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Document 32017R2329
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2329 of 14 December 2017 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/8404
GU L 333 del 15.12.2017, p. 29–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1235 | sostituzione | allegato IV testo | 12/06/2017 | |
Modifies | 32008R1235 | abrogazione | allegato IV testo | 01/01/2018 | |
Modifies | 32008R1235 | modifica | allegato III | 04/01/2018 | |
Modifies | 32008R1235 | modifica | allegato IV | 04/01/2018 | |
Modifies | 32008R1235 | sostituzione | allegato V testo | 04/01/2018 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32021R2306 | 01/01/2022 |
15.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2329 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2017
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
In base alle informazioni fornite dalla Costa Rica, i nomi degli organismi di controllo «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Control Union Certifications» e «Primus Lab» sono stati modificati rispettivamente in: «Kiwa BCS Costa Rica Limitada», «Control Union Perú» e «PrimusLabs.com CR S.A.» La Costa Rica ha inoltre informato la Commissione che il «Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería» non è più un organismo di controllo e che gli altri organismi di controllo sono gli organismi di certificazione e non il ministero dell'Agricoltura. |
(3) |
Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto due organismi di controllo, ossia «Japan Food Research Laboratories» e «Leafearth Company», alla lista di organismi di controllo riconosciuti dal Giappone e che sono cambiati i nomi di «Bureau Veritas Japan, Inc.» e «Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)», oltre all'indirizzo Internet dell'«Organic Certification Association». |
(4) |
In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, l'indirizzo Internet dell'autorità competente è cambiato. |
(5) |
La Repubblica di Corea ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto l'organismo di controllo «Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU» all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Repubblica di Corea. |
(6) |
La data di scadenza dell'inclusione della Repubblica di Corea nell'elenco figurante all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 31 gennaio 2018. Poiché la Repubblica di Corea continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno prorogarne l'inclusione a tempo indeterminato. |
(7) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(8) |
La data di scadenza del riconoscimento, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, degli organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è il 30 giugno 2018. In base ai risultati della sorveglianza continua effettuata dalla Commissione, il riconoscimento di questi organismi di controllo dovrebbe essere prorogato fino al 30 giugno 2021. |
(9) |
«Albinspekt» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo. |
(10) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.» per le categorie di prodotti A e D in relazione alla Turchia. |
(11) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «BIOCert Indonesia» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «BIOCert Indonesia» per le categorie di prodotti A e D in relazione all'Indonesia. |
(12) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Afghanistan, Cina e Nepal. |
(13) |
L'inclusione di «Bolicert Ltd» nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è stata sospesa dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 (3). Al fine di revocare la sospensione temporanea, la Commissione ha invitato «Bolicert Ltd» a fornire un certificato di accreditamento valido rilasciato da IOAS (l'organismo di accreditamento di «Bolicert Ltd») e ad adottare provvedimenti correttivi appropriati e tempestivi in conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007. IOAS ha informato la Commissione di aver deciso di revocare la sospensione dal momento che le informazioni ricevute sui provvedimenti correttivi intrapresi da «Bolicert Ltd» sono state ritenute soddisfacenti. Sulla base di tale informazione, la Commissione ha concluso che è giustificato includere di nuovo «Bolicert Ltd» nell'elenco dell'allegato IV alle stesse condizioni precedenti la sospensione. |
(14) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB Srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F ad Albania, Algeria, Emirati Arabi Uniti e Sud Africa, per la categoria di prodotti A all'Uganda, per le categorie di prodotti A e D ad Afghanistan, Armenia, Etiopia, Ghana, Nigeria, Senegal e Uzbekistan, per le categorie di prodotti A, D ed E a Bielorussia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Serbia, Thailandia, Tagikistan e Turkmenistan, per le categorie di prodotti A, B, D ed E ad Azerbaigian, Kirghizistan e Ucraina, per le categorie di prodotti A, B e D al Qatar e per la categoria di prodotti D alla Tunisia. |
(15) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B, C, D, E ed F a Brunei, Isole Cook, Polinesia francese, Georgia, Grenada, Guyana, Giordania, Kuwait, Libano, Papua Nuova Guinea, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Tagikistan, Turkmenistan e Venezuela, per le categorie di prodotti B, C, D (limitatamente al vino) ed E all'Australia, per le categorie di prodotti C ed E alla Nuova Zelanda, per la categoria di prodotti B a Tonga e Tunisia e per la categoria di prodotti F a Tuvalu. |
(16) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti D (vino) ed E all'Argentina, di estendere il riconoscimento per Giappone, Kirghizistan e Zimbabwe alla categoria di prodotti B, il riconoscimento per Georgia e Mozambico alla categoria di prodotti E e il riconoscimento per Paraguay e Uruguay alla categoria di prodotti F. |
(17) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Bolivia, Colombia e Laos, per le categorie di prodotti A, C, D ed E al Cile, per la categoria di prodotti D alla Costa Rica e per le categorie di prodotti C e D (prodotti di acquacultura trasformati) agli Stati Uniti. |
(18) |
«IMOswiss AG» ha informato la Commissione della cessazione, a partire del 1o gennaio 2018, delle sue attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuta e che a partire da tale data non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(19) |
«Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» ha informato la Commissione di aver modificato il suo indirizzo Internet. |
(20) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Letis S.A.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Afghanistan, Etiopia, Iran, Kazakhstan, Moldova, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turchia e Ucraina. |
(21) |
«Organic agriculture certification Thailand» ha informato la Commissione di aver cambiato nome in «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» e indirizzo. |
