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Document 32018D0319

    Decisione (UE) 2018/319 del Consiglio, del 27 febbraio 2018, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda talune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e della sua appendice

    GU L 62 del 5.3.2018, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/319/oj

    5.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/10


    DECISIONE (UE) 2018/319 DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 2018

    che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda talune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e della sua appendice

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio (1).

    (2)

    Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, applicano la convenzione COTIF.

    (3)

    Il comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia («comitato di revisione») è stato istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della convenzione COTIF. Nel corso della sua 26a sessione, che si terrà dal 27 febbraio al 1o marzo 2018, il comitato di revisione dovrà decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e di alcune sue appendici, vale a dire l'appendice E (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario - CUI), l'appendice F (Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale - APTU) e l'appendice G (Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale - ATMF).

    (4)

    Nel corso della sua 26a sessione il comitato di revisione dovrà anche decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.

    (5)

    Le modifiche del regolamento interno del comitato di revisione sono dirette ad aggiornare talune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.

    (6)

    Le modifiche della convenzione COTIF mirano a migliorare e ad agevolare la procedura di revisione della convenzione COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione COTIF e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale dell'OTIF, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

    (7)

    Le modifiche dell'appendice E (CUI) mirano a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi del CUI onde garantire che tali regole siano applicate in modo più sistematico per lo scopo da esse perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale come nel caso dei corridoi merci o dei treni per il traffico passeggeri internazionale.

    (8)

    Le modifiche delle appendici F (APTU) e G (ATMF) sono dirette ad armonizzare le norme dell'OTIF e dell'Unione, in particolare a seguito dell'adozione del quarto pacchetto ferroviario da parte dell'Unione nel 2016.

    (9)

    La nuova appendice H è destinata a migliorare l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione sulla base del concetto di criteri armonizzati per il rilascio da parte delle autorità nazionali di certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie al fine di comprovare che tali imprese sono in grado di assicurare l'esercizio sicuro dei treni nello Stato interessato.

    (10)

    La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute. Alcune modifiche necessitano di ulteriori approfondimenti nell'ambito dell'Unione e dovrebbero essere respinte in occasione della 26a sessione del comitato di revisione.

    (11)

    È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione nella 26a sessione del comitato di revisione sia basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione istituito dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione.

    2.   Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui al testo che sarà accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    Una volta adottata, la decisione del comitato di revisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ZAHARIEVA


    (1)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).


    ALLEGATO

    1.   INTRODUZIONE

    Il segretariato generale dell'OTIF ha convocato la 26a sessione del comitato di revisione della COTIF99 a Berna, in Svizzera, dal 27 febbraio al 1o marzo 2018. I documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono disponibili sul sito dell'OTIF al seguente link: http://otif.org/en/?page_id=126

    2.   OSSERVAZIONI SUI PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

    Punto 1 dell'ordine del giorno - Apertura della riunione e determinazione del quorum

    Documenti: nessuno

    Competenza: Unione (gestione concorrente)

    Esercizio dei diritti di voto: n/d

    Posizione - Nessuna

    Punto 2 dell'ordine del giorno - Elezione del presidente e del vicepresidente

    Documenti: nessuno

    Competenza: Unione (gestione concorrente)

    Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

    Posizione - Nessuna

    Punto 3 dell'ordine del giorno - Adozione dell'ordine del giorno

    Documenti: LAW-17125-CR 26/3.1

    Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

    Esercizio dei diritti di voto: Unione

    Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione del progetto di ordine del giorno

    Punto 4 dell'ordine del giorno - Modifica del regolamento interno

    Documenti: LAW-17125-CR 26/4

    Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

    Esercizio dei diritti di voto: Unione

    Posizione - Esprimersi a favore dei progetti di modifica del regolamento interno del comitato di revisione dell'OTIF che sono stati proposti, ad eccezione dei seguenti punti:

    a)

    l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento interno dovrebbe recitare «Il termine è di 12 settimane se il documento è presentato in tutte e tre le lingue di lavoro.»; e

    b)

    la modifica all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento interno concernente la votazione in assenza di versioni linguistiche è respinta.

    L'attuale versione del regolamento interno del comitato di revisione è antecedente all'adesione dell'Unione alla COTIF: alcune disposizioni sono pertanto divenute obsolete e necessitano di essere aggiornate. In particolare, devono essere modificate le disposizioni in merito ai diritti di voto dell'Unione e alla determinazione del quorum (articoli 4, 20 e 21) al fine di conformarle all'articolo 38 della COTIF e all'accordo UE-OTIF.

