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Document 32019D1001
Council Decision (EU) 2019/1001 of 14 June 2019 abrogating Decision 2009/417/EC on the existence of an excessive deficit in Spain
Decisione (UE) 2019/1001 del Consiglio, del 14 giugno 2019, che abroga la decisione 2009/417/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna
Decisione (UE) 2019/1001 del Consiglio, del 14 giugno 2019, che abroga la decisione 2009/417/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna
ST/10001/2019/INIT
GU L 163 del 20.6.2019, p. 59–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32009D0417 | 19/06/2019 |
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/59 |
DECISIONE (UE) 2019/1001 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2019
che abroga la decisione 2009/417/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2009/417/CE (1), a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che in Spagna esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico per il 2008 indicato nel programma di stabilità del gennaio 2009 era pari al 3,4 % del prodotto interno lordo (PIL), e pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal TFUE. Il debito pubblico lordo era previsto al 39,5 % del PIL nel 2008, notevolmente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL. |
(2) |
Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha rivolto alla Spagna una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 (2), affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. |
(3) |
Il 2 dicembre 2009, il 10 luglio 2012 e il 21 giugno 2013 il Consiglio ha rivolto alla Spagna tre nuove raccomandazioni sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, che hanno prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2013, al 2014 e al 2016. In tutte e tre le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che la Spagna avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. |
(4) |
Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha stabilito, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, che la Spagna non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 21 giugno 2013. L'8 agosto 2016, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/984 (3), con cui ha intimato alla Spagna di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo e ha fissato il nuovo termine del 2018 per la correzione. Il Consiglio ha inoltre fissato al 15 ottobre 2016 la scadenza per dare seguito effettivo alla raccomandazione e presentare al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle misure adottate in risposta all'intimazione del Consiglio. |
(5) |
Il 16 novembre 2016 la Commissione è giunta alla conclusione che la Spagna aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, in conformità della decisione (UE) 2017/984. |
(6) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 (4). |
(7) |
Il Consiglio adotta una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE nel periodo oggetto delle previsioni. |
(8) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati comunicati dalla Spagna nell'aprile 2019, il programma di stabilità 2019 e le previsioni di primavera 2019 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
|
(9) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(10) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Spagna sia stato corretto e che la decisione 2009/417/CE debba pertanto essere abrogata. |
(11) |
A partire dal 2019, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Spagna è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché conformarsi al criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Spagna è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2009/417/CE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(1) Decisione 2009/417/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 25).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Decisione (UE) 2017/984 del Consiglio, dell'8 agosto 2016, che intima alla Spagna di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 38).
(4) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).