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Document 32017R0964

    Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    GU L 146 del 9.6.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/964/oj

    9.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 146/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/964 DEL CONSIGLIO

    dell'8 giugno 2017

    che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

    (2)

    A norma dell'articolo 26 quater della decisione 2010/413/PESC, deve essere soggetto all'approvazione della commissione congiunta l'approvvigionamento dall'Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di certi beni connessi al nucleare.

    (3)

    A norma dell'articolo 26 quinquies della decisione 2010/413/PESC, gli Stati membri che svolgono attività di fornitura, vendita o trasferimento all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese dei beni ivi menzionati devono assicurare di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di tali beni.

    (4)

    L'8 giugno 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/974 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC.

    (5)

    La decisione (PESC) 2017/974 sostituisce, all'articolo 26 quater della decisione 2010/413/PESC, l'obbligo di ottenere l'approvazione della commissione congiunta con l'obbligo di informare quest'ultima di qualsiasi approvvigionamento dei beni in questione. La decisione (PESC) 2017/974 modifica inoltre l'articolo 26 quinquies della decisione 2010/413/PESC imponendo agli Stati membri di ottenere, prima di autorizzare qualsiasi operazione ivi menzionata, informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.

    (6)

    L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è così modificato:

    1)

    All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Lo Stato membro interessato informa la commissione congiunta delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, lettera e), e di tutte le autorizzazioni relative all'acquisto, all'importazione o al trasporto dall'Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, originari o meno dell'Iran.»

    2)

    L'articolo 3 bis è così modificato:

    a)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»;

    b)

    è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

    «6 bis.   Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a) in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

    3)

    L'articolo 3 quater è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

    4)

    L'articolo 3 quinquies così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 garantisce che:

    a)

    tutte le attività siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG; e

    b)

    fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione d'uso finale, essapuò chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»

    5)

    Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato II bis.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    U. REINSALU


    (1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

    (2)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 143).


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO II bis

    Dichiarazione di uso finale di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 6 e all'articolo 3 quater, paragrafo 2, e all'articolo 3 quinques, paragrafo 2, lettera b)

    (Intestazione dell'utente finale/del destinatario nel paese di destinazione finale)

    DICHIARAZIONE DI USO FINALE

    (se rilasciata dall'autorità governativa, inserire un numero di identificazione unico n. …)

    A.   PARTI

    1.

    Esportatore (nome, indirizzo e estremi)

    2.

    Destinatario (nome, indirizzo e estremi)

    3.

    Utente finale (se diverso dal destinatario)

    4.

    Paese di destinazione finale

    B.   ARTICOLI

    1.

    Articoli (descrizione dettagliata degli articoli)

    2.

    Quantità (Unità)/Peso

    3.

    Uso finale (Scopo specifico per il quale saranno utilizzati gli articoli. Se gli articoli sono destinati ad essere incorporati o utilizzati per lo sviluppo, la produzione, l'uso o la riparazione di un altro articolo, descrivere l'articolo in questione, il suo scopo e il suo utilizzatore finale)

    4.

    Specificare la destinazione finale degli articoli (a meno che il destinatario agisca in quanto operatore commerciale, venditore all'ingrosso o rivenditore e non sia a conoscenza della destinazione finale degli articoli)

    C.   DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO STRANIERO

    C.1   Il destinatario agisce in quanto utente finale

    A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6,e,dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, il richiedente un'autorizzazione deve presentare la presente dichiarazione di uso finale ovvero un documento equivalente che contenga informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.

    Dichiariamo (dichiaro) che gli articoli descritti nella sezione B forniti dall'esportatore indicato nella sezione A.1:

    1.

    saranno utilizzati unicamente per gli scopi descritti nella sezione B.3 e che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente, sono destinati a un uso finale nel paese indicato nella sezione A.4, nel luogo specificato nella sezione B.4;

    2.

    che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente:

    non saranno utilizzati nell'ambito di attività di esplosione nucleare o di attività attinenti al ciclo del combustibile nucleare non soggette a misure di salvaguardia,

    non saranno utilizzati per scopi collegati a armi chimiche, biologiche o nucleari o a missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi,

    saranno utilizzati solo per usi finali civili,

    non saranno ritrasferiti all'interno dell'Iran senza che lo Stato esportatore sia stato preventivamente informato.

    C.2   Il destinatario agisce in quanto operatore commerciale, venditore all'ingrosso o rivenditore (da compilare solo se la sezione C.1 non è applicabile)

    A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6, dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, il richiedente un'autorizzazione deve presentare la presente dichiarazione di uso finale ovvero un documento equivalente che contenga informazioni sull'utilizzo finale e sulla destinazione finale di ciascun articolo fornito.

    Dichiariamo (dichiaro) che gli articoli descritti nella sezione B forniti dall'esportatore indicato nella sezione A.1:

    1.

    saranno utilizzati unicamente per gli scopi descritti nella sezione B.3 e che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente, sono destinati a un uso finale nel paese indicato nella sezione A.4;

    2.

    che gli articoli o le loro riproduzioni, se pertinente:

    non saranno utilizzati nell'ambito di attività di esplosione nucleare o di attività attinenti al ciclo del combustibile nucleare non soggette a misure di salvaguardia,

    non saranno utilizzati per scopi collegati a armi chimiche, biologiche o nucleari o a missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi,

    saranno utilizzati solo per usi finali civili,

    saranno consegnati a terzi o a imprese terze a condizione che questi/e ultimi/e accettino come vincolanti gli impegni contenuti nella dichiarazione di cui sopra e siano di notoria fiducia ed affidabilità nel rispetto di tali impegni.

    FIRMA

     

    Luogo Data

    Firma originale dell'utente finale/del destinatario

    Timbro/Marchio ufficiale dell'impresa

    Nome e qualifica del firmatario in stampatello

    Se pertinente:

    Timbro della Camera di commercio

    (o di altra autorità di autentificazione)

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