    Punto 5 dell'ordine del giorno - Revisione parziale della convenzione di base: modifica della procedura di revisione della COTIF

    Documenti: LAW-17126-CR 26/5

    Competenza: Unione (gestione concorrente)

    Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

    Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione della proposta revisione dell'articolo 34 della convenzione per stabilire un periodo di tempo determinato (36 mesi) per l'entrata in vigore delle modifiche delle appendici adottate dall'assemblea generale, compresa la clausola di flessibilità per prorogare tale termine caso per caso, se così deciso dall'assemblea generale alla maggioranza prevista dall'articolo 14, paragrafo 6, della COTIF.

    La proposta è intesa a migliorare e ad agevolare la procedura di revisione della COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione. La raccomandazione del segretariato dell'OTIF rifletteva l'opinione prevalente in seno al pertinente gruppo di lavoro che ha affrontato tale questione; è stato stabilito che i membri dell'OTIF dovrebbero essere in grado di trasporre le modifiche adottate, anche attraverso le procedure parlamentari, entro tre anni. La proposta appare necessaria per promuovere l'efficiente funzionamento e sviluppo dell'OTIF.

    Punto 6 dell'ordine del giorno — Revisione parziale delle RU CIM — Relazione del segretario generale

    Documenti: LAW-17126-CR 26/6

    Competenza: Unione (concorrente ed esclusiva)

    Esercizio dei diritti di voto: Unione (in caso di votazione)

    Posizione - Prendere atto della relazione del segretario generale, fornire alcune informazioni sulle pertinenti attività e sugli sviluppi in corso, incoraggiare ulteriori approfondimenti sulla valutazione delle interfacce tra normative in materia doganale e di trasporto ferroviario, appoggiare la creazione di un gruppo di lavoro di esperti giuridici o l'adozione di iniziative di coordinamento alternative in seno agli organi dell'OTIF esistenti, in merito alle questioni doganali e alla digitalizzazione dei documenti di trasporto di merci.

    Punto 7 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi CUI

    Documenti: LAW-17128-CR 26/7.1; LAW-17129-CR 26/7.2

    Competenza: Unione (gestione concorrente)

    Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

    Posizione - Esprimersi a favore delle proposte di modifica dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 3 [nuova lettera aa) e modifiche delle lettere b), c) e g)], dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 3, delle RU CUI, e chiedere al segretario generale dell'OTIF di presentare tutte le modifiche delle RU CUI all'assemblea generale per decisione.

    La principale modifica di rilievo mira a chiarire l'ambito di applicazione delle RU CUI introducendo nell'articolo 3 la definizione di «traffico ferroviario internazionale» con cui si intende «il traffico che comporta l'utilizzo di una linea ferroviaria internazionale o di più linee ferroviarie nazionali successive situate in almeno due Stati e coordinate dai gestori dell'infrastruttura interessati», modificando di conseguenza l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e mantenendo nel contempo il nesso con le regole uniformi CIV e CIM.

    L'obiettivo è quello di garantire che le RU CUI siano applicate in modo più sistematico per lo scopo perseguito, ovvero nel traffico ferroviario internazionale. Il progetto di modifica proposto al comitato di revisione corrisponde al testo di compromesso definito dal gruppo di lavoro ad hoc in seno all'OTIF, che si è riunito in quattro occasioni: il 10 dicembre 2014, l'8 luglio 2015, il 24 novembre 2015 e il 31 maggio 2016. La Commissione ha contribuito al conseguimento dei risultati ottenuti che, conformemente all'ambito di applicazione e agli obiettivi della COTIF, ossia i trasporti internazionali, confermano l'applicazione delle RU CUI nel traffico ferroviario internazionale, come spiegato nella nuova definizione.

    La Commissione ritiene che i progetti di modifica degli articoli 1 e 3, quali proposti dal segretariato dell'OTIF, siano coerenti con le definizioni e le disposizioni dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura [ad esempio gli articoli 40, 43 e 46 della direttiva 2012/34/UE (rifusione)].

    Per quanto riguarda il progetto, proposto dal segretariato dell'OTIF, di modifica dell'articolo 8 (Responsabilità del gestore) si tratta essenzialmente di una modifica di natura redazionale che non influisce sulla portata o sulla sostanza della disposizione. I progetti di modifica dell'articolo 9 proposti nonché degli articoli 3, 5, 5 bis, 7 e 10 sono puramente redazionali.

