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Document 32016R0099

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 21 del 28.1.2016, p. 21–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/99/oj

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/99 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 5, e l'articolo 116, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il processo volto a istituire e aggiornare la classificazione dei soggetti dei gruppi operanti nell'Unione e nei paesi terzi dovrebbe essere guidato dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri potenziali del collegio abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire il loro contributo a tale processo, per assicurare che tutti i soggetti del gruppo siano identificati in modo efficiente e la loro classificazione rispecchi informazioni accurate e aggiornate su detti soggetti, comprese le succursali del gruppo. La classificazione dovrebbe essere eseguita per mezzo di un modello comune allo scopo di facilitarne l'esecuzione, garantire che tutte le informazioni necessarie siano raccolte e rispecchiate nella classificazione del gruppo di enti e ridurre i costi per il rispetto della normativa che sono a carico sia dell'autorità di vigilanza su base consolidata o delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, sia degli altri membri del collegio.

(2)

Se intende invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative, le autorità di vigilanza di paesi terzi e altre autorità rilevanti a partecipare al collegio in qualità di osservatori, l'autorità di vigilanza su base consolidata deve provvedere a che i membri del collegio siano informati in anticipo di tale intenzione e abbiano a disposizione un periodo di tempo sufficiente per valutare, accogliere o respingere la proposta. Ai fini di una gestione adeguata del processo, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe invitare dapprima le autorità in possesso dei requisiti per diventare membri del collegio e successivamente i potenziali osservatori del collegio.

(3)

Prima di accettare l'invito dell'autorità di vigilanza su base consolidata, i potenziali osservatori del collegio dovrebbero essere a conoscenza delle condizioni per la loro partecipazione concordate dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe essere tenuta a includere le condizioni per la partecipazione degli osservatori negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio.

(4)

Il processo di conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbe essere guidato dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri del collegio abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi agli accordi proposti, comprese le condizioni per la partecipazione degli osservatori. Gli accordi conclusi dai collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere elaborati sulla base di un modello comune per garantire che siano coerenti sotto il profilo della struttura e delle disposizioni contemplate ma, allo stesso tempo, siano sufficientemente flessibili da consentire l'inserimento di accordi e intese specifici del collegio.

(5)

Durante l'organizzazione delle consultazioni con i membri del collegio sui diversi aspetti operativi del lavoro del collegio stesso, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe comunicare chiaramente un termine di tempo adeguato per la presentazione di osservazioni e pareri da parte dei membri del collegio.

(6)

In considerazione dei diversi compiti di vigilanza che l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio devono svolgere, nonché della complessità di tali compiti, la frequenza minima prevista per le riunioni del collegio dovrebbe essere fissata in una volta l'anno.

(7)

Considerato che i collegi delle autorità di vigilanza possono essere organizzati in sottostrutture differenti, è essenziale garantire che tutti i membri del collegio siano informati tempestivamente e adeguatamente delle discussioni e delle decisioni adottate nell'ambito di sottostrutture specifiche.

(8)

Per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate tra l'autorità di vigilanza su base consolidata o le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio, i collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere incoraggiati a servirsi di mezzi di comunicazione protetti.

(9)

Affinché i collegi delle autorità di vigilanza possano operare in modo efficiente ed efficace è necessario che i loro membri si scambino tutte le informazioni necessarie per poter valutare e adottare misure atte a tutelare gli interessi dei depositanti e degli investitori nei rispettivi Stati membri nonché la stabilità finanziaria all'interno dell'Unione. Pertanto l'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora ritenga che una determinata informazione non sia rilevante per un membro del collegio, dovrebbe giustificare la propria decisione dopo essersi consultata con il membro in questione e avergli fornito tutti gli elementi necessari per valutare la rilevanza dell'informazione.

(10)

Qualora il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni riveli l'esistenza di carenze ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, è essenziale che l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo interessati da tali carenze collaborino per valutare la sostanzialità delle carenze e decidere misure adeguate. Qualsiasi decisione riguardante l'imposizione di maggiorazioni del capitale o la revoca del metodo autorizzato dovrebbe essere adottata congiuntamente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio interessati.

