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Document 32016R2225
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2225 of 5 December 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2225 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2225 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2016/8365
GU L 336 del 10.12.2016, p. 25–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2225 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo cilindrico composto per la maggior parte da acciaio (diverso dall'acciaio colato), avente lunghezza di circa 35 cm e diametro di circa 19 cm nel punto di massima larghezza (cosiddetto «rullo»). Fra i componenti principali si annoverano: un corpo cilindrico con solco graduato per la guida del cingolo; un albero altamente levigato e due boccole e collari in bronzo su entrambe le estremità. L'articolo è progettato per l'uso con i cingoli di un escavatore di tipo cingolato in abbinamento con altri rulli analoghi per la guida longitudinale e laterale del cingolo. Cfr. immagine (*1) |
8431 49 80 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8431 , 8431 49 e 8431 49 80 . La classificazione nella voce 8708 come parte o accessorio degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 è esclusa poiché l'articolo non è progettato per essere usato con autoveicoli di tali voci. Le caratteristiche oggettive dell'articolo (dimensioni e forma) sono quelle di un rullo progettato per l'uso con il cingolo di un escavatore di tipo cingolato della voce 8429 . L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8431 49 80 come «altra parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 », diversa da quelle in acciaio colato. |
(*1) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.