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Document 32018R1932

    Regolamento (UE) 2018/1932 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che abroga il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

    ST/14665/2018/INIT

    GU L 314 del 11.12.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1932/oj

    11.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 314/8


    REGOLAMENTO (UE) 2018/1932 DEL CONSIGLIO

    del 10 dicembre 2018

    che abroga il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2018/1944 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che abroga la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907 (2009), che ha imposto misure restrittive nei confronti dell'Eritrea, consistenti nel divieto della vendita e fornitura di armamenti e materiale connesso diretti in Eritrea e provenienti da tale paese.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio (2) attua le misure disposte dalla decisione 2010/127/PESC del Consiglio (3), adottata in conformità della risoluzione UNSC 1907 (2009).

    (3)

    Il 14 novembre 2018 l'UNSC ha adottato l'UNSCR 2444 (2018) che pone fine, con effetto immediato, a tutte le misure restrittive dell'ONU nei confronti dell'Eritrea.

    (4)

    Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione PESC 2018/1944 che abroga la decisione 2010/127/PESC.

    (5)

    Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 667/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 667/2010 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

    Per il Consiglio

    La presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 16).

    (3)  Decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19).


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