(11)

Per agevolare l'individuazione di segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità di cui tener conto nella relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità, è importante che l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio stabiliscano in anticipo una serie di indicatori da scambiare almeno una volta l'anno. Ai fini della coerenza e della comparabilità, tali indicatori dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati relativi alla vigilanza raccolti dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2).

(12)

Il processo di definizione e aggiornamento di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza dovrebbe essere guidato dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, le quali dovrebbero garantire che i membri del collegio abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire contributi al quadro proposto.

(13)

In una situazione di emergenza si dovrebbe garantire una cooperazione efficiente ed efficace tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e tutti i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza; andrebbe garantito altresì che la valutazione della situazione di emergenza, la risposta in termini di vigilanza alla situazione di emergenza e il monitoraggio e l'aggiornamento di tale risposta siano attuati in modo coordinato e con un adeguato coinvolgimento dell'autorità di vigilanza su base consolidata e di tutti i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. Inoltre, l'autorità di vigilanza su base consolidata deve tenere informati tutti i membri del collegio sugli elementi principali delle decisioni adottate o sulle informazioni scambiate per gestire la situazione di emergenza.

(14)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, dato che riguardano il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. Al fine di garantire la coerenza tra le presenti disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e di agevolare una visione complessiva nonché un accesso unico alle disposizioni da parte delle persone soggette agli obblighi da esse previsti, è auspicabile che tutte le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 51, paragrafo 5, e all'articolo 116, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE siano incluse in un unico regolamento.

(15)

Considerato che nell'Unione europea i collegi delle autorità di vigilanza sono istituiti per la maggior parte in conformità dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, appare più opportuno determinare il funzionamento operativo dei collegi di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE prima di quello dei collegi di cui all'articolo 51 della stessa, costituendo i primi un caso di carattere generale, i secondi un caso speciale.

(16)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(17)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (in appresso «i collegi») istituiti in conformità dell'articolo 116 e dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

CAPO 2

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEI COLLEGI ISTITUITI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 116 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

SEZIONE 1

Istituzione e funzionamento dei collegi

Articolo 2

Istituzione e aggiornamento della classificazione di un gruppo di enti

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone il progetto di classificazione predisposto a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (4) alle autorità in possesso dei requisiti necessari per diventare membri del collegio conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 (in appresso «membri potenziali del collegio»), invitandole a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

2.   Per mettere a punto la classificazione, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata valuta tutti i pareri e le riserve espressi dai membri potenziali del collegio.

3.   Immediatamente dopo aver messo a punto la classificazione del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata la trasmette a tutti i membri potenziali del collegio.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna la classificazione, secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3, almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza in caso di modifiche significative della struttura del gruppo.

5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato I per istituire e aggiornare la classificazione di un gruppo di enti.

Articolo 3

Istituzione dei collegi

1.   Per istituire un collegio l'autorità di vigilanza su base consolidata si attiene alla seguente procedura:

a)

spedisce gli inviti alle autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98;

b)

notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare le autorità competenti di succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/98;

c)

notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare l'autorità di vigilanza di un paese terzo a partecipare al collegio in qualità di osservatore conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98;

d)

notifica ai membri del collegio che hanno accettato l'invito di cui al paragrafo 3 del presente articolo la propria intenzione di invitare una delle autorità citate all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/98 a partecipare al collegio in qualità di osservatore.

Ai fini del primo comma, lettere b), c) e d), la notifica è accompagnata dalla proposta dell'autorità di vigilanza su base consolidata relativa alle condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio, che devono essere incluse negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all'articolo 5, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Ai fini del primo comma, lettera c), la notifica è accompagnata altresì dal parere dell'autorità di vigilanza su base consolidata relativo alla valutazione dell'equivalenza dei requisiti di riservatezza e segreto professionale applicabili all'autorità di vigilanza del paese terzo.

