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Document 32017R0195
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/195 of 3 February 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of several active substances listed in Part B of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 686/2012 (AIR IV renewal programme) (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/0512
GU L 31 del 4.2.2017, p. 21–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0540 | sostituzione | allegato pag. A testo | 24/02/2017 | |
Modifies | 32011R0540 | sostituzione | allegato pag. B testo | 24/02/2017 |
4.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/195 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. La parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3) . L'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione per motivi che sfuggono al controllo del richiedente. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(3) |
Considerati il tempo e le risorse necessari a completare la valutazione delle domande di rinnovo delle numerose approvazioni di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 6104 (4) è stato stabilito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa le priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(4) |
Le priorità delle sostanze ritenute a basso rischio dovrebbero essere stabilite in conformità alla decisione di esecuzione C(2016) 6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenuto conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione, tale periodo dovrebbe corrispondere a un anno per le sostanze attive: solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberellina, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, silicato di sodio e alluminio, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea. |
(5) |
Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione per il bifenthrin, il cimoxanil e il metazaclor e prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive: estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, fosfuro di alluminio, carburo di calcio, fosfuro di calcio, denatonio benzoato, dodemorf, etilene, imidacloprid, fosfuro di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di citronella, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine e sulcotrione. |
(6) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva. |
(7) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
A) |
La parte A è così modificata:
|
B) |
Nella parte B, alla riga 23, «Bifenthrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2021»; |