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Document 32019R2163

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

    C/2019/8975

    GU L 328 del 18.12.2019, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2163/oj

    18.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 328/58


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2163 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2019

    che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

    (1)

    A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2020 e 2021.

    (2)

    Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2020, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per gli anni 2020 e 2021, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

    Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).


    ALLEGATO

    Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione

    Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione dei prodotti

    Periodo di applicazione

    Volume limite (in t)

    2020

    2021

    78.0020

    0702 00 00

    Pomodori

    Dal 1o giugno al 30 settembre

     

    54 848

    78.0015

    Dal 1o ottobre

    al 31 maggio

    578 315

    78.0065

    0707 00 05

    Cetrioli

    Dal 1o maggio al 31 ottobre

     

    62 171

    78.0075

    Dal 1o novembre

    al 30 aprile

    48 583

    78.0085

    0709 91 00

    Carciofi

    Dal 1o novembre

    al 30 giugno

    8 244

    78.0100

    0709 93 10

    Zucchine

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

     

    94 081

    78.0110

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    Arance

    Dal 1o dicembre

    al 31 maggio

    466 660

    78.0120

    0805 22 00

    Clementine

    Dal 1o novembre

    alla fine di febbraio

    241 919

    78.0130

    0805 21

    0805 29 00

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

    Dal 1o novembre

    alla fine di febbraio

    96 897

    78.0160

    0805 50 10

    Limoni

    Dal 1o gennaio al 31 maggio

     

    351 591

    78.0155

    Dal 1o giugno al 31 dicembre

     

    621 073

    78.0170

    0806 10 10

    Uve da tavola

    Dal 16 luglio al 16 novembre

     

    214 307

    78.0175

    0808 10 80

    Mele

    Dal 1o gennaio al 31 agosto

     

    595 028

    78.0180

    Dal 1o settembre al 31 dicembre

     

    1 154 623

    78.0220

    0808 30 90

    Pere

    Dal 1o gennaio al 30 aprile

     

    141 496

    78.0235

    Dal 1o luglio al 31 dicembre

     

    106 940

    78.0250

    0809 10 00

    Albicocche

    Dal 1o giugno al 31 luglio

     

    7 166

    78.0265

    0809 29 00

    Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

    Dal 16 maggio al 15 agosto

     

    104 573

    78.0270

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    Dal 16 giugno al 30 settembre

     

    3 482

    78.0280

    0809 40 05

    Prugne

    Dal 16 giugno al 30 settembre

     

    204 681


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