La notifica citata nel secondo comma stabilisce una scadenza adeguata entro cui qualsiasi membro dissenziente del collegio può esprimere e motivare pienamente per iscritto le proprie obiezioni contro qualsiasi aspetto della proposta o del parere dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

2.   Se entro la scadenza stabilita non è presentata alcuna obiezione, l'autorità di vigilanza desume che tutti i membri del collegio sono d'accordo sulla proposta; a questo punto detta autorità invita l'autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) o d), a diventare osservatore del collegio. L'invito è accompagnato dalle condizioni per la partecipazione degli osservatori concordate dai membri del collegio e incluse negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione.

3.   Le autorità che ricevono l'invito a diventare membri od osservatori acquisiscono il rispettivo status dopo aver accettato l'invito. Le autorità che ricevono l'invito a diventare osservatori accettano anche le condizioni per la partecipazione degli osservatori così come notificate loro dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

4.   Le autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), possono chiedere di diventare osservatori di un collegio. La relativa richiesta è inviata all'autorità di vigilanza su base consolidata. Qualora decida di invitare dette autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori, l'autorità di vigilanza su base consolidata applica le procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), a seconda del caso.

Articolo 4

Stesura e aggiornamento di elenchi di contatti

1.   Per comunicare con i membri e gli osservatori del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata conserva e condivide mediante il modulo di cui all'allegato II tutti i dati di contatto, compresi quelli per i contatti fuori dell'orario di lavoro da utilizzare durante le situazioni di emergenza. L'elenco dei contatti e quello dei contatti di emergenza sono allegati agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   I membri del collegio forniscono i propri dati di contatto all'autorità di vigilanza su base consolidata e le comunicano senza indebito ritardo qualsiasi variazione dei dati stessi.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio le eventuali versioni aggiornate dell'elenco dei contatti e dell'elenco dei contatti di emergenza.

Articolo 5

Conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara la propria proposta per la conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la propria proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

3.   Per mettere a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata considera tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato inserimento.

4.   Immediatamente dopo aver messo a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata li trasmette ai membri del collegio.

5.   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio lo reputino necessario, l'applicazione degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione è messa alla prova mediante simulazioni o in altri modi adeguati.

6.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio valutano la necessità di modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione in caso di variazioni di uno qualsiasi dei loro elementi, conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione sono modificati in caso di variazioni nella composizione del collegio.

L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio rivedono a intervalli periodici stabiliti dagli accordi scritti di coordinamento e cooperazione gli elementi di detti accordi che si riferiscono al quadro del collegio in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse.

7.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.

8.   Per concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione l'autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all'allegato II.

Articolo 6

Aspetti operativi delle riunioni e delle attività del collegio

1.   I collegi si riuniscono fisicamente almeno una volta l'anno. Tuttavia, con il consenso di tutti i membri del collegio e tenuto conto delle specificità del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata può stabilire una diversa frequenza delle riunioni fisiche del collegio.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce chiaramente gli obiettivi delle riunioni del collegio, assicura che essi siano rispecchiati nell'ordine del giorno delle riunioni e invita tutti i membri del collegio a proporre punti aggiuntivi dell'ordine del giorno. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri del collegio per i punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato inserimento nell'ordine del giorno.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio impegnati in un'attività o una riunione particolare del collegio si scambiano con ampio anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti alla riunione del collegio di contribuire attivamente alle discussioni.

SEZIONE 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 7

Quadro generale per lo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, i membri del collegio e gli osservatori

1.   Se le ha ricevute da un membro del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98:

a)

agli altri membri del collegio;

b)

agli osservatori, ove lo reputi opportuno e conforme alle condizioni della loro partecipazione al collegio.

2.   Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni citate al paragrafo 1 non sia rilevante per un determinato membro del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell'informazione in questione per consentirgli di determinarne l'effettiva rilevanza.

