This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R0964
Council Regulation (EU) 2017/964 of 8 June 2017 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 146 del 9.6.2017, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0267 | aggiunta | allegato IIa | 10/06/2017 | |
Modifies | 32012R0267 | sostituzione | articolo 2a paragrafo 5 | 10/06/2017 | |
Modifies | 32012R0267 | sostituzione | articolo 3a paragrafo 6 | 10/06/2017 | |
Modifies | 32012R0267 | aggiunta | articolo 3a paragrafo 6a | 10/06/2017 | |
Modifies | 32012R0267 | sostituzione | articolo 3c paragrafo 2 | 10/06/2017 | |
Modifies | 32012R0267 | aggiunta | articolo 3c paragrafo 2a | 10/06/2017 | |
Modifies | 32012R0267 | sostituzione | articolo 3d paragrafo 2 | 10/06/2017 | |
Modifies | 32012R0267 | aggiunta | articolo 3d paragrafo 2a | 10/06/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32017R0964R(01) | (BG) |
9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/964 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
A norma dell'articolo 26 quater della decisione 2010/413/PESC, deve essere soggetto all'approvazione della commissione congiunta l'approvvigionamento dall'Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di certi beni connessi al nucleare. |
(3) |
A norma dell'articolo 26 quinquies della decisione 2010/413/PESC, gli Stati membri che svolgono attività di fornitura, vendita o trasferimento all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese dei beni ivi menzionati devono assicurare di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di tali beni. |
(4) |
L'8 giugno 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/974 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC. |
(5) |
La decisione (PESC) 2017/974 sostituisce, all'articolo 26 quater della decisione 2010/413/PESC, l'obbligo di ottenere l'approvazione della commissione congiunta con l'obbligo di informare quest'ultima di qualsiasi approvvigionamento dei beni in questione. La decisione (PESC) 2017/974 modifica inoltre l'articolo 26 quinquies della decisione 2010/413/PESC imponendo agli Stati membri di ottenere, prima di autorizzare qualsiasi operazione ivi menzionata, informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito. |
(6) |
L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è così modificato:
1) |
All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo Stato membro interessato informa la commissione congiunta delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, lettera e), e di tutte le autorizzazioni relative all'acquisto, all'importazione o al trasporto dall'Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, originari o meno dell'Iran.» |
2) |
L'articolo 3 bis è così modificato:
|
3) |
L'articolo 3 quater è così modificato:
|
4) |
L'articolo 3 quinquies così modificato:
|
5) |
Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato II bis. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017
Per il Consiglio
Il presidente
U. REINSALU
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 143).
ALLEGATO
ALLEGATO II bis
Dichiarazione di uso finale di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 6 e all'articolo 3 quater, paragrafo 2, e all'articolo 3 quinques, paragrafo 2, lettera b)
(Intestazione dell'utente finale/del destinatario nel paese di destinazione finale)
DICHIARAZIONE DI USO FINALE
(se rilasciata dall'autorità governativa, inserire un numero di identificazione unico n. …)
A. PARTI
1. |
Esportatore (nome, indirizzo e estremi) |
2. |
Destinatario (nome, indirizzo e estremi) |
3. |
Utente finale (se diverso dal destinatario) |
4. |
Paese di destinazione finale |
B. ARTICOLI
1. |
Articoli (descrizione dettagliata degli articoli) |
2. |
Quantità (Unità)/Peso |
3. |
Uso finale (Scopo specifico per il quale saranno utilizzati gli articoli. Se gli articoli sono destinati ad essere incorporati o utilizzati per lo sviluppo, la produzione, l'uso o la riparazione di un altro articolo, descrivere l'articolo in questione, il suo scopo e il suo utilizzatore finale) |
4. |
Specificare la destinazione finale degli articoli (a meno che il destinatario agisca in quanto operatore commerciale, venditore all'ingrosso o rivenditore e non sia a conoscenza della destinazione finale degli articoli) |
C. DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO STRANIERO
C.1 Il destinatario agisce in quanto utente finale
A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6,e,dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, il richiedente un'autorizzazione deve presentare la presente dichiarazione di uso finale ovvero un documento equivalente che contenga informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.
Dichiariamo (dichiaro) che gli articoli descritti nella sezione B forniti dall'esportatore indicato nella sezione A.1:
1. |
saranno utilizzati unicamente per gli scopi descritti nella sezione B.3 e che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente, sono destinati a un uso finale nel paese indicato nella sezione A.4, nel luogo specificato nella sezione B.4; |
2. |
che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente:
|
C.2 Il destinatario agisce in quanto operatore commerciale, venditore all'ingrosso o rivenditore (da compilare solo se la sezione C.1 non è applicabile)
A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6, dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, il richiedente un'autorizzazione deve presentare la presente dichiarazione di uso finale ovvero un documento equivalente che contenga informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.
Dichiariamo (dichiaro) che gli articoli descritti nella sezione B forniti dall'esportatore indicato nella sezione A.1:
1. |
saranno utilizzati unicamente per gli scopi descritti nella sezione B.3 e che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente, sono destinati a un uso finale nel paese indicato nella sezione A.4; |
2. |
che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente:
|
FIRMA |
|
… Luogo Data |
… Firma originale dell'utente finale/del destinatario |
… Timbro/Marchio ufficiale dell'impresa |
… Nome e qualifica del firmatario in stampatello |
Se pertinente:
Timbro della Camera di commercio
(o di altra autorità di autentificazione)