    Punto 8 dell'ordine del giorno - Nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale

    Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17131-CR26/8.1; LAW-17132-CR 26/8.2

    Competenza: Unione (esclusiva)

    Esercizio dei diritti di voto: Unione

    Posizione -

    Esprimersi a favore (LAW-17131-CR26/8.1) dell'inclusione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale nella COTIF, da sottomettere alla decisione dell'assemblea generale, fatto salvo quanto segue (soppressione = testo barrato; aggiunta = testo sottolineato, se del caso).

    All'articolo 2, lettera b): sostituire «autorità di certificazione» con «autorità di certificazione di sicurezza». La sostituzione dovrebbe essere apportata in tutto il testo. In tedesco: «Sicherheitsbescheinigungsbehörde» anziché «Zertifizierungsbehörde». In francese: «autorité de certification de sécurité» anziché «autorité de certification».

    Articolo 4, paragrafo 1: aggiungere la frase «L'autorità di certificazione di sicurezza e l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere due entità distinte oppure possono far parte della stessa organizzazione.»

    Articolo 6, paragrafo 1: aggiungere la frase «L'autorità di vigilanza e l'autorità di certificazione di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono essere due entità distinte oppure possono far parte della stessa organizzazione.»

    All'articolo 8, paragrafo 3: modificare il testo nel modo seguente: «Onde attuare in modo armonizzato le prescrizioni delle presenti regole uniformi, gli allegati delle presenti RU includono:

    […]

    […]a)

    un metodo comune di sicurezza relativo ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza che devono essere applicati dalle autorità di certificazione di sicurezza in sede di rilascio dei certificati di sicurezza nonché dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura nelle fasi di sviluppo, attuazione, manutenzione e miglioramento dei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza;

    […]b)

    un metodo comune di sicurezza per il monitoraggio che deve essere applicato dalle imprese ferroviarie […], dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione;

    c)

    i necessari collegamenti con il metodo comune di sicurezza per la stima e la valutazione dei rischi che deve essere applicato dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione quando introducono cambiamenti di carattere tecnico, operativo od organizzativo nel sistema ferroviario;

    d)

    un metodo comune di sicurezza per la vigilanza che deve essere applicato dalle autorità di vigilanza.».

    All'articolo 2, lettera f), miglioramento redazionale, allineamento con la terminologia dell'Unione (versione tedesca): «“Eisenbahnsystem” das Schienennetz in jedem Vertragsstaat, bestehend aus […] Strecken , Bahnhöfen, Drehscheiben und Terminals».

    All'articolo 7, paragrafo 4, miglioramento redazionale (versione tedesca): «Die am Betrieb von Zügen im internationalen Verkehr beteiligten Infrastrukturbetreiber und Eisenbahnunternehmen haben […] ein Sicherheitsmanagementsystem einzurichten und dessen korrekte Anwendung in Übereinstimmung mit diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften zu kontrollieren.»

    Convenire di chiedere al segretario generale di modificare la relazione esplicativa a sostegno della nuova appendice H e di presentarla per approvazione all'assemblea generale.

    Esprimersi a favore (LAW-17131-CR26/8.2), ai fini dell'inclusione della nuova appendice H nella COTIF, delle modifiche degli articoli 2, 6, 20, 33 e 35 della COTIF, e convenire di incaricare il segretario generale di presentarle all'assemblea generale per decisione.

    Il progetto di nuova appendice H stabilisce le disposizioni per disciplinare l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale con l'obiettivo di armonizzare la COTIF con l'acquis dell'Unione e sostenere l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione europea. Il testo proposto è in linea con le disposizioni della nuova direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza e della relativa legislazione secondaria, fatta eccezione per alcune questioni di modesta importanza che dovrebbero essere affrontate conformemente alle proposte di cui sopra. Come indicato, è altresì necessario modificare talune disposizioni della COTIF ai fini dell'inclusione della nuova appendice H.

    Punto 9 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi ATMF

    Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17133-CR26/9; LAW-17134-CR26/09-10

    Competenza: Unione (esclusiva)

    Esercizio dei diritti di voto: Unione

    Posizione - Esprimersi a favore della revisione parziale delle RU ATMF come proposto dal segretariato dell'OTIF, fatto salvo quanto segue (soppressione = testo barrato; aggiunta = testo sottolineato, se del caso).