3.   Se il collegio è organizzato in sottostrutture differenti, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene tutti i membri del collegio pienamente e tempestivamente informati sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Articolo 8

Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni

1.   Qualora uno degli enti autorizzati in uno Stato membro, compreso l'ente impresa madre nell'UE, non soddisfi più i requisiti per l'uso di un metodo interno conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 4 o 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363, del regolamento (UE) n. 575/2013, o qualora uno dei membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 abbia individuato carenze conformemente all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il membro del collegio in questione collaborano e si consultano pienamente per concordare la revoca dell'autorizzazione all'uso del metodo interno, imporre maggiorazioni di capitale o limitare l'uso del metodo interno come specificato all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), di detto regolamento delegato.

2.   La decisione di revocare un metodo autorizzato è adottata congiuntamente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri rilevanti del collegio che sono responsabili della vigilanza sui soggetti che applicano il metodo autorizzato e sono interessati dalle carenze individuate ai sensi del paragrafo 1. La cooperazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri rilevanti del collegio segue la procedura prevista dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (5).

3.   La decisione di imporre maggiorazioni di capitale è adottata secondo la procedura per le decisioni congiunte sul capitale conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica a tutti gli altri membri del collegio le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 qualora ritenga che tali informazioni siano tali da interessare altre attività del collegio o siano essenziali per l'adempimento dei compiti di altri membri del collegio.

Articolo 9

Notifica di estensioni o modifiche non sostanziali dei metodi interni

1.   In caso di estensioni o modifiche non sostanziali dei metodi interni che interessano uno degli enti autorizzati in uno Stato membro, compresa l'impresa madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa senza indugio tutti i membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Il membro rilevante del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata le estensioni o modifiche non sostanziali che interessano uno degli enti sottoposti alla vigilanza di tale membro rilevante del collegio.

3.   Qualora nutra dubbi riguardo alla non sostanzialità di un'estensione o una modifica, il membro rilevante del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 ne informa l'autorità di vigilanza su base consolidata, che trasmette tale informazione agli altri membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Qualora nutra dubbi riguardo alla non sostanzialità di un'estensione o una modifica, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa tutti i membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98.

L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 discutono in dettaglio di tali dubbi per giungere a una posizione comune sulla sostanzialità dell'estensione o della modifica.

4.   Qualora reputino che l'ente interessato abbia erroneamente classificato non sostanziali le estensioni o le modifiche di un metodo interno, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri rilevanti del collegio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98 ne informano senza indugio tale ente.

Articolo 10

Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che partecipano all'elaborazione di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo citato, stabiliscono di comune accordo gli indicatori necessari per l'individuazione dei segni premonitori, dei rischi potenziali e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Detti indicatori sono calcolati sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti presso gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Gli indicatori concordati sono riportati negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Ciascun membro del collegio citato al paragrafo 1 comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, ove pertinenti, i valori degli indicatori concordati per gli enti sottoposti alla propria vigilanza.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica a ciascun membro del collegio citato al paragrafo 1 i valori di cui al paragrafo 2 e i valori degli indicatori concordati per l'impresa madre nell'UE e a livello consolidato.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio citati al paragrafo 1 si scambiano i valori degli indicatori concordati almeno una volta l'anno, o con maggiore frequenza ove stabilito da dette autorità competenti.

Articolo 11

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

1.   Dopo che sono state adottate le decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, i membri del collegio forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata i propri contributi per la definizione del programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Dopo aver ricevuto i contributi dei membri del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di programma di revisione prudenziale del collegio.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di programma di revisione prudenziale del collegio ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri sulle aree di lavoro congiunto e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

4.   Al fine di mettere a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato inserimento.

5.   Immediatamente dopo aver messo a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata lo trasmette ai membri del collegio.

6.   Il programma di revisione prudenziale del collegio è aggiornato almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza ove ritenuto necessario sulla scorta del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, ovvero a seguito di decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della stessa direttiva.

7.   L'autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna il programma di revisione prudenziale del collegio secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 5.

SEZIONE 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse

Articolo 12

Istituzione e aggiornamento del quadro del collegio per le situazioni di emergenza

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una proposta per l'istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata sottopone la proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiega i motivi della loro mancata inclusione.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio la versione finale del quadro del collegio per le situazioni di emergenza.