(22) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Control System» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Bosnia-Erzegovina. |
(23) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Standard» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il riconoscimento per Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova e Russia alla categoria di prodotti B e di estendere il proprio riconoscimento al vino. |
(24) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organska Kontrola» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D al Kosovo (4). |
(25) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «ORSER» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan e Nepal. |
(26) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» per le categorie di prodotti A e D in relazione a Bolivia, Ecuador, Messico, Marocco, Perù e Turchia. |
(27) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Tse-Xin Organic Certification Corporation» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Tse-Xin Organic Certification Corporation» per le categorie di prodotti A e D in relazione a Taiwan. |
(28) |
DAkks, organismo di accreditamento nel campo dell'agricoltura biologica, ha informato la Commissione della sua decisione di sospendere l'accreditamento di «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)». A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento, alla luce delle informazioni ricevute o quando l'organismo di controllo non ha fornito le informazioni richieste. La commissione ha invitato l'«Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)» a fornire un certificato di accreditamento valido e ad adottare provvedimenti correttivi appropriati e tempestivi in conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha ricevuto una risposta soddisfacente entro il termine fissato. L'inclusione dell'«Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)» nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti. |
(29) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 (*1), include «IMOcert Latinoamérica Ltda» nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti per le categorie di prodotti A e B in relazione all'Argentina e per la categoria di prodotti A in relazione alla Costa Rica. Poiché Argentina e Costa Rica sono incluse nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 rispettivamente per le categorie di prodotti A e B e per la categoria di prodotti A, «IMOcert Latinoamérica Ltda» non avrebbe potuto essere riconosciuto per questi paesi per tali categorie di prodotti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 in conformità con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il riconoscimento per queste categorie di prodotti in relazione a tali paesi dovrebbe pertanto essere soppresso. La Commissione ha chiesto a «IMOcert Latinoamérica Ltda» di non certificare prodotti appartenenti a tali categorie di prodotti sulla base dell'erroneo riferimento a tali categorie di prodotti in relazione ad Argentina e Costa Rica. |
(30) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 (5), contiene il nuovo modello del certificato di ispezione per le importazioni di prodotti biologici nell'ambito del nuovo sistema di certificazione elettronica cui si riferisce l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. In tale allegato, la nota corrispondente alla casella 12 del certificato si riferisce erroneamente alla casella 24 invece che alla casella 21. Tale errore dovrebbe essere rettificato. |
(31) |
Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(32) |
La soppressione di «IMOcert Latinoamérica Ltda» dovrebbe essere applicata retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 e la soppressione di «IMOswiss AG» dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2018. |
(33) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
3) |
L'allegato V è rettificato conformemente all'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 12 dell'allegato II si applica a decorrere dal 12 giugno 2017.
Il punto 13 dell'allegato II si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6).
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
Il testo relativo alla Costa Rica è così modificato:
|
2) |
Nel testo relativo al Giappone, il punto 5 è così modificato:
|
3) |
Nel testo relativo alla Nuova Zelanda, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
4) |
Il testo relativo alla Repubblica di Corea è così modificato:
|
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:
1) |
In tutto l'allegato, al punto 5 di tutte le voci, la data «30 giugno 2018» è sostituita da «30 giugno 2021». |
2) |
Nel testo relativo ad «Albinspekt», il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
3) |
Dopo il testo relativo a «Balkan Biocert Skopje» è inserito il nuovo testo seguente: «“BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.”
|
4) |
Dopo il testo relativo a «Bioagricert S.r.l.» è inserito il nuovo testo seguente: «“BIOCert Indonesia”
|
5) |
Nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
6) |
Dopo il testo relativo a «Bio Latina Certificadora» è inserito il nuovo testo seguente: «“Bolicert Ltd.”,
|
7) |
Nel testo relativo a «CCPB Srl»:
|
8) |
Il testo relativo a «Control Union Certifications» è così modificato:
|
9) |
Nel testo relativo a «Ecocert SA» il punto 3 è così modificato:
|
10) |
Il testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» è modificato come segue:
|
11) |
Il testo relativo a «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)» è soppresso. |
12) |
Nel testo relativo a «IMOcert Latinoamérica Ltda.», al punto 3, le righe relative ad Argentina e Costa Rica sono sostituite dalle seguenti:
|
13) |
Il testo relativo a «IMOswiss AG» è soppresso. |
14) |
Nel testo relativo a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
15) |
Nel testo relativo a «Letis S.A», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
16) |
Il testo relativo a «Organic agriculture certification Thailand» è così modificato:
|
17) |
Nel testo relativo a «Organic Control System», al punto 3, la riga seguente è inserita nell'ordine dei numeri di codice:
|
18) |
Il testo relativo a «Organic Standard» è così modificato:
|
19) |
Nel testo relativo a «Organska Kontrola», al punto 3, la riga seguente è inserita nell'ordine dei numeri di codice:
|
20) |
Nel testo relativo a «ORSER», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:
|
21) |
Dopo il testo relativo a «Quality Partner» è inserito il nuovo testo seguente: «“Servicio de Certificación CAAE S.L.U.”
|
22) |
Dopo il testo relativo a «Suolo e Salute srl» è inserito il nuovo testo seguente: «“Tse-Xin Organic Certification Corporation”
|
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»
ALLEGATO III
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008, il riferimento alla «casella 24», nella nota alla casella 12, è sostituito da «casella 21».