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Document 32019R2163
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2163 of 17 December 2019 fixing the trigger volumes for the years 2020 and 2021 for the purposes of possible application of additional import duties on certain fruit and vegetables
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli
C/2019/8975
GU L 328 del 18.12.2019, p. 58–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021
18.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/58 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2163 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. |
(1) |
A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2020 e 2021. |
(2) |
Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2020, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per gli anni 2020 e 2021, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).
ALLEGATO
Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione
Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione dei prodotti |
Periodo di applicazione |
Volume limite (in t) |
|
2020 |
2021 |
||||
78.0020 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1o giugno al 30 settembre |
|
54 848 |
78.0015 |
Dal 1o ottobre |
al 31 maggio |
578 315 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dal 1o maggio al 31 ottobre |
|
62 171 |
78.0075 |
Dal 1o novembre |
al 30 aprile |
48 583 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
Dal 1o novembre |
al 30 giugno |
8 244 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
|
94 081 |
78.0110 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 |
Arance |
Dal 1o dicembre |
al 31 maggio |
466 660 |
78.0120 |
0805 22 00 |
Clementine |
Dal 1o novembre |
alla fine di febbraio |
241 919 |
78.0130 |
0805 21 0805 29 00 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
Dal 1o novembre |
alla fine di febbraio |
96 897 |
78.0160 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dal 1o gennaio al 31 maggio |
|
351 591 |
78.0155 |
Dal 1o giugno al 31 dicembre |
|
621 073 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
Dal 16 luglio al 16 novembre |
|
214 307 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dal 1o gennaio al 31 agosto |
|
595 028 |
78.0180 |
Dal 1o settembre al 31 dicembre |
|
1 154 623 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
Dal 1o gennaio al 30 aprile |
|
141 496 |
78.0235 |
Dal 1o luglio al 31 dicembre |
|
106 940 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1o giugno al 31 luglio |
|
7 166 |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 16 maggio al 15 agosto |
|
104 573 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dal 16 giugno al 30 settembre |
|
3 482 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dal 16 giugno al 30 settembre |
|
204 681 |