5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio valutano almeno una volta l'anno la necessità di aggiornare il quadro del collegio per le situazioni di emergenza.

6.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio aggiornano il quadro del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 13

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente autorizzato o una succursale del gruppo stabilita in uno Stato membro, l'autorità di vigilanza su base consolidata lo comunica senza indebito indugio all'ABE e al membro del collegio responsabile della vigilanza sull'ente o sulla succursale che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

2.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente autorizzato o una succursale del gruppo stabilita in uno Stato membro, il membro del collegio lo comunica senza indebito indugio all'autorità di vigilanza su base consolidata.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti gli altri membri del collegio siano adeguatamente informati sugli elementi principali:

a)

della valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza di cui all'articolo 14;

b)

della risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 15, comprese le azioni adottate o di cui è pianificata l'adozione, e del relativo monitoraggio ai sensi dell'articolo 16;

c)

delle misure di intervento precoce adottate conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a seconda del caso, tenendo conto della necessità di coordinamento di dette misure ai sensi dell'articolo 30 della stessa direttiva o della definizione delle condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della stessa direttiva.

4.   Qualora il coinvolgimento dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle autorità di risoluzione delle filiazioni o delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, di banche centrali, ministeri competenti e sistemi di garanzia dei depositi possa rendere più efficiente la risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza quale indicata all'articolo 15, l'autorità di vigilanza su base consolidata prende in considerazione il coinvolgimento di dette autorità.

5.   Se è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la situazione di emergenza è gestita dal membro del collegio responsabile della vigilanza sul soggetto del gruppo in questione, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 14

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina l'elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

2.   Il progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza riguarda i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati da tale situazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo.

3.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio responsabile della vigilanza su tale soggetto, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 15

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata guida l'elaborazione di una risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza per quanto riguarda il gruppo e i suoi soggetti che sono o possono essere interessati da tale situazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio responsabili della vigilanza su tali soggetti del gruppo.

2.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza è elaborata dal membro del collegio responsabile della vigilanza su tale soggetto, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata.

3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio adempiono i compiti citati ai paragrafi 1 e 2 senza indebito indugio.

4.   L'elaborazione della valutazione prudenziale coordinata di una situazione di emergenza quale indicata all'articolo 14 e l'elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.

Articolo 16

Monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2016/98, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina il monitoraggio dell'esecuzione delle azioni concordate indicate nella risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 15.

2.   I membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza informano l'autorità di vigilanza su base consolidata dell'andamento della situazione di emergenza e dell'esecuzione delle azioni concordate riguardanti, a seconda dei casi, i rispettivi soggetti del gruppo.

3.   Gli aggiornamenti sul monitoraggio della risposta prudenziale coordinata sono comunicati dall'autorità di vigilanza su base consolidata ai membri del collegio, inclusa l'ABE, e riguardano il gruppo e i suoi soggetti che sono o possono essere interessati.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza valutano la necessità di aggiornare la risposta prudenziale coordinata tenendo conto delle informazioni reciprocamente fornite durante il monitoraggio dell'attuazione della risposta.

5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono applicate senza indebito indugio.

CAPO 3

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEI COLLEGI ISTITUITI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

SEZIONE 1

Istituzione e funzionamento dei collegi

Articolo 17

Istituzione e aggiornamento della classificazione di un ente, istituzione di un collegio, istituzione e aggiornamento degli elenchi dei contatti e conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione

Per quanto riguarda i collegi istituiti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine istituiscono e aggiornano la classificazione di un ente, istituiscono un collegio, istituiscono e aggiornano gli elenchi dei contatti e concludono e modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente agli articoli da 2 a 5 nella misura adeguata.

