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Document 32019R1927

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1927 della Commissione del 19 novembre 2019 relativo alle deroghe alle regole sui prodotti origi11nari di cui all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti da Singapore

GU L 299 del 20.11.2019, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1927/oj

20.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1927 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2019

relativo alle deroghe alle regole sui prodotti origi11nari di cui all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti da Singapore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio (2), l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore è stato firmato il 19 ottobre 2018. La conclusione di detto accordo («l’accordo») è stata approvata a nome dell’Unione mediante la decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio (3).

(2)

Il protocollo n. 1 dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. L’allegato B di detto protocollo stabilisce un elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario Un addendum di detto allegato (in appresso «allegato B(a)») dispone regole alternative che possono essere applicate anziché quelle di cui all’allegato B per taluni prodotti da considerarsi originari di Singapore, tuttavia il beneficio di tali regole alternative è limitato da un contingente annuo.

(3)

I prodotti cui si applicano le regole alternative di cui all’allegato B(a) possono essere importati nell’Unione a condizione che soddisfino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.

(4)

I contingenti annui di cui all’allegato B(a) dovrebbero essere gestiti sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

(5)

Come disposto dalla pertinente informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) , l’accordo entra in vigore il 30 novembre 2019. Al fine di garantire la gestione efficace e l’applicazione tempestiva dei contingenti di origine di cui all’allegato B(a), il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data onde dare alle parti interessate un tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le deroghe stabilite all’allegato B(a) del protocollo n. 1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («protocollo n. 1») si applicano, nel caso dei prodotti elencati all’allegato del presente regolamento, entro i limiti dei contingenti ivi stabiliti.

Articolo 2

I contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Al fine di beneficiare di un contingente stabilito nell’allegato del presente regolamento, i prodotti sono corredati di una dichiarazione di origine firmata dall’esportatore autorizzato (definito nel protocollo n. 1) ove si certifica che i prodotti soddisfano le condizioni stabilite nell’allegato B(a) del protocollo n. 1. La dichiarazione di origine soddisfa i requisiti di cui al protocollo n. 1 e reca la seguente dicitura in lingua inglese: «Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 267 del 25.10.2018, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 dell’11.11.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 1).


ALLEGATO

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, l’ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato congiuntamente, nel contesto del presente allegato, dai codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione (2) e dalla designazione del prodotto nella quarta colonna della tabella del presente allegato.

N. d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione dei prodotti

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)

09.7951

ex

1601 00 10

11, 91

Salsicce essiccate di pollo, maiale e fegato fresco

Dal 21.11.2019 al 31.12.2019

Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

56 tonnellate

ex

1601 00 91

05

ex

1601 00 99

11, 91

ex

1602 32 11

10

Carne in scatola di pollo; carne di pollo finemente macinata; riso glutinoso al pollo; samosa di pollo tritato; gnocchetti di carne di pollame; shao mai di pollo; gyoza di pollo

ex

1602 32 19

10

500 tonnellate

ex

1602 32 30

10

ex

1602 32 90

10

ex

1602 49 19

20

Carne in scatola di maiale; carne di maiale finemente macinata

ex

1602 50 10

10

Carne in scatola di manzo; samosa di manzo tritato

ex

1602 50 95

10

ex

1902 20 30

21

Samosa di pollo tritato; gnocchetti di carne di pollame; shao mai di pollo; gyoza di pollo

Samosa di manzo tritato

 

 

91

ex

1602 41 10

10

Vari tipi di prosciutti refrigerati

ex

1602 41 90

10

ex

1603 00 10

10

Serie di essenze di pollo in bottiglia

ex

1603 00 80

10

09.7952

ex

1604 20 10

05

Palline di pesce al curry, preparate con carne fresca, curry, amido di frumento, sale, zucchero e una miscela di condimenti; involtini di quattro colori preparati con carne di pesce, bastoncini di granchio, alghe, pelle di tofu, olio vegetale, zucchero, sale, fecola di patate, glutammato monosodico e condimenti

Dal 21.11.2019 al 31.12.2019

Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

45 tonnellate

ex

1604 20 30

05

ex

1604 20 40

05

ex

1604 20 50

05

ex

1604 20 90

05

400 tonnellate

ex

1604 16 00

10

Acciughe piccanti fritte (sambal ikan bilis) preparate con acciughe, cipolla, salsa di peperoncino piccante, tamarindo, belachan, zucchero bruno e sale

09.7953

ex

1605 10 00

05

Palline di granchio preparate con amido di frumento, sale, zucchero, condimenti misti, carne di granchio e ripieno

Dal 21.11.2019 al 31.12.2019

Dall’1.1.2020 al 31.12.2020 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

39 tonnellate

ex

1902 20 10

21

Har gow preparati con gamberetti, amido di frumento, tapioca, acqua, scalogno, zenzero, zucchero e sale; shao mai preparato principalmente con gamberetti, pollo, amido di granturco, olio vegetale, pepe nero, olio di sesamo e acqua; won ton di gamberetti fritti preparati con gamberetti, sale, olio, zucchero, zenzero, pepe, uovo, aceto e salsa di soia

 

 

91

ex

1605 21 10

05

350 tonnellate

ex

1605 21 90

05

ex

1605 29 00

05

ex

1605 54 00

10

Palline di seppia preparate con ripieno di seppia, amido di frumento, sale, zucchero e condimenti misti; palline aromatizzate all’aragosta: carne di seppia, polpa di pesce e carne di granchio


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 273 del 31.10.2018, pag. 1).


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