbe fungere da forum per lo scambio di informazioni, le discussioni tecniche e la consultazione reciproca. Fatta eccezione per l’adozione del suo regolamento interno, non è previsto che il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca adotti atti o misure aventi effetti giuridici. Poiché non si può escludere che, nello svolgimento dei compiti assegnatigli dal comitato specializzato per la pesca, il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca prepari o eccezionalmente adotti atti aventi effetti giuridici, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in relazione a tali casi.

    (7)

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede comitato specializzato per la pesca per quanto riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca, come pure le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca con riguardo all’adozione del suo regolamento interno e di altri atti aventi effetti giuridici e agli elementi specifici di tali posizioni dovrebbero essere stabiliti dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, della decisione (UE) 2021/689 e della presente decisione.

    (8)

    Le riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbero essere preparate in cooperazione e con il coinvolgimento stretti del Consiglio e dei suoi organi preparatori.

    (9)

    Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca in merito alla istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca figura nell’allegato I della presente decisione.

    2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in merito all’adozione del regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e alla sua definizione figura nell’allegato II della presente decisione.

    3.   La posizione dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca quando tale gruppo è chiamato a preparare o adottare atti aventi effetti giuridici dev’essere ulteriormente definita nell’allegato III della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione è valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2022.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. POČIVALŠEK


    (1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

    (2)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

    (3)  Decisione (UE) 2021/1765 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 135).


    ALLEGATO I

    POSIZIONE DELL’UNIONE IN SEDE DI COMITATOS PECIALIZZATO PER LA PESCA RELATIVA ALL’ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DELLA PESCA

    L’Unione si adopera per garantire l’istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca sotto la supervisione del comitato specializzato per la pesca quale forum per lo scambio di informazioni, le discussioni tecniche e la consultazione reciproca. Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca, sotto la supervisione del comitato specializzato per la pesca, assiste tale comitato nello svolgimento dei suoi compiti e, in particolare, ne prepara i lavori e svolge i compiti assegnati da tale comitato.


    ALLEGATO II

    POSIZIONE DELL’UNIONE IN SEDE DI GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DELLA PESCA RIGUARDO ALL’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DELLA PESCA

    L’Unione si adopera per garantire che il regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca sia basato sul regolamento interno del consiglio di partenariato e dei comitati di cui all’allegato 1 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, prevedendo al tempo stesso che i necessari adeguamenti siano approvati dal Consiglio sulla base dei documenti di sintesi presentati dalla Commissione. Il regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca può anche prevedere diverse configurazioni tematiche.

    Prima che il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca adotti il suo regolamento interno, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla riunione di tale gruppo di lavoro o a qualsiasi procedura scritta in tale sede, e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di tale riunione o del ricorso alla procedura scritta, un documento scritto che illustra in dettaglio la definizione proposta della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione.


    ALLEGATO III

    DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DELL’UNIONE NELLE RIUNIONI DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DELLA PESCA

    Quando il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca prepara o adotta atti aventi effetti giuridici, sono adottate tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, nonché degli allegati I e II della decisione (UE) 2021/1765.

    A tal fine, e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca o a qualsiasi procedura scritta in tale sede, compreso quando prepara e adotta il proprio regolamento interno, e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di tale riunione o del ricorso alla procedura scritta, un documento scritto che illustra in dettaglio la definizione proposta della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione.

    I principi di cui al presente allegato orientano i lavori della Commissione durante le riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca.

    Se nel corso di una riunione del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca è impossibile raggiungere un accordo, affinché la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio in linea con la procedura di cui al presente allegato.


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