Articolo 18

Aspetti operativi delle riunioni e delle attività del collegio

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine avviano una regolare cooperazione con i membri del collegio sotto forma, ad esempio, di riunioni o altre attività.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano ai membri del collegio, inclusa l'ABE, le riunioni e le attività del collegio organizzate e i relativi obiettivi.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine stabiliscono chiaramente gli obiettivi delle riunioni del collegio, assicurano che essi siano rispecchiati nei punti dell'ordine del giorno delle riunioni e invitano tutti i membri del collegio a proporre punti aggiuntivi dell'ordine del giorno. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di tutte le proposte avanzate dai membri del collegio per i punti dell'ordine del giorno e, su richiesta, spiegano i motivi del loro mancato inserimento nell'ordine del giorno.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio impegnati in un'attività o una riunione particolare del collegio distribuiscono con largo anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti al collegio di contribuire attivamente alle discussioni.

SEZIONE 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 19

Quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine, i membri del collegio e gli osservatori

1.   Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98, i membri del collegio trasmettono le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

ai membri del collegio;

b)

agli osservatori, ove lo reputino opportuno e conforme alle condizioni della loro partecipazione al collegio.

3.   Qualora ritengano che una delle informazioni di cui al paragrafo 1 non sia rilevante per un determinato membro del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano preventivamente tale membro e gli forniscono gli elementi salienti dell'informazione in questione per consentirgli di determinarne l'effettiva rilevanza.

4.   Se il collegio è organizzato in sottostrutture differenti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono tutti i membri del collegio pienamente e tempestivamente informati sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente l'intesa raggiunta al riguardo negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

Articolo 20

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

1.   I membri del collegio inviano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i propri contributi per la definizione del programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, conformemente all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Dopo aver ricevuto i contributi dei membri del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine preparano un progetto di programma di revisione prudenziale del collegio.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono il progetto di programma di revisione prudenziale del collegio ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri sulle aree di lavoro congiunto e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

4.   Al fine di mettere a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiegano i motivi del loro mancato inserimento.

5.   Immediatamente dopo aver messo a punto il programma di revisione prudenziale del collegio, le autorità competenti dello Stato membro d'origine lo trasmettono ai membri del collegio.

6.   Il programma di revisione prudenziale del collegio è aggiornato almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza ove ritenuto necessario sulla scorta del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.

7.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine aggiornano il programma di revisione prudenziale del collegio secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 5.

SEZIONE 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse e disposizioni finali

Articolo 21

Istituzione e aggiornamento del quadro del collegio per le situazioni di emergenza

1.   Ai fini dell'istituzione del quadro del collegio per le situazioni di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine preparano una proposta conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2016/98.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine sottopongono la proposta ai membri del collegio, invitandoli a formulare pareri e indicando una scadenza adeguata per la relativa presentazione.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio e, se necessario, spiegano i motivi del loro mancato inserimento.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono ai membri del collegio la versione finale del quadro del collegio per le situazioni di emergenza.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio valutano almeno una volta l'anno la necessità di aggiornare il quadro del collegio per le situazioni di emergenza.

6.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio aggiornano il quadro del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 22

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1.   Qualora vengano a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare l'ente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine lo comunicano senza indebito indugio all'ABE e ai membri del collegio.

2.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare una succursale stabilita nella sua giurisdizione, il membro del collegio lo comunica senza indebito indugio alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Articolo 23

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

Ai fini dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2016/98, le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono la valutazione prudenziale della situazione di emergenza ai membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza.

Articolo 24

Coordinamento e monitoraggio della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/98, le autorità competenti dello Stato membro d'origine elaborano una risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prendono in debita considerazione i pareri dei membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate da tale situazione di emergenza.

2.   Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano il monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste dalla risposta prudenziale.

3.   I membri del collegio informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'andamento della situazione di emergenza e dell'attuazione delle azioni concordate riguardanti le succursali comprese nella loro giurisdizione.

4.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano ai membri del collegio, inclusa l'ABE, gli aggiornamenti relativi al monitoraggio della risposta prudenziale.