    All'articolo 7, paragrafo 1 bis, modificare il testo come segue: «I veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al momento della richiesta di ammissione, ammodernamento o rinnovo, conformemente alle presenti regole uniformi e tenendo conto della strategia di migrazione per l'applicazione delle prescrizioni tecniche uniformi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, lettera f), dell'APTU e delle possibilità di deroga di cui all'articolo 7 bis dell'ATMF ; tale conformità è costantemente garantita nel periodo in cui ciascun veicolo è in uso.

    Il CTE valuta la necessità di elaborare un allegato di tali regole uniformi, comprese le disposizioni intese a consentire ai richiedenti di ottenere maggiore certezza del diritto riguardo alle prescrizioni da applicare, già prima che essi presentino domanda di ammissione, ammodernamento o rinnovo di veicoli

    All'articolo 2, lettera w), modificare la definizione e l'uso del termine «veicoli» in maniera coerente in tutto il testo (per tutte le lingue). La definizione dovrebbe essere la seguente: «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con le proprie ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione. Il termine «veicolo(i)» dovrebbe essere utilizzato in tutto il testo in sostituzione del termine «veicolo ferroviario» che figura in alcuni casi.

    All'articolo 5, apportare un miglioramento redazionale (versione tedesca): sostituire «Notifikation» con «Notifizierung» nelle frasi «Jeder Vertragsstaat hat durch […] Notifizierung […] .» e «Die […] Notifizierungen können durch regionale Organisationen, die dem COTIF beigetreten sind, im Namen von Vertragsstaaten, die Mitglied der betreffenden Organisation sind, vorgenommen werden

    All'articolo 10, apportare un miglioramento redazionale (versione tedesca): sostituire «Verzeichnis» con «Dossier» nelle frasi «Wenn eine neue Betriebszulassung erforderlich ist, hat der Antragsteller dem betreffenden Vertragsstaat ein das Vorhaben beschreibendes […] Dossier zu übersenden.»e«Der Vertragsstaat hat seine Entscheidung spätestens vier Monate nach der Vorlage des voll-ständigen […] Dossiers durch den Antragsteller zu treffen».

    All'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), apportare un miglioramento redazionale (versioni inglese e tedesca): sostituire CTE con il nome per esteso del comitato nelle frasi «comply with the specifications adopted by the […] Committee of Technical Experts ;» e «mit den vom […] Fachausschuss für technische Fragen angenommenen Spezifikationen übereinstimmen;».

    Aggiungere il seguente articolo 14: «Articolo 14 — Allegati e raccomandazioni

    1.

    Il comitato di esperti tecnici decide se adottare un allegato o una disposizione di modifica di un allegato secondo la procedura di cui all'articolo 16, all'articolo 20 e all'articolo 33, paragrafo 6, della convenzione. La decisione entra in vigore a norma dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, della convenzione.

    2.

    La domanda di adozione di un allegato o di una disposizione di modifica di un allegato può essere presentata da: a) ogni Stato contraente; b) qualsiasi organizzazione regionale quale definita all'articolo 2, lettera x), dell'ATMF; c) qualsiasi associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza dell'allegato è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio delle loro attività.

    3.

    La preparazione di allegati è di competenza del comitato di esperti tecnici assistito da opportuni gruppi di lavoro e dal segretario generale sulla base delle domande presentate conformemente al paragrafo 2.

    4.

    Il comitato di esperti tecnici può raccomandare metodi e pratiche in merito all'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale.»

    Le disposizioni delle RU ATMF sono compatibili con le disposizioni della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità e in parte con la direttiva 2009/49/CE sulla sicurezza. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario, l'Unione ha modificato numerose disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi da parte della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3 bis, 5, 6, 7, 10, 10 ter, 11 e 13 delle RU ATMF. Tali modifiche sono necessarie per armonizzare alcuni termini con le nuove disposizioni dell'UE e per prendere in considerazione alcune modifiche procedurali nell'UE, in particolare il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie sarà competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'ATMF.

    Punto 10 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi APTU

    Documenti: LAW-17130-CR26/8/9/10; LAW-17135-CR26/10; LAW-17134-CR26/09-10

    Competenza: Unione (esclusiva)

    Esercizio dei diritti di voto: Unione

    Posizione - Esprimersi a favore dell'adozione delle modifiche dell'appendice F, articolo 8, della COTIF e dell'approvazione delle modifiche della pertinente relazione esplicativa.