5.   L'elaborazione della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza quale indicata all'articolo 23 e l'elaborazione della risposta prudenziale a tale situazione possono essere condotte in parallelo.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (cfr. la pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


ALLEGATO I

Modulo per la classificazione

Impresa madre nell'UE/società di partecipazione finanziaria madre nell'UE/società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE/ente

 

Importo complessivo delle attività e delle voci fuori bilancio (in milioni di euro)

 

È identificato come ente a rilevanza sistemica a livello mondiale (G-SII) o come altro ente a rilevanza sistemica (O-SII)?

 

È stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroghe ai requisiti patrimoniali)? (S/N)

 

È stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroghe ai requisiti di liquidità)? (S/N)

 


Enti autorizzati in uno Stato membro/Soggetti del settore finanziario autorizzati in uno Stato membro

L'ente/il soggetto del settore finanziario è rilevante per il gruppo?

(S/N)

L'ente/il soggetto del settore finanziario è rilevante per lo Stato membro in cui è autorizzato?

(S/N)

Importo complessivo delle attività e delle voci fuori bilancio dell'ente/del soggetto del settore finanziario (in milioni di euro)

Criteri applicati per stabilire la rilevanza per lo Stato membro, se del caso

Criteri applicati per stabilire la rilevanza per il gruppo, se del caso

È stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013

(deroghe ai requisiti patrimoniali)?

(S/N)

Autorità competente/Altra autorità

Stato membro

Ente/Soggetto del settore finanziario

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione dei soggetti giuridici)

L'ente/il soggetto del settore finanziario è identificato come O-SII?

Controllante diretta dell'ente/soggetto del settore finanziario

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione dei soggetti giuridici)

La controllante diretta è identificata come O-SII?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio di risoluzione delle crisi:

Paesi membri e osservatori:

Autorità membri e osservatori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di gestione delle crisi:

Paesi membri:

Autorità membri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nome dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente dello Stato membro d'origine:

 

Indirizzo dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente dello Stato membro d'origine:

 

Persona di contatto (nome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente dello Stato membro d'origine:

 

 

È stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroghe ai requisiti di liquidità)? (S/N)

L'autorità competente è un membro o un osservatore del collegio? Se lo è e se fa parte di una sottostruttura specifica del collegio, specificare.

Succursali stabilite in uno Stato membro

La succursale è significativa per il gruppo?

(S/N)

Criteri applicati per stabilire la rilevanza, se del caso

La succursale è significativa per lo Stato membro ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE?

(S/N)

L'autorità competente è un membro o un osservatore del collegio? Se lo è e se fa parte di una sottostruttura specifica del collegio, specificare.

Autorità competente/Altra autorità

Stato membro

Succursale

Ente nel cui ambito è istituita la succursale

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente, dell'ente nel cui ambito è istituita la succursale (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione dei soggetti giuridici)

L'ente nel cui ambito è istituita la succursale è identificato come O-SII? (S/N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enti autorizzati e succursali stabilite in un paese terzo

L'ente/la succursale è significativo per il gruppo?

(S/N)

Criteri applicati per stabilire la rilevanza, se del caso

I requisiti di riservatezza e segreto professionale applicabili all'autorità di vigilanza del paese terzo sono giudicati equivalenti da tutti i membri del collegio?

(S/N)

L'autorità di vigilanza del paese terzo è un osservatore del collegio? Se lo è e se fa parte di una sottostruttura specifica del collegio, specificare.

Autorità di vigilanza del paese terzo

Paese terzo

Ente/succursale

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente, dell'ente (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione deli soggetti giuridici)

Controllante diretta dell'ente

Codice identificativo del soggetto giuridico, laddove esistente, della controllante diretta (pre-identificatore del soggetto giuridico o sistema globale di identificazione dei soggetti giuridici)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste un'altra struttura di collegio non europea? (S/N) (Se sì, specificare il nome del collegio e dell'autorità di vigilanza ospitante):

Paesi membri:

Autorità membri:

 

 

 

Nome del collegio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Modello per gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio delle autorità di vigilanza istituito per

il gruppo <XY>/l'ente <A>

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