    Le disposizioni delle RU ATMF sono compatibili con quelle della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità, in particolare le disposizioni in merito al contenuto delle prescrizioni tecniche uniformi e alla loro equivalenza con le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dell'Unione europea. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario e in particolare con la rifusione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità, l'Unione ha modificato diverse disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto modifiche delle RU APTU al fine di garantire una costante armonizzazione con il diritto dell'Unione. Le modifiche riguardano l'articolo 8 delle RU APTU e consistono nell'aggiunta di due sezioni al contenuto delle prescrizioni tecniche uniformi equivalenti alle STI dell'UE. Tali modifiche sono necessarie per garantire che sia salvaguardata l'equivalenza del contenuto delle future STI dell'Unione europea e delle prescrizioni tecniche uniformi della COTIF. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'APTU.

    Punto 11 dell'ordine del giorno — Discussione generale sulla necessità di armonizzare le condizioni di accesso

    Documenti: LAW-17130-CR26/11;

    Competenza: Unione (gestione concorrente)

    Esercizio dei diritti di voto: n/d

    Posizione - Nessuna

    Punto 12 dell'ordine del giorno - Varie ed eventuali

    Documenti: LAW-17130-CR26/12

    Competenza: Unione (gestione concorrente)

    Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

    Posizione - Non opporsi alla costituzione di un gruppo di lavoro di esperti giuridici incaricato di assistere e agevolare il funzionamento degli attuali organi dell'OTIF in campo giuridico e di garantire l'efficace gestione della convenzione.

    Punto 13 dell'ordine del giorno - Revisione parziale delle regole uniformi CUV

    Documenti: LAW-17144-CR 26/13 (proposta trasmessa dalla Svizzera)

    Competenza: Unione (gestione concorrente)

    Esercizio dei diritti di voto: Stati membri

    Posizione - Opporsi alla proposta di prendere in considerazione la modifica dell'articolo 7 delle RU CUV presentata dalla Svizzera.

    L'articolo 7, paragrafo 1, delle RU CUV riguarda la responsabilità del detentore e dell'utente del veicolo (imprese ferroviarie) in caso di danni causati dal veicolo e dovuti a un difetto di questo. Il progetto di modifica proposto aggiunge un nuovo criterio per comprovare la responsabilità del detentore del veicolo per i danni causati da un difetto del veicolo. Ai sensi dell'attuale articolo 7 delle RU CUV, se applicato dalle parti contraenti, l'intestatario del veicolo è responsabile solo se è dimostrato che i danni causati dal veicolo derivano da un guasto di cui egli è responsabile. La modifica proposta sembra aggiungere un secondo criterio in base al quale l'intestatario deve dimostrare che non è responsabile del difetto all'origine del danno.

    Il paragrafo 2 dell'attuale articolo 7 del CUV precisa che «le parti del contratto possono concordare disposizioni di deroga al paragrafo 1». Su tale base, le negoziazioni tra le imprese del settore fra il 2013 e il 2016 hanno portato a un accordo approvato da 600 imprese ferroviarie che ha consentito di chiarire meglio le responsabilità dei proprietari dei carri grazie alle modifiche necessarie apportate al Contratto generale di utilizzazione dei carri (GCU). L'accordo concluso ha inserito nel GCU un nuovo articolo 27 relativo al principio della responsabilità in caso di danni causati da un carro, in modo da conseguire un miglior equilibrio e di fare maggiore chiarezza per l'intero settore in caso di danni causati da un carro. Tale articolo introduce il concetto di «presunzione di colpevolezza» che consente di ritenere il detentore responsabile di un guasto del veicolo causato da una violazione del suo obbligo di manutenzione. Tale modifica è applicabile dal 1o gennaio 2017. Attualmente, la maggior parte dei detentori e delle imprese ferroviarie che operano nell'Unione applica il GCU. La proposta svizzera pertanto non è necessaria poiché gli accordi stipulati dalle imprese del settore sono sufficienti per definire chiaramente le responsabilità del detentore e delle imprese ferroviarie in caso di danni causati da un veicolo nell'ambito di un contratto di vendita. Non vi sono indicazioni che tale accordo non riesca a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi delle rispettive parti. La proposta non adduce pertanto una motivazione solida e una giustificazione sufficiente per le modifiche proposte.


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